Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6231 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Solimene NOME nato a Castellammare di Stabia il 28/07/1960
avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del Tribunale di Salerno in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei
motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno in funzione di riesame ha rigettato la richiesta avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 10 gennaio 2024, con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi o che lo assistono, in relazione all’imputazione provvisoria di cui al capo 13 (artt. 110, 81, secondo comma, 648-bis, 61-bis cod. pen.) per aver ricevuto, nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE somme contanti da COGNOME o/e NOME COGNOME per poi, a fronte di fatture per operazioni inesistenti da costoro
emesse, bonificarle sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME con la circostanza aggravante di aver commesso il reato con il contributo di un gruppo criminale operante in più di uno Stato (Italia, Bangladesh, Marocco).
L’ordinanza descrive gli esiti di una più ampia indagine che ha condotto alla contestazione provvisoria del reato di associazione a delinquere a carico di più soggetti (tra i quali NOME COGNOME nonché, quanto al settore del riciclaggio dei proventi illeciti, al nucleo familiare di NOME COGNOME) i quali, attraverso l’inolt di istanze di ingresso in Italia di cittadini extracomunitari basate su falsa documentazione in ordine ai datori di lavoro, procurava il rilascio di nulla osta e di permessi di soggiorno a persone che, nella realtà, non avevano alcuna prospettiva di lavoro nel territorio nazionale.
L’ordinanza rende conto di due modalità di riciclaggio: 1) la prima consisteva in versamenti diretti, da parte dei COGNOME, di contanti ricevuti su propri conti correnti societari, che poi venivano bonificati su conti correnti societari riconducibili a COGNOME, il quale ne rientrava così in possesso; 2) la seconda consisteva in un meccanismo più articolato, fondato sul coinvolgimento di altri soggetti che bonificavano sui conti correnti dei COGNOME le somme in contanti da riciclare, successivamente convogliate su conti riconducibili a NOMECOGNOME segnalando che tale secondo meccanismo si era rivelato necessario il passaggio ad un più articolato meccanismo che implicava la consegna del denaro in contanti a soggetti terzi e la restituzione a COGNOME di tali somme da parte dei terzi attraverso bonifici per operazioni fittizie attestate da false fatture.
In questo contesto, NOME COGNOME è indicato come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE società che, ricevute somme di danaro da NOME e NOME COGNOME, le bonificava sui conti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte degli stessi COGNOME.
Nell’enucleare le fonti indiziarie a carico, il Tribunale richiama la significativa conversazione, del 10 luglio 2023, in cui l’indagato, secondo la ricostruzione dei provvedimenti di merito, ammette il riciclaggio in quanto nel colloquio registrato si fa riferimento al fatto che NOME COGNOME ha dato il danaro a NOME COGNOME e che quest’ultimo ha reso i soldi, indicando la falsità delle fatture rilasciate.
Si richiamano anche le dichiarazioni rese da COGNOME e NOME COGNOME che indicano l’esistenza di rapporti leciti con il ricorrente, dichiarazioni che sono smentite, secondo il provvedimento impugnato, dal contenuto delle intercettazioni, dall’incompatibilità dell’oggetto sociale delle due società, con particolare rilievo della sostanziale inoperatività della RAGIONE_SOCIALE nonché per il modus operandi, del tutto sovrapponibile a quello usato dai COGNOME in casi
indicati dagli stessi indagati come di riciclaggio. Infine, si valorizzano come elementi a carico le dichiarazioni del luglio 2023 dello stesso NOME COGNOME
Propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME affidandosi a tre motivi di seguito riassunti, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, con riferimento all’art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Con memoria difensiva, depositata al Tribunale del riesame, si era dedotta la carenza di autonoma valutazione, da parte del Giudice, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, degli elementi su cui fonda la gravità indiziaria.
Il mero richiamo a elementi indiziari acquisiti (p. 44 e 45 dell’ordinanza impugnata in sede di riesame) non soddisfa, a parere del ricorrente, l’onere motivazionale richiesto al Giudice che emette il titolo cautelare genetico, trattandosi di atti di indagine in cui, tranne che in una occasione, non si fa mai il nome di NOME COGNOME. Il nome dell’indagato comparirebbe soltanto nella conversazione n. 1011 del 1° settembre 2023 (n.d.r.: dove si parla di NOME COGNOME: il dialogo interviene tra COGNOME COGNOME e il padre NOME NOME chiede al figlio se sa se NOME COGNOME ha effettuato il bonifico che il figlio aveva ascritto a Chicco, cioè al coindagato NOME COGNOME).
Si tratta di motivazione che, secondo il ricorrente, mancherebbe di riferimenti individualizzanti rispetto alla condotta dell’indagato. Né l’ordinanza può essere integrata attraverso il richiamo ad atti di indagine, in assenza di specifici indizi, all’interno di questi, relativi alla specifica condotta che si conte in via provvisoria al ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al travisamento delle emergenze relative alla prova della sistematica e preventiva dazione di somme di danaro, a copertura di bonifici effettuati, nonché di fatture emesse.
Il vizio di motivazione, per il ricorrente, sarebbe relativo anche alla veridicità del rapporto commerciale tra le imprese dei COGNOME e dei COGNOME, come delineato con documentazione prodotta dalla difesa e in base alle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rese nei rispettivi interrogatori di garanzia.
La complessiva indagine, secondo il ricorrente, ha accertato che i COGNOME, padre e figlio, operavano nel settore dei carburanti e ricevevano somme di danaro da riciclare da COGNOME. Parte del danaro veniva versato sui conti correnti personali, mentre altra parte veniva usata per bonifici verso la società gestita da COGNOME.
Altre somme erano consegnate in contanti a imprenditori che disponevano, a loro volta, bonifici alle società dei Cascone, a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Le indagini avevano consentito di accertare che NOME COGNOME legale rappresentante di impresa operante nel settore dell’edilizia, risultava, dai colloqui intercettati, avere effettuato, su richiesta dei COGNOME, nel mese di agosto settembre 2023, un bonifico bancario e ricevuto una somma di danaro in contanti, nel mese di dicembre 2023.
Il coindagato NOME COGNOME nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha documentato di aver effettuato lavori edili con la propria impresa, nell’interesse della famiglia COGNOME, sia presso l’abitazione familiare sia presso il distributore e, comunque, ha esposto che i COGNOME erano fornitori di carburante per l’esercizio della propria impresa e che questi supportavano economicamente i COGNOME nei periodi di difficoltà economica.
I rapporti commerciali tra le imprese venivano, altresì, confermati, a parere del ricorrente, nell’interrogatorio di NOME COGNOME. Questi, chiamante in correità nei confronti di diversi imprenditori, aveva affermato che costoro erano consapevolmente inseriti nel sistema di riciclaggio, ma tra questi non aveva inserito il ricorrente.
In ragione della documentata rappresentazione di rapporti imprenditoriali che la difesa supportava anche con documentazione attestante la domanda di gasolio di trazione, connessa all’utilizzo di mezzi da cantiere e che legittimava e spiegava la ragione delle relazioni economiche tra le parti, si precisa che, nella specie, la dazione di denaro di Solimene, non solo non precedeva il bonifico ma, anzi, avveniva a distanza significativa di tre mesi.
Alcun cenno viene svolto, nel provvedimento impugnato, rispetto al contenuto della copiosa documentazione, depositata da NOME COGNOME nell’occasione dell’interrogatorio di garanzia, né si motiva circa la documentazione allegata alla memoria difensiva di cui si chiedeva l’esame al Tribunale del riesame.
Ad onta di tali elementi documentali, dei quali non si è dato atto, il Tribunale ha ritenuto che fosse univoco lo schema illecito secondo il quale NOME utilizzava una mazzetta di denaro contante per coprire il bonifico effettuato ed al quale seguiva l’emissione di una fattura per operazione inesistente.
Si tratta, però, di condotte mai emerse nei confronti dell’odierno ricorrente, come si trae dalle intercettazioni riportate nel titolo cautelare del figlio d NOME COGNOME. NOME COGNOME effettuava, su richiesta di COGNOME, un bonifico nel periodo agosto e settembre 2023 e riceveva denaro contante nel mese di dicembre 2023, con uno schema, quindi, eccentrico rispetto a quello tipico delle plurime operazioni emerse nelle indagini e che era caratterizzato
dalla corresponsione di somme di denaro in contanti prima dell’effettuazione del bonifico e del rilascio della relativa fattura per operazioni inesistenti.
La motivazione, a fronte dell’emersa esistenza di rapporti economici incrociati, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME fa leva sul tono utilizzato per la richiesta di bonifico nelle captazioni.
L’assenza di riferimenti a fatture non basta, per il ricorrente, a dimostrare l’operazione commerciale causa della dazione.
Invero, nel caso di specie, la falsità della fattura è la premessa insuperabile per argomentare rispetto al reato contestato in via provvisoria.
Invece, quella falsità ritenuta nel titolo cautelare doveva confrontarsi prima con l’effettivo esercizio delle attività imprenditoriali da parte dei soggetti coinvolti poi, con la documentata esistenza di rapporti commerciali reciproci.
Il ricorrente ritiene viziata la motivazione nella parte in cui fa riferimento a importi corrisposti tramite bonifico e fatture della RAGIONE_SOCIALE, ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE laddove l’oggetto sociale della prima società non comprendeva il commercio di carburanti.
Tale motivazione, per il ricorrente, non terrebbe conto dell’intervenuta modifica dell’oggetto sociale della Cascone, con l’aggiunta dell’attività di commercio di carburanti nel settembre 2023.
Comunque, vi è omessa motivazione rispetto alla memoria versata in atti, afferente alla coincidenza della sede della società con quella del distributore di carburante dei INDIRIZZO, sita in Castellammare.
Del resto, rispetto ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE lo stesso titolo cautelare ha ridotto l’attività illecita a poche decin migliaia di euro rispetto a maggiori importi contestati in via provvisoria.
L’ordinanza impugnata non terrebbe conto neanche delle dichiarazioni di NOME COGNOME, rese nell’interrogatorio di garanzia del 20 luglio del 2024, laddove questi aveva confermato i particolari del meccanismo di riciclaggio, affermando che i rapporti con i COGNOME avevano natura di tipo esclusivamente imprenditoriale ed amicale, confermando quanto dichiarato da NOME COGNOME.
L’ordinanza impugnata ritiene che le dichiarazioni di COGNOME siano confermate, quali chiamate in correità, in ragione del riscontro fornito da elementi investigativi che, secondo la difesa, nel caso di specie non sussistono. COGNOME aveva dichiarato l’estraneità al meccanismo illecito di NOME COGNOME senza conoscere il provvedimento giudiziale che, prima dell’interrogatorio, attestava l’assenza dei ritenuti gravi indizi.
Si contesta, inoltre, la valutazione omessa della documentazione difensiva prodotta in seguito all’applicazione della misura cautelare, attestante l’assoluta difficoltà economica dei Solimene per la documentata esposizione debitoria e la
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rilevante esposizione creditizia verso l’erario per il bonus 110% per un importo superiore a un milione di euro. Si tratta di documenti che avrebbero offerto, unitamente alle dichiarazioni concordanti di NOME COGNOME un ulteriore riscontro a quanto dichiarato da NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in punto di scelta della misura cautelare in atto applicata.
Si conferma la misura disposta dal giudice distrettuale in riferimento a una contestazione di riciclaggio, per complessivi 300.000 C circa, a fronte di una consistente riduzione della condotta illecita, limitata alle condotte concluse con l’emissione di fatture, da parte della COGNOME, come specificato al capo 15 dell’incolpazione provvisoria.
Sicché la motivazione è contraddittoria nella parte in cui valorizza gli importi rilevanti, ai fini di reputare sussistenti le esigenze cautelari, senza considerare che, anche secondo la compiuta rivalutazione della misura genetica, quegli importi sono risultati pari soltanto a un sesto di quelli originariamente contestati. Di qui la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto all’applicazione di misura meno afflittiva.
Con la memoria difensiva si era dedotto che il ricorrente, incensurato, svolge attività di imprenditore edile da circa quarant’anni, senza incorrere in alcuna sanzione, attesa l’estraneità di tale attività rispetto a contesti criminali.
Si richiamano, poi, nella motivazione, una serie di fatti non riconducibili all’indagato, tra cui la sussistenza della gravità indiziaria circa la circostanza aggravante della transnazionalità, elemento sul quale il titolo cautelare è completamente silente.
Non si considera, peraltro, che i COGNOME, unici soggetti con i quali il ricorrente aveva concorso nel reato, sono già detenuti sicché, per le residue esigenze cautelari, ben poteva essere sufficiente applicata all’indagato una misura interdittiva.
La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, ai sensi degli artt. 127, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.
All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso, quanto al dedotto omesso esame della memoria difensiva e dei documenti a questa allegati, nella parte in cui questi senz’altro prodotti
nell’interesse anche del coindagato NOME COGNOME riguardano anche la posizione di NOME COGNOME che la censura è infondata.
Diverse pronunce di questa Corte di legittimità, alle quale il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018; COGNOME, Rv. 272739 – 01) hanno affermato che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività.
Rispetto a tale indirizzo interpretativo, dunque, deve riscontrarsi la genericità della deduzione che denuncia, in definitiva, l’omesso esame della memoria e dei documenti allegati, senza specificamente indicare le autonome ed inedite censure devolute al Tribunale con quell’atto, con espresso riferimento alla posizione di NOME COGNOME e il grado di decisività di queste.
In ogni caso, deve riscontrarsi che il complessivo tenore della motivazione del Tribunale del riesame confuta la ricostruzione difensiva, segnalando la decisiva circostanza che le operazioni incriminate risalgono anche al 2022 e che, invece, il cambio di oggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE risale solo al mese di settembre 2023.
1.1. GLYPH Il primo motivo è inammissibile.
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è, invero, sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli in via provvisorio, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172).
In tal senso, la motivazione dell’ordinanza impugnata rende conto, secondo cadenze argonnentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, COGNOME, Rv. 274690;
conf. n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723; n. 25239 del 2016, Rv. 267424).
Tanto premesso, si osserva che il ricorrente deduce che il contenuto della conversazione, valorizzata nell’ordinanza impugnata, sarebbe diverso da quello attribuito dai Giudici del riesame e che, anzi, l’assegno di cui si discute sarebbe riferibile al figlio dell’indagato NOME.
Sul punto si osserva, invece, che, sia pure in modo succinto, il Tribunale risponde all’eccezione di omessa autonoma valutazione degli indizi da parte del Giudice nella misura genetica, richiamando, altresì, l’ordinanza cautelare e il compendio investigativo in essa contenuto. Del contenuto di quanto emerso in tale contesto investigativo l’ordinanza dà conto, da p. 8 e ss., facendo ampio riferimento alle informative e alle conversazioni oggetto di intercettazione. Inoltre, quanto agli ulteriori elementi a carico, il provvedimento riprende le dichiarazioni dei coindagati COGNOME e NOME COGNOME, valorizzandone il contenuto etero accusatorio.
Secondo la ricostruzione recepita, con motivazione immune da illogicità manifesta, nel provvedimento impugnato, invero, è NOME COGNOME che indica NOME COGNOME tra gli imprenditori che avevano coadiuvato le operazioni di riciclaggio attuate attraverso la ricezione di denaro e la restituzione, con bonifici destinati a coprire fatture, rilasciate, però, per operazioni inesistenti. Tanto, pur riferendo che con la RAGIONE_SOCIALE intercorrevano anche reali rapporti commerciali che giustificavano l’emissione delle fatture in quanto vendeva a tale società del carburante.
Tanto, però, nota il Tribunale con ragionamento immune da illogicità manifesta, senza chiarire come mai tali vendite di carburante fossero riferite ad un periodo antecedente a quello nel quale la RAGIONE_SOCIALE aveva esteso l’oggetto sociale alla vendita di carburante (cfr. p. 44-45).
Peraltro, va notato che l’oggetto sociale della COGNOME, secondo la stessa ricostruzione recepita dal ricorrente, cambia dal mese di settembre 2023 ma il dato che rileva per valutare la logicità delle argomentazioni del Tribunale, è quello relativo al rilascio delle fatture che secondo la tesi recepita nel provvedimento impugnato si indicano come riferite a operazioni inesistenti, segnalando che queste non avevano data.
Si descrivono, inoltre, prestiti di denaro a NOME COGNOME, il quale li restituiva, così come è avvenuto per il bonifico di 10.000 C disposto da NOME COGNOME, riferito, secondo COGNOME, al fatto che questi gli doveva dare una “cifra di soldi” non meglio quantificata.
Infine, secondo il Tribunale del riesame, come verrà più avanti esposto con riferimento al secondo motivo di ricorso, plurimi sono i riferimenti
individualizzanti rispetto alla condotta che si contesta in via provvisoria all’indagato.
Da ultimo, è appena il caso di osservare che l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278122, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa.
1.2. GLYPH Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che il reato ascritto in via provvisoria all’indagato è quello di riciclaggio, che è retto non dal reato tributario ma da quello di cui all’art. 12, comma 3-bis d. Igs. n. 286 del 1998, come si evince dalla mera lettura del capo di incolpazione. Il reato tributario che, parimenti, si contesta è relativo a condotte successive rispetto a quella di riciclaggio ascritta.
Ciò posto, si osserva che il motivo di ricorso, comunque, per larga parte è versato in fatto, prende in considerazione, come elementi a discarico, la documentazione versata in atti dopo l’adozione del titolo custodiale, pur senza illustrarne il contenuto decisivo rispetto a diversa, più favorevole, conclusione per l’indagato, nonché sollecita la rilettura di fonti indiziarie, inibita in ques sede di legittimità.
Quanto alla interpretazione dei dialoghi intercettati si osserva che questa, anche quando il linguaggio adoperato dai soggetti intercettati sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito anche cautelare, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Invero, nel provvedimento impugnato NOME COGNOME è indicato come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (cfr. p. 45 e ss.) e risult coinvolto in numerose conversazioni registrate. Quella, indicata come decisiva, è compresa tra conversazioni registrate con il trojan sul dispositivo in uso a NOME COGNOME nel corso di un incontro con NOME COGNOME.
In tale circostanza, secondo la ricostruzione immune da illogicità manifesta del contenuto del colloquio svolta dal Tribunale, è presente anche NOME
COGNOME che si rivolge a NOME COGNOME dicendogli che un suo amico che, ha una società immobiliare in Corsica, vorrebbe fare il reverse charge (perché lui non gli serve la fattura però comunque alla fine se uno deve fare qualcosa la fattura ci deve essere per forza).
Il Tribunale sottolinea, poi, che la RAGIONE_SOCIALE ha quale oggetto sociale il commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli conservati e solo dal 20 settembre 2023, il commercio al dettaglio di carburante e che risultano diversi bonifici emessi dalla s.RAGIONE_SOCIALE. amministrata di fatto da NOME COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE (per euro 34.950 nel 2022, euro 41.230 nel 2023) nonché in favore della RAGIONE_SOCIALE (euro 76.850 per il 2022).
Inoltre, si evidenzia nella motivazione che, dal compendio indiziario acquisito, emerge che NOME COGNOME chiede a Francesco bonifici senza riferimento specifico a operazioni concrete sottostanti (mi puoi fare un bonifico) e si conclude, con ragionamento immune da illogicità manifesta, per la mancata riconducibilità delle fatture e dei relativi bonifici a reali prestazioni.
Significativa viene indicata dal Tribunale la conversazione del 10 luglio 2024 segnalata nell’informativa del 17 luglio 2024, nella quale NOME COGNOME ammette, oltre al proprio ruolo decisionale nella società, pur non rivestendo cariche formali, la condotta di riciclaggio (dicendo a NOME COGNOME che gli ha dato i soldi e lui glieli ha restituiti e arrivando ad affermare che, poiché le fattur in base alle quali aveva emesso bonifici erano inesistenti, al più nei suoi confronti poteva ravvisarsi un reato di natura fiscale). Si richiama anche l’annotazione del 29 luglio 2024, prodotta l’udienza camerale del 30 luglio successivo e la conversazione del 23 luglio 2024 nella quale NOME COGNOME discute con un cliente della società di alcuni lavori da eseguire a Baronissi e accenna ad uno sconto che gli applicherà (dicendo che “di quello non lo deve sapere neanche l’ingegnere”).
Sarà ovviamente il giudice della cognizione che dovrà verificare la prospettazione difensiva circa il contenuto della documentazione prodotta, anche dopo l’adozione del titolo cautelare, circa l’esistenza di rapporti economici incrociati, di natura lecita, tra le società dei Cascone e quella dei Solimene, in relazione alle condizioni di assoluta difficoltà economica dei Solimene per una consistente esposizione debitoria della società a questi facente capo, nonché l’esposizione creditizia nei confronti dell’Erario, onde valutare l’eventuale incidenza di dette risultanze, rispetto al contestato delitto di riciclaggio, operazione interdetta nella presente sede di legittimità relativa a provvedimento cautelare.
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1.3. GLYPH Il terzo motivo è infondato.
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La sussistenza delle esigenze cautelari, pur a fronte del ridimensionamento degli importi indicati nella contestazione provvisoria, trova adeguata e completa motivazione da parte del Tribunale (cfr. p. 49 e ss.).
Né, del resto, la sussistenza delle esigenze cautelari, organicamente motivata con ragionamento immune da illogicità manifesta, può trovare rivisitazione nella presente sede di legittimità. È noto, infatti, in materia d provvedimenti de libertate, che il sindacato di questa Corte può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compresa la rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01, di cui si riprendono le condivisibili argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 – dep. 2000, COGNOME, Rv. 215331 01), carenza che non si ravvisa nella motivazione svolta nella specie la quale espressamente valorizza, comunque, al di là degli importi, la ripetitività delle operazioni e il complessivo contesto di più ampia e articolata consistenza illecita in cui si inserisce la condotta in addebito.
Infine, è appena il caso di osservare che la deduzione circa la carenza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante della transnazionalità della condotta è soltanto genericamente dedotta e non viene supportata dalla indicazione di elementi, di fatto e di diritto, che sorreggono la censura.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 6 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr9siden