Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49358 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49358 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI BRESCIA
nei confronti di:
TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO
con l’ordinanza del 17/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Milano. sentito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso rimettendosi alla decisione della Corte.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Milano, adito da NOME COGNOME, pur confermando la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti con ordinanza del4.i.p. del Tribunale di Milano del 5 gennaio 2023, ha dichiarato l’incompetenza per territorio ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto, in particolare, che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale di Brescia, perché il reato più grave contestato
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era quello di riciclaggio transnazionale, e che lo stesso doveva ritenersi realizzato a Brescia perché l’esito delle perquisizioni effettuate il 24 gennaio 2017 presso la sede della RAGIONE_SOCIALE dava conto della realizzazione di parte della condotta presso la sede di tale società, infatti in occasione della perquisizione la polizia giudiziaria rinveniva 770.000 euro nel cofano dell’autovettura usata da ICOGNOME NOME per le trasferte in Croazia e le ricevute di prelievo effettuate presso banca di Zagabria, quindi presso la sede della società venivano organizzate non solo le attività funzionali alla predisposizione e gestione dei veicoli societari/5 / ma anche le trasferte in funzione del prelievo di contante- che poi rientrava per essere redistribuito.
Con ordinanza del 17 marzo 2023 il g.i.p. del Tribunale di Brescia, chiamato a rinnovare la misura cautelare personale nei confronti di COGNOME e di altri indagati (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME), ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la declinatoria di competenza era stata generale ma alcuni indagati si vedevano contestati solo reati commessi in Milano (il riciclaggio era contestato soltanto a COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché ad COGNOME NOME per altro capo di imputazione, il n. 16, in cui non vi erano riferimenti a Palazzolo), e che, in ogni caso, il luogo di consumazione dei reati di riciclaggio era stato individuato in Palazzolo anche se in realtà l’attività d monetizzazione del contante era avvenuta all’estero, e quindi a Palazzolo non si era verificato l’effetto dissimulatori°. Ne conseguiva che il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Milano.
Il difensore di NOME COGNOME ha chiesto la trattazione orale.
Il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Milano.
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha concluso rimettendosi alla decisione della Corte.
Considerato in diritto
GLYPH Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia.
E’ incontroverso e non contestato dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto che sussista un vincolo di connessione tra il reato associativo di cui al capo 1 della rubrica – che veniva ascritto agli indagati ai sensi dell’art. 416, primo, secondo, terzo, quinto comma, cod. pen. – e i residui reati-fine, contestati ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18 e 19.
Tali complesse attività illecite si sviluppavano attraverso una sequenza accuratamente pianificata, che prevedeva il trasferimento del denaro dalle società riconducibili al sodalizio di cui al capo 1 in depositi costituiti presso istituti di credito croati; il successivo prelievo delle somme dagli istituti di credil:o croati dove erano state depositate per essere trasportate in Italia, debitamente occultate, attraverso il valico di frontiera; la consegna del denaro trasportato ad altri soggetti, che avveniva in vari luoghi del territorio italiano non identificati, uno dei qual rappresentato dalla sede di una società riconducibile alla consorteria criminale in esame, ubicata a Palazzolo sull’Oglio, dove veniva sequestrata una parte delle somme riciclate.
In questa cornice, l’ipotesi di reato di maggiore gravità riguarda il riciclaggio transnazionale di valuta contestato agli indagati ex artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006, che si perfezionava, dopo il 1:rasferimento e la movimentazione delle somme riciclate, con la consegna del denaro ai destinatari, che avveniva in diverse località del territorio italiano. Di tali somme, una parte, dopo essere stata prelevata in un istituto di credito croato e fatta transitare in Italia, veniva individuata a Palazzolo sull’Oglio, ove veniva eseguito il sequestro preventivo eseguito dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Ne discende che è alla fattispecie di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 che occorre fare riferimento per dirimere il c:onflitto negativo in esame, tenendo conto delle connotazioni a forma libera e a consumazione progressiva di tale reato, che si perfeziona con qualsiasi movimentazione transfrontaliera di valuta caratterizzata da finalità dissinnulatorie, che postula l’individuazione del luogo dove tali obiettivi si concretizzano. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste» (Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, GIP Tribunale di Milano, Rv. 282314 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Il delitto di riciclaggio si consuma con la
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realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito” sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissinnulatoria» (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316 01).
Nella struttura del reato nel caso concreto, però, va evidenziato che il trasporto del denaro da Zagabria a Palazzolo sull’Oglio non è stato neutro ai fini della consumazione del reato di riciclaggio, in quanto tale trasporto era funzionale non al mero godimento del denaro, ma a compiere le ulteriori movimentazioni dello stesso (frazionamenti, emissione bonifici) che nel caso in esame avrebbero in concreto prodotto l’effetto dissimulatorio. Una volta rientrato a Palazzolo sull’Oglio il denaro era, infatti, destinato ad essere ulteriormente manipolato per essere distribuito in modo frazionato, condotte che fanno ancora parte della struttura di un reato tipicamente a consumazione prolungata ed a forma libera qual è quello di riciclaggio.
Il Tribunale del riesame di Milano, pertanto, individuava correttamente il luogo di consumazione del reato più grave, il riciclaggio transnazionale di valuta, in Palazzolo sull’Oglio – dove, come detto, veniva sequestrata una parte delle somme riciclate -, che è l’unica località dove, nel corso delle indagini preliminari, veniva accertata la concretizzazione delle attività dissimulatorie oggetto di vaglio.
L’individuazione, quale reato più grave, del delitto di riciclaggio transnazionale di valuta impedisce l’applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9 cod. proc. pen., e determina anche l’attrazione della competenza per territorio sui reati connessi, ed anche – nei limiti di quanto prospettato in questa fase cautelare sugli indagati che non si vedono contestare il reato di riciclaggio transnazionale.
Nella ordinanza con cui ha sollevato il conflitto del Tribunale di Brescia ha evidenziato, infatti, che ad alcuni degli indagati (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME) non è stato contestato il reato di riciclaggio, ed ha ricordato la giurisprudenza di legittimità secondo cui lo spostamento di competenza determinato dalla connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si verifica soltanto nella fattispecie concorsuale in cui tut gli indagati partecipano ai reati assunti in continuazione, perché lo spostamento di competenza per uno degli indagati non può pregiudicare l’interesse dell’altro a non essere sottratto al suo giudice naturale (cfr. per tutti, Sez. 2, Sentenza n. 57927 del 20/11/2018, PM in proc. Bianco, Rv. 275519).
Si tratta, però, di giurisprudenza che si è formata sulla norma dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (connessione per continuazione), e non su quella dell’art. 12, comma 1, lett. c), stesso codice (connessione teleologica), su cui, invece, si applica il diverso orientamento, secondo cui “ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato” (Sez. U, Sentenza n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223).
Il Tribunale del riesame di Milano motiva espressamente sull’esistenza di entrambe le tipologie di connessione (pag. 3, ultimo paragrafo), mentre il di Brescia si occupa soltanto della prima.
Nei limiti della cognizione della fase cautelare e dell’ancora attuale fluidità delle imputazioni, occorre rilevare, pertanto, che non è improprio il richiamo contenuto nell’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano all’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il complesso sistema di bancarotte, reati fiscali, riciclaggio, organizzato dalle persone raggiunte dalla contestazione rende, infatti, prospettabile che tali reati siano legati l’un l’altro da vincolo di connessione teleologica.
Ne consegue che è priva di rilievo la circostanza, dedotta dall’autorità giudiziaria rimettente, secondo cui la contestazione di riciclaggio transnazionale riguarda solo alcuni degli indagati del procedimento originariamente attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.