Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7532 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7532 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente COGNOME;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni del difensore della ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso nonché l’annullamento del provvedimento impugnato.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 10 febbraio 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 648bis cod. pen. e 4 legge 146/06 nonché NOME COGNOME alla pena di anni 1, mesi 8, giorni 10 di reclusione ed euro 6.867,00 di multa a titolo di aumento per continuazione con la pena inflitta dalla Corte di Appello di Milano in data 15 gennaio 2021.
NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 7 e 10 cod. proc. pen. nonché violazione dei princìpi in tema di giurisdizione in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2) e 3) dell’imputazione .
La Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire le argomentazioni del primo giudice, incorrendo nel medesimo errore di diritto: quello di confondere i criteri in tema di competenza per territorio con quelli attinenti alla giurisdizione. Tale errore di diritto emergerebbe, in particolare, dal passaggio in cui si afferma che valutazioni proprie della competenza potrebbero essere ‘trasposte’ sul piano della giurisdizione per stabilire se un fatto debba considerarsi commesso, anche solo in parte, nel territorio dello Stato.
A giudizio della difesa, tale assunto sarebbe erroneo, poiché competenza e giurisdizione rispondono a presupposti ontologicamente distinti: la prima attiene all’individuazione del giudice territorialmente competente; la seconda concerne l’estensione del potere punitivo dello Stato in r elazione a fatti commessi in circostanze particolari.
Applicando correttamente tali princìpi al caso concreto, la giurisdizione italiana non potrebbe ritenersi radicata, trattandosi di società estere gestite da cittadino straniero, con conseguente necessaria verifica delle condizioni previste dagli artt. 7 e 10 cod. pen., nella specie insussistenti.
La Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di confrontarsi con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le ipotesi di connessione previste dal codice di rito possono incidere solo sulla competenza e non sulla giurisdizione, salvo quanto stabilito dall’art. 7, n. 5, c od. pen.
In tale prospettiva, nel caso di specie, la giurisdizione italiana non sussisterebbe in quanto i reati oggetto di giudizio sarebbero stati commessi all’estero da soggetto straniero; per superare tale limite, i giudici di merito avrebbero impropriamente confuso il luogo della consumazione del reato con quello del suo accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce l’erronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. 74/2000, assumendo che il giudice di merito avrebbe indebitamente duplicato le contestazioni di cui ai capi 1 e 2, con conseguente illegittimo aggravamento del trattamento sanzionatorio.
La difesa evidenzia, in particolare che al COGNOME è contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite due società di diritto austriaco (per gli anni 2014-2018 mediante INB e, in parallelo, per gli anni 2014, 2017 e 2018 mediante CMB).
È stato, quindi, richiamat o l’orientamento di legittimità secondo cui qualora diverse persone giuridiche, riconducibili alla medesima persona fisica, abbiano emesso fatture ne l medesimo anno d’imposta , risulta configurabile un unico reato.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente sostiene che le condotte descritte al capo 2 avrebbero dovuto ritenersi assorbite in quelle di cui al capo 1, atteso che l’unificazione prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 74/2000 riguarderebbe tutte le condotte di emissione riferibili al medesimo soggetto agente, anche qualora realizzate, come nel caso in esame, attraverso distinti schermi societari.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. 74/2000 e dell’art. 648 -bis cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio.
La Corte di merito ha erroneamente escluso che il ricorrente abbia concorso nella commissione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 descritto nel capo 3) dell’imputazione nella sua veste di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e ideatore del meccanismo fraudolento.
I giudici di merito avrebbero trascurato quanto affermato nella sentenza irrevocabile resa nei confronti del COGNOME -prodotta dal pubblico ministero ai fini del riconoscimento della continuazione -in relazione alla stabile posizione del ricorrente all’interno dell’associazione a delinquere e delle società utilizzate per le condotte fraudolente nonché il ruolo subordinato e privo di autonomia della moglie del ricorrente e quello meramente apparente del prestanome COGNOME.
La Corte territoriale, attribuendo alla sola COGNOME l’emissione delle fatture della RAGIONE_SOCIALE e ritenendo che avesse operato parallelamente e indipendentemente dal COGNOME, si porrebbe in contrasto con quanto affermato dalla Corte di appello di Milano -nella sentenza irrevocabile di condanna n. 302/2020- in ordine al fatto che il COGNOME gestiva di fatto la società RAGIONE_SOCIALE tramite direttive impartite alla moglie e al COGNOME, soggetti ritenuti privi di
autonoma capacità decisionale ; che il COGNOME era l’organizzatore dell’associazione a delinquere oggetto di tale giudizio nonché gestore di tutte le società utilizzate dalla consorteria criminale ed, infine, che il COGNOME ricopriva il ruolo di fiscalista internazionale nei confronti dei suoi clienti finali.
Tali elementi storico-fattuali avrebbero dovuto essere coordinati con il principio di diritto secondo cui è configurabile il concorso del professionista nei reati tributari qualora abbia contribuito alla creazione del meccanismo fraudolento, anche in assenza di cariche formali nonché con l’indirizzo giurisprudenziale in tema di reati tributari secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto nelle società cartiere si traduce in quella di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento, non essendo possibile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico in enti solo formalmente operanti, allorquando si sia in presenza di società ‘schermo’.
Alla luce di tali princìpi, la difesa ha sostenuto che la gestione della RAGIONE_SOCIALE andava attribuita al COGNOME non solo per gli anni 2016-2017 tramite il trust TVG, ma anche per gli anni precedenti attraverso l’operato della COGNOME e del COGNOME; sicché, la condanna per il reato di cui al capo 3), dovrebbe essere annullata, essendo il ricorrente l’autore del reato presupposto alla contestata condotta di riciclaggio.
La ricorrente NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 6 cod. pen. ed 1 cod. proc. pen. conseguente al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
È stato, in proposito, affermato che l’unica condotta contestata alla ricorrente (prelevamento del denaro proveniente da Hong Kong e conseguente consegna del denaro contante al COGNOME a compensazione degli spostamenti di denaro effettuati da quest’ultimo), oltre ad essere compiuta all’estero, costituirebbe un mero post factum rispetto alla condotta di ripulitura del denaro integralmente posta in essere dal COGNOME al di fuori del territorio nazionale mediante operazioni ‘estero su estero’ cui la Ia COGNOME sarebbe del tutto estranea.
Tale affermazione troverebbe fondamento nel fatto che il riciclaggio rappresenta il processo attraverso il quale viene occultata la provenienza delittuosa di somme di denaro; ne consegue che, nel caso di specie, il reato di riciclaggio si sarebbe perfezionato nel momento dell’invio dei bonifici estero su estero da parte del COGNOME (luogo in cui è stata ostacolata l’identificazione del denaro di provenienza delittuosa).
Sono stati, inoltre, richiamati i princìpi di diritto secondo cui le condotte di mero trasporto materiale del denaro riciclato e di restituzione a colui che aveva movimentato il bene illecito non possono essere comprese nella nozione di
trasferimento idonea ad integrare il reato di riciclaggio in considerazione del fatto che la movimentazione del denaro deve essere strettamente legata alla finalità dissimulatoria insita nella condotta degli agenti, con conseguente impossibilità di radicare la competenza territoriale in ragione di un elemento puramente accidentale quale il mero transito di un ‘valico indefinito’.
La difesa ha, inoltre, eccepito che la motivazione sarebbe carente e tautologica nella parte in cui la sussistenza dell’elemento materiale del reato sarebbe stata mutuata dal testo del capo di imputazione, senza alcuna dimostrazione del concorso della COGNOME nella fattispecie di emissione di false fatturazioni e della realizzazione di operazioni estero su estero che i giudici di appello affermano ma non dimostrano.
È stato, infine, affermato che i giudici di appello non avrebbero fatto buon governo dei princìpi di diritto sopra esposti in quanto la condotta dissimulatoria sarebbe stata compiuta interamente in Lussemburgo da cittadino lussemburghese attraverso il sistema bancario estero di trasferimento direttamente in Asia con conseguente difetto di giurisdizi one dell’autorità giudiziaria italiana.
6. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 234 cod. proc. pen., 68 Cost., 8 CEDU nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’eccezione di illegittimità delle operazioni di estrazione dei dati contenuti nei telefoni cellulari in uso al COGNOME, al COGNOME e alla COGNOME.
La difesa ha dedotto che i messaggi estratti dalle piattaforme Skype e Telegram, valorizzati ai fini dell’affermazione di responsabilità della COGNOME, sarebbero stati acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza di contraddittorio tra le parti e senza il preventivo o contestuale controllo dell’autorità giudiziaria.
Secondo l’assunto difensivo, tale modalità di apprensione del materiale informatico si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale nonché con le garanzie previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa s ul cybercrime in materia di acquisizione e cristallizzazione del dato digitale.
In particolare, si deduce la violazione delle regole imposte a presidio dell’autenticità e dell’integrità della prova informatica, con specifico riferimento: alla necessità di impedire l’alterazione dei dati originari; all’obbligo di procedere alla formazi one di una copia forense conforme all’originale; alla garanzia di immodificabilità della copia così realizzata nonché alla redazione di un puntuale verbale descrittivo delle operazioni di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici e delle modalità di estrazione e duplicazione dei contenuti.
La difesa lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto utilizzabili le chat estratte dalla polizia giudiziaria dallo smartphone sequestrato al COGNOME sul presupposto che l’acquisizione COGNOME avvenuta in forza di decreto di perquisizione e sequestro, affermando che i relativi contenuti sarebbero assimilabili ai documenti di cui all’art. 234 cod. proc. pen., con conseguente non necessità di un autonomo provvedimento giurisdizionale.
Tale statuizione, oltre a travisare il motivo di appello -con il quale si era contestata la legittimità dell’estrazione dei dati in assenza di contraddittorio e senza previa formazione di copia forense -si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di accesso ai dati contenuti nei telefoni cellulari, attesa la particolare incisività di tali operazioni sui diritti fondamentali della persona, come evidenziato, in particolare, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 548/2021.
Viene, in proposito, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, secondo cui i messaggi e gli sms mantengono natura di corrispondenza anche dopo la ricezione e la memorizzazione sul dispositivo con la conseguenza che la loro acquisizione deve avvenire nell e forme di cui all’art. 254 cod. proc. pen.; diversamente opinando, la tutela della segretezza della corrispondenza risulterebbe irragionevolmente compressa alle sole ipotesi di comunicazioni cartacee. Secondo la ricostruzione difensiva, pertanto, l’art. 15 Cost. imporrebbe che ogni limitazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni -comprensivo di qualsiasi forma espressiva del pensiero -sia disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro di corrispondenza.
Peraltro, tale garanzia -a giudizio della difesa -si estenderebbe a tutti gli strumenti di comunicazione resi disponibili dall’evoluzione tecnologica, ivi comprese e-mail, sms e applicazioni di messaggistica istantanea, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte di Cassazione in tema di chat (sentenza n. 31180 del 2024). Viene, in proposito, richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite in materia di messaggistica Sky ecc., secondo cui le chat non integrano mera documentazione acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., ma costituiscono corrispondenza informatica, assoggettata alla disciplina del sequestro di cui all’art. 254 cod. proc. pen.
Da ciò la conclusione che l’utilizzabilità dei messaggi contenuti nei telefoni cellulari presupporrebbe sempre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, con conseguente inutilizzabilità patologica dei dati acquisiti in violazione delle garanzie costituzionali, anche nella fase delle indagini preliminari.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 416 cod. pen. e 238bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere.
Si assume che la Corte territoriale, con argomentazione ritenuta tautologica e non coerente con i princìpi elaborati in tema di partecipazione al sodalizio criminoso, abbia ricondotto il contributo della COGNOME alla sola consegna al COGNOME del denaro proveniente da Hong Kong, escludendone il coinvolgimento nella fase di emissione delle fatture false e, dunque, limitando il suo apporto alla realizzazione del reato-fine di riciclaggio.
La motivazione sarebbe carente anche perché non considererebbe l’assenza di rapporti della ricorrente con soggetti diversi dal COGNOME e dal COGNOME né individuerebbe, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il momento di adesione al sodalizio. La Corte d’appello si sarebbe limitata a valorizzare due conversazioni tra il COGNOME e il COGNOME che, secondo la difesa, dimostrerebbero piuttosto l’assenza di un rapporto stabile, emergendo come il COGNOME non disponesse del numero telefonico della COGNOME e che l’incontro tra i due doveva essere organizzato dal COGNOME, elementi indicativi -ad avviso della difesa -del carattere episodico delle condotte.
7.1. La motivazione sarebbe, inoltre, apodittica nella parte in cui afferma la reiterazione nel tempo delle condotte illecite, a fronte di risultanze probatorie che attesterebbero soltanto quattro incontri tra il 12 ottobre e il 7 novembre 2018.
La difesa evidenzia, in proposito, che la commissione di reati-fine in concorso con singoli associati non integra, di per sé, la partecipazione all’associazione, in difetto della prova dell’adesione al programma criminoso e dell’inserimento stabile nella struttura organizzativa.
Si deduce, altresì, la violazione del principio di diritto secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. richiede il dolo diretto, consistente nella consapevolezza e volontà di contribuire ad un sodalizio finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, non essendo sufficiente il dolo eventuale.
7.2. La ricorrente censura, inoltr e, l’utilizzo, da parte della Corte territoriale, della motivazione della sentenza irrevocabile di condanna, con cui il Tribunale di Milano h a ritenuto sussistente l’associazione per delinquere in relazione alla posizione del COGNOME, ai fini della dimostrazione della partecipazione della COGNOME al gruppo criminoso. Tale richiamo integrerebbe violazione di legge, in quanto fondato sul contenuto di una decisione irrevocabile resa in procedimento nel quale la COGNOME non era imputata ed in cui il giudicante si limitava ad
affermare, incidenter tantum , che l’odierna ricorrente avrebbe concorso alle operazioni di riciclaggio del COGNOME.
A tale proposito viene richiamato il principio secondo cui il giudicato formatosi in altro procedimento penale non spiega efficacia vincolante in diverso processo, potendo la sentenza irrevocabile essere acquisita ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen. esclusivamente quale elemento di prova del fatto accertato, restando rimesso al giudice il libero apprezzamento del relativo contenuto, senza automatismi nel recepimento delle argomentazioni motivazionali ai fini della decisione.
La ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 648 -bis cod. pen. e della direttiva UE 1673/2018 nonché carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.
I giudici di merito non avrebbero argomentato adeguatamente in ordine alla sussistenza del dolo del reato di cui all’art. 648 -bis cod. pen. e, in particolare, alla consapevolezza della provenienza delle somme dal reato di false fatturazioni; in particolare la Corte distrettuale -con motivazione tautologica- avrebbe desunto tale consapevolezza dal compimento delle condotte di reintroduzione del denaro indicate nel capo di imputazione ricorrendo, quindi, ad una inaccettabile presunzione assoluta di consapevolezza del reato presupposto.
Tale consapevolezza, peraltro, troverebbe esclusivo fondamento nelle due intercettazioni citate in sentenza, intercettazioni che, al contrario, dimostrerebbero l’episodicità dei rapporti tra la COGNOME ed il COGNOME, il quale non era neanche in possesso del numero di telefono della donna a tal fine rivolgendosi al COGNOME nell’autunno del 2018.
La ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed all’applicazione delle pene accessorie .
La Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in termini superiori al minimo edittale su un argomentazione (gestione professionale dei flussi monetari protrattasi negli anni in presenza di rapporti ramificati e diretti con altri referenti non identificati) che viene smentita da un ulteriore argomentazione contenuta alla pagina 33 della medesima sentenza laddove viene affermato che ‘ l’imputata ha contribuito alla realizzazione di delitti scopo dell’associazione e tale contributo determinante
anche se risulta attestato da consegne di denaro intervenute in un ristretto arco temporale ‘ ed in particolare in soli 4 giorni dell’anno 2018 in cui la COGNOME si è incontrata con il COGNOME.
10. Il difensore della ricorrente COGNOME, in data 10 novembre 2025, ha depositato motivi aggiunti di ricorso con cui ha eccepito violazione degli artt. 254 cod. proc. pen., 15 Cost., 6 ed 8 CEDU nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’acquisizione del contenuto dei cellulari di COGNOME, COGNOME e COGNOME relativi alla messaggistica Telegram.
10.1. La difesa ha censurato l’assunto dei giudici di appello secondo cui tale acquisizione sarebbe stata legittimata dal provvedimento di sequestro del 30 novembre 2018, osservando che detto atto -per come risultante dagli atti -avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente la perquisizione e il sequestro dei luoghi e dei dispositivi ivi rinvenuti, ma non anche la corrispondenza conservata all’interno dei supporti informatici.
In tale prospettiva, la ricorrente ha richiamato la necessità che il vincolo reale ex art. 254 cod. proc. pen. sia disposto con autonomo e specifico decreto motivato, avente ad oggetto non soltanto il ‘contenitore’, ma anche la ‘corrispondenza’ memorizzata nel dispositivo, in conformità ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023.
10.2. È stato inoltre richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, qualora il pubblico ministero intenda procedere non solo all’acquisizione materiale dell’apparecchio quale strumento di comunicazione, ma anche all’esame del suo contenuto, è tenuto a esplicitare le ragioni che giustificano un sequestro esteso e onnicomprensivo (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358-01; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092-01).
Secondo la prospettazione difensiva, la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non sarebbe più qualificabile quale mero documento liberamente acquisibile, ma dovrebbe essere sottoposta alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen., che richiede un provvedimento dell’autorità giudiziaria specificamente motivato, idoneo a giustificare il sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza, restando esclusa la possibilità per la polizia giudiziaria di accedere direttamente al contenuto dei dati, potendo essa procedere alla sola apprensione materiale del dispositivo.
10.3. Nel medesimo solco interpretativo, la difesa ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi
WhatsApp acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante screenshot effettuati con il consenso dell’indagato, ma in assenza degli avvisi relativi alle facoltà difensive previste per l’apertura della corrispondenza.
Applicando tali princìpi al caso di specie, la ricorrente ha sostenuto che l’acquisizione del contenuto di un telefono cellulare sarebbe legittima soltanto ove il decreto indichi le ragioni di necessità e proporzionalità del sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza in rapporto alla gravità dei fatti oggetto di indagine. In difetto di tale apparato motivazionale -richiesto a pena di nullità -il decreto di sequestro sarebbe nullo, con estensione della nullità, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., anche all’acquisizione della copia forense della memoria del dispositivo.
10.4. La difesa ha altresì evidenziato come tali risultanze probatorie siano state valorizzate in maniera pressoché decisiva ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, segnatamente quanto alla natura fraudolenta delle operazioni oggetto di indagine. In particolare, secondo la ricostruzione operata dai giudici di appello, i messaggi acquisiti attesterebbero non solo la piena consapevolezza dell’attività illecita e delle sue modalità esecutive, ma anche il ruolo attivo della COGNOME nella gestione dei trasferimenti di denaro verso società cinesi e nel correlato reperimento di contante in Italia, assolvendo, dunque, a funzione di prova diretta e di riscontro alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia.
In conclusione, la difesa ha sostenuto che l’eliminazione di tali messaggi, in quanto affetti da inutilizzabilità patologica, determinerebbe il venir meno dell’intero impianto argomentativo della decisione di merito, imponendo l’espunzione, dalle pagine 62 a 90 della sentenza di primo grado, di ogni riferimento a tali fonti di prova, con conseguente perdita di coerenza, logicità interna e tenuta complessiva del percorso motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili per le ragioni che seguono.
1.1. La sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione
delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280654-01).
1.2. Questo Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01).
Il primo motivo dei rispettivi ricorsi, con il quale NOME COGNOME e NOME COGNOME eccepiscono il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in relazione ai reati loro rispettivamente contestati, è manifestamente infondato.
2.1. Le sentenze di merito hanno dato atto, con motivazione puntuale e convergente, che il reato di riciclaggio oggetto di contestazione è stato realizzato attraverso una condotta frazionata, in parte realizzata nel territorio dello Stato e in parte all’estero, mediante un articolato meccanismo di movimentazione e reimpiego di capitali di provenienza delittuosa. È stato affermato, in particolare, che l’attività criminosa traeva origine dall’emissione da parte di società estere di fatture per operazioni inesistenti ovvero per importi superiori a quelli effettivamente dovuti, con la finalità di consentire a numerosi imprenditori italiani di abbattere indebitamente l’imponibile fiscale.
Entrambi i giudici di merito hanno descritto in modo analitico il sistema illecito: una pluralità di società costituite all’estero, formalmente intestate a prestanome ma di fatto gestite da NOME COGNOME, emetteva fatture false per prestazioni pubblicitarie totalmente o parzialmente inesistenti in favore di imprenditori operanti sul territorio nazionale; questi ultimi, in sede di dichiarazione dei redditi, indicavano i relativi importi quali costi fittizi, ottenendo così un indebito
vantaggio fiscale. Le fatture venivano saldate mediante bonifici a favore delle società estere emittenti; le somme così acquisite erano successivamente trasferite su conti correnti esteri e sottoposte a una pluralità di passaggi finanziari attraverso diverse società dislocate in vari Paesi, in un percorso volutamente complesso e stratificato, volto a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.
Il circuito fraudolento si concludeva con l’accredito delle somme su conti correnti aperti a Hong Kong nella disponibilità di NOME COGNOME, il quale provvedeva al loro trasferimento in Cina, dove, unitamente alla compagna NOME COGNOME, trasformava le rimesse in denaro contante. Il contante così ottenuto veniva quindi fatto rientrare in Italia e consegnato brevi manu a NOME COGNOME.
È stato, in particolare, rimarcato come le prove raccolte abbiano dimostrato come NOME COGNOME e NOME COGNOME siano stati incaricati da NOME COGNOME e NOME COGNOME di recuperare il denaro derivante dall’attività fraudolenta, attivando contatti con soggetti di nazionalità cinese per consentirne il trasferimento dalla Cina all’Italia e la successiva consegna in contanti al COGNOME, il quale lo rimetteva a NOME COGNOME; quest’ultimo, a sua volta, restituiva le somme agli imprenditori italiani che avevano inizialmente effettuato i bonifici per il pagamento delle fatture false.
Tale complesso e strutturato meccanismo consentiva, da un lato, agli imprenditori italiani di dedurre costi fittizi in sede di dichiarazioni dei redditi e di ottenere la restituzione in contanti delle somme, così creando riserve extracontabili da destinare a finalità ulteriori; dall’altro, permetteva a NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali gestori delle società cartiere formalmente intestate a terzi, di percepire una commissione variabile tra il 3% e il 5% degli importi fatturati nonché a COGNOME e NOME COGNOME di conseguire una provvigione per l’attività di intermediazione e trasformazione del denaro in Cina e successivo trasporto in Italia.
Le censure difensive, nel prospettare un difetto di giurisdizione, si pongono dunque in palese contrasto con l’accertamento in fatto operato dai giudici di merito, fondato su una motivazione ampia, coerente e priva di vizi logici.
2.2. Alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, deve ritenersi correttamente affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in relazione ai reati oggetto di imputazione.
Invero, in applicazione dei princìpi di cui agli artt. 6 e ss. cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo integra sia avvenuta in tutto o in parte in Italia ovvero quando in tale ambito si sia verificato l’evento che ne costitu isce la conseguenza. È dunque sufficiente che
una frazione della condotta tipica o un segmento causalmente rilevante dell’iter criminoso si realizzi nel territorio nazionale perché sussista la giurisdizione italiana.
2.3. Nel caso di specie, se è vero che la materiale emissione delle fatture per operazioni inesistenti è avvenuta per il tramite di società formalmente operanti all’estero, è altrettanto pacifico che l’ideazione del meccanismo fraudolento finalizzato all’evasio ne fiscale, la conclusione degli accordi con i singoli clienti italiani, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifici e la successiva re stituzione delle somme in contanti costituiscono segmenti essenziali delle condotte contestate ai ricorrenti, tutti realizzati in Italia. Tali circostanze risultano comprovate dalle plurime fonti di prova acquisite -tra cui le dichiarazioni confessorie di COGNOME, COGNOME e dei clienti coinvolti, le conversazioni intercettate e la copiosa documentazione versata in atti -che attestano come il centro decisionale e operativo del sistema illecito COGNOME radicato nel territorio dello Stato.
Ne consegue che la giurisdizione italiana sussiste non soltanto con riferimento alle condotte di riciclaggio, ma anche in relazione ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestati alle società estere. Invero, la compilazione materiale dei documenti fiscali fittizi rappresenta solo una parte della condotta incriminata, mentre ulteriori e decisive frazioni dell’azione quali l’organizzazione del meccanismo, la gestione dei rapporti con i destinatari dell e fatture e l’attuazione del p rogramma criminoso -sono state attuate in Italia dal COGNOME, con conseguente radicamento della giurisdizione dell’autorità giudiziaria nazionale.
Correttamente, i giudici di merito hanno richiamato il principio secondo cui il luogo di consumazione del reato non coincide necessariamente con la sede dell’ente cui è formalmente attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, COGNOME, Rv. 281568-01; Sez. 3, n. 5169 del 19/09/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 19809 del 16/05/2025, COGNOME, non massimata). Non può, infatti, ritenersi conforme a una massima di esperienza l’assunto secondo cui le fatture per operazioni inesistenti segnatamente quando attengano a prestazioni del tutto fittizie -debbano considerarsi emesse nel luogo in cui ha sede la ditta formalmente indicata quale emittente. Una simile affermazione postula, in via presuntiva, una coincidenza tra sede legale dell’ente e luogo di formazione del documento, che tuttavia non trova giustificazione logica nei casi in cui la società sia meramente cartolare o strumentale alla realizzazione di un disegno fraudolento. Proprio la natura mendace delle fatture e la loro funzione di ‘comodo’ rispetto a interessi altrui escludono che possa farsi discendere, in via automatica, dal dato formale della sede sociale l’individuazi one del luogo di emissione.
Quando i documenti fiscali costituiscano parte integrante di un meccanismo illecito preordinato alla creazione di costi fittizi e alla successiva movimentazione di capitali di provenienza delittuosa, il riferimento alla sede legale della società emittente si rivela un elemento meramente apparente, privo di decisività sul piano della ricostruzione del locus commissi delicti . In tali ipotesi, infatti, la società può fungere da schermo o da mero strumento operativo, mentre l’ideazione, la gestione e il coordinamento dell’attività criminosa possono essere radicati altrove.
L’individuazione del luogo di commissione del reato deve, invece, fondarsi su una valutazione sostanziale dell’effettivo sviluppo della condotta, avendo riguardo al contesto operativo e decisionale in cui il documento è stato ideato e inserito nel circuito fraudolento.
2.4. Nel caso in esame, le fatture sono mendaci e non dimostrano l’effettiva operatività delle società formalmente emittenti, le quali risultano essere mere entità cartolari. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, tali documenti si inseriscono in un meccanismo complesso ideato e coordinato dall’Italia, a partire dalla progettazione dell’attività illecita e dalla stipulazione degli accordi con i clienti italiani, sino alla realizzazione del circuito finanziario che culminava nel rientro in Italia delle somme in contanti attraverso le condotte di riciclaggio.
Deve essere, pertanto, ribadito che la sede formale della società che emette la falsa fattura non individua il luogo di emissione delle fatture, atteso che il criterio territoriale non può essere ancorato a un dato meramente cartolare, soprattutto quando, come nel caso oggetto del giudizio, l’attività societaria risulti strumentale e fittizia.
La natura mendace delle operazioni documentate e la funzione di schermo svolta dalle società estere imponeva, di conseguenza, di valorizzare, ai fini della giurisdizione, il luogo in cui si è effettivamente sviluppato il nucleo essenziale dell’azione criminosa, correttamente individuato dai giudici di merito, nel territorio dello Stato. Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza proposta dal COGNOME.
2.5. Anche la censura proposta da NOME COGNOME si rivela manifestamente infondata, poiché non coglie né la struttura del capo di imputazione né la portata della motivazione resa dai giudici di merito.
La prospettazione difensiva, infatti, considera in modo parcellizzato singoli segmenti della condotta, senza confrontarsi con la contestazione nel suo complesso, formulata in termini di concorso con gli altri imputati e riferita all’intera attività di movimentazione e reimpiego del denaro di provenienza illecita. Il reato di riciclaggio è stato contestato alla ricorrente quale partecipe di un disegno criminoso unitario, nell’ambito del quale ciascun concorrente risponde del contributo fornito alla realizzazione del programma condiviso.
Il capo di imputazione descrive in modo analitico tutte le fasi del riciclaggio, dal trasferimento iniziale delle somme -mediante movimentazioni estero su estero e successivi passaggi attraverso conti e società dislocati in diversi Paesi -sino alla retro cessione in Italia del denaro ‘ripulito’ in favore degli imprenditori italiani che avevano originariamente effettuato i pagamenti delle fatture per operazioni inesistenti. In tale contesto, sono state puntualmente indicate anche le specifiche attività svolte dalla RAGIONE_SOCIALE nel territorio nazionale. Tali attività non possono essere ridotte, come sostiene la difesa, a un mero trasporto materiale di denaro: l a consegna finale del contante in Italia costituisce, invece, l’approdo conclusivo del processo di riciclaggio, ossia la reimmissione nel circuito economico nazionale di somme previamente sottoposte a operazioni di dissimulazione all’estero cui la RAGIONE_SOCIALE ha attivamente partecipato.
I giudici di merito hanno correttamente evidenziato che è proprio l’accordo a monte con COGNOME e COGNOME -volto a consentire il trasferimento all’estero di capitali di origine illecita, la loro frammentazione attraverso plurimi passaggi su conti e società estere e, infine, la loro restituzione in Italia per il tramite di COGNOME e COGNOME mediante il meccanismo di compensazione descritto -a conferire alla condotta finale il suo significato penalmente rilevante. Senza tale compensazione conclusiva, gli spostamenti di denaro all’estero risulterebbero privi di utilità pratica per i beneficiari; è, dunque, la restituzione in contanti sul territorio nazionale a completare il ciclo di ‘lavaggio’, sostituendo alle somme trasferite all’estero, così perfezionando l’effetto dissimulatorio perseguito.
Le pronunce richiamate dalla difesa risultano, pertanto, inconferenti, poiché nel caso in esame la condotta contestata alla COGNOME si fonda sulla piena consapevolezza del complessivo meccanismo simulatorio e sulla volontaria adesione al programma criminoso ideato dal COGNOME e dall’COGNOME . La consegna in Italia di denaro contante proveniente da soggetti cinesi, peraltro, non costituisce un’attività neutra ma integra il segmento finale ed essenziale dell’operazione di riciclaggio alla quale la ricorrente ha apportato un contributo determinante.
2.6. Alla luce di tale ricostruzione, risulta evidente la sussistenza della giurisdizione italiana sull’intera condotta di cui all’art. 648 -bis cod. pen. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di riciclaggio commesso in parte all’estero, la giurisdizione dello Stato sussiste qualora il delitto sia realizzato mediante condotte frazionate e progressive poste in essere da soggetti distinti, e ssendo sufficiente che anche solo un segmento dell’azione si sia svolto nel territorio nazionale, intesa in senso naturalistico, che sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 2, n. 4583 del10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv.
282812-01, in motivazione; Sez. 2, n. 14175 del 01/04/2025, Tribunale di Busto Arsizio, Rv. 287804-01; Sez. 2, n. 23246 del 23/04/2025, Bosia, non massimata).
Nel caso di specie, la fase iniziale del pagamento -da parte di imprenditori italiani- di fatture per operazioni inesistenti emesse da società di comodo con sede sociale all’estero nonché la fase conclusiva e consumativa del reato -consistente nella movimentazione dissimulatoria delle somme ricevute in Cina dalla ricorrente e dal compagno COGNOME e della successiva reimmissione del denaro in Italia ad opera degli stessi soggetti -si sono indiscutibilmente realizzate nel territorio dello Stato, radicando così la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana.
Il secondo motivo proposto dal COGNOME non è consentito ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto ‘punti della decisione’ ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 1984, NOME COGNOME, Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, NOME, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, NOME, non massimata).
Il terzo motivo dedotto dal COGNOME è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente ha commesso il reato di riciclaggio, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che
appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
La Corte territoriale ha esaminato e disatteso, con motivazione puntuale e coerente, la prospettazione difensiva fondata sulle dichiarazioni rese da COGNOME in ordine al proprio asserito ruolo di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2009-2016 e la conseguente non configurabilità nei suoi confronti del reato di riciclaggio.
In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato come tale assunto non abbia trovato alcun riscontro esterno nelle risultanze dichiarative e documentali acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, risultando privo di conferme oggettive e, per contro, smentito da una pluralità di elementi probatori di segno opposto. La Corte ha, pertanto, logicamente ritenuto che la ricostruzione offerta dal COGNOME si ponesse quale tentativo di ridimensionare la propria posizione, al fine di sottrarsi alla condanna per il più grave reato di riciclaggio. In tal senso, la Corte di merito ha sottolineato come l’ipotizzato ruolo gestorio del COGNOME COGNOME incompatibile con l’accertata autonomia decisionale di NOME COGNOME e con la piena consapevolezza, da parte di quest’ultima, dell’illiceità delle violazioni tributarie e delle condotte di ripulitura realizzate attraverso la società RAGIONE_SOCIALE. Tale convincimento è stato fondato su elementi oggettivi, analiticamente richiamati alle pagg. 21-23 del provvedimento impugnato, tra cui il rinvenimento, nel computer in uso alla COGNOME, della documentazione commerciale e fiscale della società nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito, ritenute sintomatiche di un ruolo attivo e consapevole della donna nella gestione delle operazioni illecite e non del ruolo di mero esecutore materiale degli ordini del COGNOME.
Il percorso argomentativo seguìto dalla Corte di appello si presenta lineare, completo e logicamente strutturato, essendo fondato su una valutazione complessiva e non atomistica del materiale probatorio e risulta immune da contraddizioni interne o da manifeste illogicità.
Le censure articolate in ricorso si risolvono nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie e di una alternativa ricostruzione dei rapporti interni alla società, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; dette censure, inoltre, omettono di confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie raccolte , finendo così per rendere aspecifico il motivo.
Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente COGNOME è dedotto in carenza di interesse e si appalesa altresì generico in quanto non è stata adeguatamente prospettata la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell’elemento probatorio
ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità della COGNOME.
Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, allorché venga dedotta l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, incombe sul ricorrente l’onere di illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza concreta che l’eventuale es punzione di tale elemento sarebbe idonea a spiegare sull’impianto motivazionale della decisione impugnata, secondo il criterio della c.d. ‘prova di resistenza’.
In altri termini, gli elementi probatori ritenuti inutilizzabili devono risultare tali da incidere in modo determinante sulla struttura argomentativa del provvedimento censurato, scardinandone la coerenza logica complessiva e introducendo profili di radicale incompatibilità tali da comprometterne la tenuta giustificativa (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01; Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024-02; da ultimo, Sez. 4, n. 33194 del 24/06/2025, COGNOME, non massimata).
Tale onere argomentativo non risulta assolto nel caso di specie.
La difesa , nel prospettare l’inutilizzabilità dei dati estratti dai telefoni cellulari in uso a COGNOME, COGNOME e alla stessa COGNOME, si è limitata a censurare in diritto la legittimità dell’acquisizione delle chat, senza tuttavia esplicitare in modo puntuale e specifico quale sarebbe stata l’effettiva incidenza della loro eliminazione sull’esito del giudizio di responsabilità. In tal modo, la doglianza si risolve in una critica astratta e meramente assertiva, priva di confronto con la concreta struttura motivazionale della sentenza impugnata e, pertanto, generica.
Il motivo di ricorso, in particolare , non si confronta con l’articolata motivazione della Corte territoriale -segnatamente alle pagg. 35-39 della decisione -che ha chiarito come le conversazioni oggetto di contestazione costituiscano un elemento ulteriore rispetto al complesso delle ulteriori emergenze probatorie, analiticamente richiamate e valutate dal primo giudice, e ritenute già di per sé idonee a fondare l’affermazione di responsabilità della COGNOME.
La Corte distrettuale ha dato conto, con percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, della pluralità e convergenza degli elementi di prova raccolti, valorizzando una serie di riscontri autonomi e reciprocamente corroboranti, tali da sorreggere in via autosufficiente il giudizio di colpevolezza. In tale contesto, le chat acquisite si inseriscono quale dato rafforzativo, ma non esclusivo né imprescindibile, del compendio probatorio.
A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente non ha dimostrato che l’eventuale espunzione delle chat ritenute inutilizzabili avrebbe determinato il
venir meno della coerenza interna e della complessiva solidità logico-giuridica della motivazione né ha allegato elementi idonei a prospettare una decisiva incidenza dell’asserita inutilizzabilità sull’esito del giudizio.
Deve, pertanto, darsi continuità al principio secondo cui il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare in via preliminare l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere ai fini della decisione, facendo applicazione del criterio di resistenza; in tal caso, la questione relativa alla dedotta inutilizzabilità resta priva di rilevanza e difetta l’interesse del ricorrente a farla valere in sede di legittimità, non potendo questa Corte essere chiamata a svolgere una valutazione esplorativa e sostitutiva rispetto agli oneri di allegazione gravanti sulla parte ricorrente (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 4695 del 13/11/2025, Rea, non massimata).
Il terzo e quarto motivo dedotti da NOME COGNOME, trattabili congiuntamente, sono articolati esclusivamente in fatto, risolvendosi in una sollecitazione a una diversa lettura delle risultanze probatorie ed in una alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, postulando una rivalutazione del compendio istruttorio non consentita in questa sede. È principio consolidato quello secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione tanto la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l’adozione di autonomi e differenti criteri di apprezzamento del fatto, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione.
I motivi in parola, inoltre, si presentano come meramente reiterativi delle medesime doglianze già prospettate in sede di gravame e puntualmente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni precise, coerenti e congrue.
La sentenza impugnata ha, infatti, affrontato in modo analitico le questioni dedotte nell’atto di appello attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio, fornendo una motivazione completa e logicamente strutturata in ordine alla responsabilità della ricorrente per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio: ed ancora una volta, la parte omette di confrontarsi con dette conclusioni.
6.1. Quanto alle censure difensive inerenti all’inidoneità del contenuto delle conversazioni intercettate a dimostrare la consapevolezza da parte della ricorrente della provenienza delittuosa del denaro riciclato nonché la sua partecipazione all’associazione delinquere è necessario ribadire che, in sede di
legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata).
La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non mass.; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato alcun travisamento del contenuto delle intercettazioni ma si è limitata a ritenerle inidonee a dimostrare la sua penale responsabilità e finendo per invocare una non consentita rilettura, con conseguente inammissibilità delle censure.
6.2. Il compendio probatorio riportato correttamente nella sentenza oggetto di ricorso (dichiarazioni accusatorie rese dai correi COGNOME e COGNOME, documentazione bancaria in atti, intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento) ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado, che la COGNOME ha concorso nella commissione del reato di riciclaggio di cui al capo di imputazione.
6.2.1. In tale prospettiva, è stato correttamente evidenziato come la ricorrente, pur non avendo preso parte alla commissione dei reati tributari presupposti, abbia nondimeno posto in essere autonome e consapevoli condotte idonee ed univocamente dirette a integrare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648 -bis cod. pen. (vedi pag. da 27 a 34 della sentenza impugnata e pag. da 91 a 93 della sentenza di primo grado).
In particolare, è stato rimarcato come il denaro derivante dalle false fatturazioni veniva fatto confluire sui conti correnti aperti ad Hong Kong, per poi essere trasferito in Cina nella disponibilità di clienti di imprese riconducibili alla COGNOME e allo stesso COGNOME; successivamente, le somme venivano trasformate in denaro contante ‘ripulito’ e consegnate da questi ultimi al COGNOME.
In tale articolato sistema di movimentazioni finanziarie, la ricorrente ha svolto un fondamentale ruolo attivo (e non di mero corriere in sostituzione del marito in episodiche consegne di contante come apoditticamente affermato la difesa) , consentendo il transito delle somme dalla Cina all’Italia , contribuendo così all’inserimento delle stesse in un circuito di operazioni idoneo a ostacolare l’identificazione della loro origine illecita. La Corte di appello ha logicamente valorizzato tale contributo quale indice sintomatico della comune finalità di monetizzazione dei proventi delittuosi e, al contempo, della volontà condivisa dalla COGNOME di sottrarre tali somme a un’immediata riconducibilità al reato presupposto, attraverso il loro reinserimento in un contesto finanziario solo apparentemente lecito.
All’interno del contesto criminoso oggetto di giudizio, la Corte territoriale ha correttamente collocato la condotta della COGNOME, sottolineando come la stessa, pur estranea alla fase genetica dell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, COGNOME pienamente consapevole della provenienza delittuosa delle somme e avesse volontariamente posto in essere una serie di attività funzionali alla loro circolazione e al successivo reimpiego.
La Corte distrettuale ha attribuito decisivo rilievo al contenuto delle conversazioni intercorse tra la ricorrente e COGNOME, evidenziando come il tenore delle stesse COGNOME inequivocamente indicativo del pieno coinvolgimento della COGNOME nel sistema di movimentazione delle somme di provenienza illecita. In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato che, dalle interlocuzioni, emergeva non soltanto la consapevolezza, in capo alla COGNOME , dell’intera rete di società e dei rapporti bancari strument ali all’attività di riciclaggio, ma anche la sua concreta capacità di incidere sulle relative modalità operative. Le conversazioni, infatti, documentavano come la ricorrente fornisse di volta in volta a COGNOME puntuali indicazioni circa l’ammontare delle somme da trasferire in Cina, l’individuazione dei conti correnti di destinazione e delle società coinvolte, così da assicurare la costituzione della provvista necessaria per le successive consegne di denaro contante.
È stato altresì evidenziato che tali somme, nell’ordine di decine di migliaia di euro per ciascuna operazione, venivano poi restituite materialmente al COGNOME dalla stessa COGNOME o dal marito, a conferma del ruolo attivo e non meramente occasionale della ricorrente nel circuito di ripulitura dei capitali.
6.2.2. Con motivazione del tutto coerente rispetto alle risultanze probatorie e immune da vizi logico-giuridici, la Corte territoriale ha dunque correttamente affermato che l’inserimento della ricorrente nel circuito fraudolento ideato dal COGNOME e attuato mediante una stabile struttura organizzata costituisce elemento dimostrativo, sul piano logico, della sua
consapevolezza di contribuire a un meccanismo illecito ormai consolidato, operante attraverso una rete di soggetti con i quali ella intratteneva rapporti diretti e continuativi.
Appare, pertanto, evidente che i giudici di merito hanno correttamente dato sèguito al principio di diritto secondo cui, per il perfezionamento dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio (sub specie dolo eventuale), è sufficiente che l’agente abbia la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273185-01; Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457-01).
6.2.3. Il convincente iter motivazionale seguìto dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene che la COGNOME COGNOME COGNOME‘oscuro della p rovenienza delittuosa delle somme di denaro contante consegnate a COGNOME sulla base di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate non deducibile in sede di legittimità.
La difesa, a fronte di un pregnante e indiscusso dato probatorio – costituito dalle dichiarazioni dei correi COGNOME e COGNOME riscontrate dalle intercettazioni e dalla documentazione in atti – che dimostra un ruolo non meramente passivo della COGNOME, indicandola come soggetto dedito alla ricerca di denaro contante tramite cittadini cinesi, ha decontestualizzato il ruolo della ricorrente, giungendo a formulare ipotesi alternative sganciate dalla ragionevolezza e meramente speculative, senza curarsi di ancorare tali affermazioni su un solido substrato indiziario o su una regola di esperienza dotata di forza convincente.
La condanna per il reato di riciclaggio si fonda, in conclusione, su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità.
6.3. Gli elementi logicofattuali posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità del la COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen. risultano analiticamente individuati e logicamente raccordati nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per completezza espositiva, coerenza argomentativa e linearità del percorso logico seguito dai giudici di appello.
La Corte territoriale ha, infatti, proceduto a una valutazione complessiva e sistematica delle emergenze istruttorie, esplicitando in modo puntuale il ragionamento inferenziale attraverso il quale ciascun dato probatorio è stato
inserito in un quadro ricostruttivo unitario, idoneo a sorreggere l’affermazione di penale responsabilità.
L’apparato motivazionale così delineato non si limita a d un’elencazione frammentaria delle singole risultanze di causa, ma ne offre una lettura coordinata e convergente, evidenziandone la reciproca coerenza e la significativa capacità dimostrativa, in un’ottica conforme ai criteri di valutazione della prova ela borati dalla giurisprudenza di legittimità.
Di contro, la ricorrente, mossa da una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze probatorie, fonda il motivo di ricorso su elementi fattuali inconsistenti ed inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito, al fine di prospettare una diversa ed inammissibile ricostruzione di merito, come tale preclusa in questa sede. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, che valorizza una serie di elementi fattuali che dimostrano la penale responsabilità della COGNOME in ordine al reato di associazione a delinquere.
6.3.1. Entrambe le sentenze di merito indicano una serie di elementi logicofattuali idonei a dimostrare come la ricorrente abbia realizzato in modo consapevole comportamenti concretizzanti una attiva, consapevole e rilevante partecipazione alle attività del sodalizio. Invero, le condotte accertate si inseriscono, secondo la coerente ricostruzione operata dai giudici di merito, nel quadro di un’attività stabilmente orientata al sostegno e allo sviluppo coordinato delle operazioni dell’associazione a delinquere capeggiata dal RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito COGNOME idoneo a dimostrare come il contributo della COGNOME non si sia esaurito nelle quattro consegne di denaro avvenute tra ottobre e novembre 2018, ma si COGNOME protratto in un arco temporale ben più ampio, dal 2015 fino alla fine del 2018. Tale protrazione temporale è stata desunta, oltre che dalle dichiarazioni rese dai correi COGNOME e COGNOME, dai riscontri oggettivi forniti dalla polizia giudiziaria mediante l’analisi e la ricost ruzione dei flussi finanziari intercorsi tra le società estere riconducibili a COGNOME COGNOME e le società cinesi messe a disposizione da COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
È stato affermato, in particolare, che la ricorrente e il COGNOME avevano garantito per un considerevole periodo la propria disponibilità alla realizzazione di una pluralità indeterminata di operazioni di riciclaggio, mettendo a disposizione sia diverse società cinesi dotate di conti correnti esteri sui quali far confluire i bonifici disposti dal COGNOME, sia una rete di contatti con soggetti cinesi operanti in Italia e in possesso di ingenti somme di denaro contante. Tali condotte, con argomentazioni non illogiche, sono state ritenute funzionali alla realizzazione del
programma criminoso dell’associazione, finalizzato all’evasione fiscale e al successivo reimpiego dei proventi illeciti.
Ulteriore elemento valorizzato dai giudici di merito è stato il consolidato rapporto fiduciario tra la ricorrente e COGNOME, sviluppatosi nel tempo e ritenuto sintomatico dell’esistenza del vincolo associativo. La reiterata movimentazione di diversi milioni di euro verso società site all’estero indicate dalla COGNOME, nella consapevolezza che le somme sarebbero state restituite in contanti in Italia, è stata correttamente interpretata quale manifestazione di un accordo pregresso fondato sulla reciproca fiducia circa il rispetto del pactum sceleris .
È stato altresì evidenziato come la COGNOME e il COGNOME siano intervenuti a supporto dell’organizzazione in un momento di particolare difficoltà, determinato dalla chiusura del canale svizzero utilizzato per le operazioni di trasferimento, garantendo la retrocessione in Italia delle somme illecitamente trasferite all’estero tramite le società cinesi e la loro consegna brevi manu in contanti, ponendosi così a completa disposizione del COGNOME, quale esponente apicale del sodalizio.
Sulla base di tali convergenti elementi, i giudici di appello hanno concluso che le condotte ascritte alla COGNOME non integrassero una mera partecipazione a singoli reatifine ma costituissero espressione di un’adesione consapevole e stabile al più ampio programma criminoso dell’associazione capeggiata dal COGNOME, mediante una messa a disposizione protratta nel tempo e funzionale alla realizzazione di un numero indeterminato di operazioni delittuose della medesima specie.
La valutazione finale della Corte territoriale circa l’esistenza di un durevole apporto di rafforzamento e di progressione nel conseguimento delle finalità dell’associazione criminosa risulta, pertanto, immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico.
I giudici di merito hanno fatto buon uso dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’appartenenza ad una associazione a delinquere può essere comprovata anche dalla partecipazione ad un reato-fine nel caso in cui il ruolo svolto e le modalità dell’azione, come nel caso di specie, siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi allorquando il soggetto abbia agito come membro del sodalizio e non già come persona che si è messa occasionalmente a disposizione per la commissione di singoli reati scopo (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283311-01; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281589-01, in motivazione).
6.3.2. Le presunte carenze ed illogicità motivazionali lamentate dalla difesa si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati
dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici ovvero un’erronea valutazione delle prove assunte dal primo giudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.
Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che si risolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto dai giudici di merito.
6.3.3. Va, in conclusione, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, COGNOME, dep. 2021, Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01).
6.4. L’eccepita violazione dell’art. 238 -bis cod. proc. pen. non è scrutinabile in questa sede, in quanto la relativa doglianza non risulta proposta nel giudizio di appello.
Come già argomentato in precedenza, secondo il consolidato principio devolutivo che governa il giudizio di legittimità, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che avrebbero dovuto essere prospettate nei motivi di gravame dinanzi al giudice di merito, salvo che si tratti di vizi rilevabili d’ufficio.
In ogni caso, i giudici di merito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non hanno attribuito alle sentenze passate in giudicato nei confronti dei correi COGNOME e COGNOME -condannati per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. un valore vincolante nel presente procedimento. Tali decisioni sono state utilizzate quale elemento di riscontro esterno, in coerenza con il criterio di valutazione probatoria stabilito dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ad integrazione di un compendio istruttorio già autonomamente formatosi nel presente giudizio.
Dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. 27-34), nonché di quella di primo grado (pagg. 93-96), emerge che i giudici di merito hanno richiamato le pronunce irrevocabili esclusivamente per corroborare ulteriori elementi probatori acquisiti -dichiarativi, documentali e intercettativi -senza procedere ad alcun recepimento acritico dei passaggi motivazionali ivi contenuti. È stata, al contrario, mantenuta integra l’autonomia valutativa de i giudici procedenti, i quali hanno svolto una propria e distinta operazione logicoargomentativa, fondata sull’analisi diretta delle risultanze del processo in esame.
Non si è dunque verificato alcun indebito automatismo probatorio né alcuna surrettizia traslazione del giudizio espresso in altri procedimenti, essendosi i giudici di merito limitati a valorizzare le sentenze irrevocabili quale elemento esterno di conferma, in un quadro motivazionale autonomo, coerente e rispettoso delle regole di formazione e valutazione della prova.
Il quinto motivo proposto dalla ricorrente non è consentito in sede di legittimità ed aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio.
7.1. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti (vedi pag. 39 della sentenza impugnata), la gravità dei fatti protrattisi per lungo tempo, la particolare professionalità dimostrata nella gestione degli ingenti flussi finanziari illeciti , l’intensità del dolo e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01).
Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02).
7.2. L’ulteriore doglianza con cui la ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità
La censura si risolve nella sollecitazione a una rivalutazione della congruità della pena, profilo che esula dal sindacato di legittimità allorché la determinazione
sanzionatoria risulti, come nel caso in esame, sorretta da motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e non frutto di mero arbitrio. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la quantificazione della pena rientra, infatti, nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia accompagnata da un apparato argomentativo idoneo a dar conto dei criteri adottati, anche in forma sintetica (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata).
Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha espressamente valutato la misura della pena irrogata dal primo giudice, ritenendola proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva delle condotte accertate. In particolare, ha evidenziato come la pena base COGNOME stata determinata nel minimo edittale quanto alla sanzione detentiva e in misura solo lievemente superiore al minimo con riferimento alla pena pecuniaria, con applicazione di aumenti contenuti per i reati satelliti, reputati coerenti con il disvalore delle condotte concorrenti (vedi pag. 40 della sentenza impugnata).
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
Deve essere, infine, evidenziato che l’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti depositati dalla difesa della ricorrente COGNOME in data 10 novembre 2025.
Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, COGNOME.,
Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, NOME, non massimata).
9 . All’inammissibilità de i ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 25 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME