Riciclaggio e inammissibilità del ricorso per motivi generici
Il reato di riciclaggio rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale moderno, richiedendo un’analisi rigorosa della condotta e della sua finalità. Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardante l’accesso al terzo grado di giudizio: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
Il caso e la contestazione sulla qualificazione giuridica
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di riciclaggio. La difesa aveva proposto ricorso lamentando una presunta violazione di legge e un vizio della motivazione, puntando il dito contro la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito. Secondo il ricorrente, la condotta non sarebbe stata correttamente inquadrata nella fattispecie penale contestata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione non offrisse elementi di novità o critiche puntuali alla sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già ampiamente analizzate e respinte nel grado precedente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che le doglianze presentate si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelle già dedotte in appello. Tali critiche sono state definite come “apparenti”, poiché omettevano di assolvere alla funzione tipica del ricorso per Cassazione: fornire una critica argomentata che colpisca direttamente i passaggi logici della decisione impugnata. Quando un ricorso si limita a ignorare le risposte già fornite dai giudici territoriali, non può che essere considerato inammissibile per genericità, specialmente in una materia tecnica come quella del riciclaggio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un surrogato di un terzo grado di merito. Per contestare efficacemente la qualificazione giuridica di un reato come il riciclaggio, è indispensabile che il difensore individui errori di diritto precisi o mancanze logiche insanabili nella motivazione della sentenza d’appello. La semplice insoddisfazione per l’esito del giudizio, se non tradotta in motivi tecnici e specifici, espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie e alla chiusura definitiva del caso senza un esame nel merito.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la legge richiede motivi specifici che critichino direttamente la sentenza impugnata e non una semplice ripetizione di argomenti già respinti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Si può contestare la qualificazione del reato di riciclaggio in Cassazione?
Sì, è possibile, ma bisogna dimostrare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del giudice, senza limitarsi a richiedere una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40155 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40155 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di riciclagg su doglianze di merito che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, p sentenza impugnata), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto appare quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la s oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
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