Riciclaggio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di riciclaggio rappresenta una delle fattispecie più gravi nel panorama del diritto penale dell’economia, richiedendo una difesa tecnica estremamente precisa. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico in cui il ricorso presentato dalla difesa è stato dichiarato inammissibile a causa della mancanza di specificità dei motivi proposti.
L’analisi dei fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto previsto dall’art. 648 bis c.p. In seguito alla conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Tuttavia, l’analisi dei motivi ha rivelato una criticità strutturale: le doglianze non erano altro che una ripetizione pedissequa di quanto già esposto nel precedente grado di giudizio.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorrente non ha assolto alla funzione tipica dell’impugnazione, ovvero quella di fornire una critica argomentata e specifica verso la sentenza della Corte d’Appello. Quando i motivi di ricorso si limitano a ignorare le risposte già fornite dai giudici di merito, essi vengono considerati meramente apparenti e, di conseguenza, inammissibili.
Il contrasto al riciclaggio e la tenuta delle prove
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la validità dell’impianto accusatorio basato sugli articoli 192 e 533 del codice di procedura penale. La valutazione delle prove effettuata nei gradi di merito è stata ritenuta solida e non scalfita dalle generiche contestazioni difensive. La sentenza sottolinea come, in presenza di una motivazione logica e coerente da parte dei giudici d’appello, il ricorso di legittimità non possa trasformarsi in una terza istanza di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l’inammissibilità deriva dal fatto che le censure mosse dalla difesa non hanno affrontato i passaggi argomentativi della sentenza impugnata. La semplice reiterazione di tesi già disattese non costituisce una valida critica giudiziaria. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l’omissione di una critica puntuale impedisce di ravvisare i vizi denunciati, rendendo il ricorso privo della sostanza necessaria per essere esaminato nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di una strategia difensiva che sappia evolversi tra i vari gradi di giudizio, evitando la mera ripetizione di argomenti già valutati e respinti. Per chi affronta accuse di riciclaggio, è fondamentale che il ricorso in Cassazione sia costruito su basi giuridiche nuove e specifiche, capaci di evidenziare reali errori di diritto o manifeste illogicità della sentenza di secondo grado.
Perché un ricorso che ripete i motivi dell’appello è inammissibile?
Perché manca del requisito della specificità, in quanto non offre una critica diretta e argomentata contro le motivazioni fornite dalla sentenza di secondo grado.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa prevede l’articolo 648 bis del codice penale?
Punisce il riciclaggio, ovvero la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro o beni di provenienza delittuosa per ostacolarne l’identificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40211 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40211 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis cod. pen. e 192, 533 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
re Il Consigliere COGNOME en