Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40140 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40140 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione i alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raff l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, facendo applicazione di argomenti giuridici (v. Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666) e risp alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già esplicitato le ragioni del suo convi (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente