Riciclaggio: inammissibile il ricorso generico in Cassazione
Il reato di riciclaggio richiede una difesa tecnica rigorosa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha chiarito che la semplice riproposizione di argomenti già affrontati nei gradi precedenti non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza. La specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale per l’accesso alla giurisdizione di legittimità.
Il caso e la contestazione della responsabilità
Un imputato è stato condannato per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. La difesa ha presentato ricorso contestando sia il giudizio di responsabilità penale sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Il reato di riciclaggio e la specificità dei motivi
La Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorso fosse basato su argomenti che costituivano una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. Nel diritto penale, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una copia dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata. Se mancano elementi di novità o contestazioni puntuali ai passaggi logici del giudice di merito, il ricorso viene considerato meramente apparente.
La decisione della Suprema Corte sul riciclaggio
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea il rigore con cui la Corte valuta la pertinenza e la concretezza delle doglianze difensive.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso non era deducibile in quanto privo di specificità. Gli argomenti presentati dalla difesa erano stati già puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazioni congrue. La reiterazione degli stessi motivi, senza affrontare le ragioni per cui la sentenza d’appello sarebbe stata errata, impedisce alla Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dai giudici di merito, rendendo la contestazione difensiva del tutto generica.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve assolvere alla funzione di critica mirata. Non è possibile utilizzare la sede di legittimità per tentare una terza valutazione dei fatti già accertati. La mancanza di una critica argomentata trasforma il ricorso in un atto inammissibile, con conseguenti oneri economici per il ricorrente. La corretta formulazione dei motivi è dunque il presupposto indispensabile per ogni strategia difensiva efficace.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la legge richiede una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di tesi già respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Si possono ottenere le attenuanti generiche in Cassazione?
La Cassazione non concede direttamente le attenuanti ma può annullare la sentenza se il giudice di merito ha negato tali circostanze con una motivazione illogica o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7145 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7145 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta, la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 648 bis c pen. ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026