Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1119 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1119 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Caivano il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/07/2025, il Tribunale di Napoli rigettava le richieste di riesame che erano state presentate da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contro il decreto del 01/07/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo cosiddetto impeditivo della «strumentazione meccanica ed informatica necessaria all’effettuazione dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate al “lotto e 10” e d scommesse relative a eventi sportivi presente all’interno ‘esercizio commerciale sito in Caivano alla INDIRIZZO»; esercizio commerciale,
tra l’altro, di ricevitoria, di cui è titolare NOME COGNOME COGNOME che è di fatto ge unitamente allo stesso NOME COGNOMECOGNOME da suo padre NOME COGNOME COGNOME da suo fratello NOME COGNOME.
Tale sequestro preventivo era stato disposto in relazione al fumus del reato di riciclaggio aggravato (dall’essere stato il fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale) e continuato in concorso di cui al capo 2) dell’imputazione provvisoria, con riguardo all’effettuazione, nei mesi di settembre-ottobre 2022, presso la suddetta ricevitoria, di plurime giocate al gioco “10 e lotto” per conto dei pregiudicati NOME COGNOME e NOME COGNOME – dalle quali venivano ricavate anche RAGIONE_SOCIALE vincite che, quanto a quelle dello COGNOME, erano intestate alla sua compagna NOME COGNOME – così ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE somme che venivano versate agli indagati dallo COGNOME e dall’COGNOME, provenienti, in particolare, da estorsioni e da traffico illecito sostanze stupefacenti.
Avverso l’indicata ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidati a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la mancata applicazione del decreto ministeriale (si deve ritenere, del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze) del 17/03/1993, degli artt. 31 e 33 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 560 (recte: degli artt. 31 e 33 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, come sostituiti dall’art. 1 del d.P.R. n. 560 del 1996), dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, del bando di gara dell’RAGIONE_SOCIALE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quinta serie speciale, n. 95 del 12/08/2011, decreto del direttore generale dellRAGIONE_SOCIALE del 05/03/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 73 del 27/03/2012, «per errata valutazione e per lesione del diritto di difesa, in relazione all’omessa applicazione ratione temporis -della disciplina normativa del settore ed errata contestazione dell’art. 648 bis, co. 3, c.p., con insussistenza del fumus e del periculum», nonché per violazione degli artt. 191, 192 e 234 cod. proc. pen.
I ricorrenti espongono una sintesi della disciplina del gioco del lotto, a cominciare dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento di tale gioco, per proseguire con: il decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze del 17/03/1993, con il quale veniva concessa a RAGIONE_SOCIALE la gestione del servizio di tale gioco
automatizzato; l’art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, conv. con modif. dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, con il quale le funzioni nella materia venivano affidate all’RAGIONE_SOCIALE; l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, con il quale la regolamentazione della materia è stata in parte affidata a decreti dirigenziali della menzionata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il bando di gara per l’affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Quinta serie speciale, n. 95 del 12/08/2011; il decreto del direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 05/03/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie generale, n. 73 del 27/03/2012, recante “Nuove disposizioni per le modalità del gioco del lotto” (di cui i ricorrenti trascrivono il comma 3 dell’art. 3 -ter del decreto direttoriale del 04/12/2008, articolo aggiunto dall’art. 1 del decreto direttoriale del 05/03/2012); gli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 303 del 1990 (secondo cui, rispettivamente: «Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto»; «Il concessionario versa alla tesoreria provinciale dello RAGIONE_SOCIALE di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori».
2.1.1. Tanto esposto, dopo avere trascritto parte della motivazione che figura nell’ultima riga della pag. 10 e nei primi due paragrafi della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, i ricorrenti, con un primo profilo di censura, denunciano l’inutilizzabilità dei contenuti del verbale del 03/06/2024 relativo all’ispezione che era stata effettuata in tale giorno da personale dell’RAGIONE_SOCIALE presso la ricevitoria da essi gestita nonché della documentazione che era stata acquisita nella medesima occasione, «per il mancato rispetto della disciplina processuale penale», con la conseguente violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., e del diritto a un processo equo garantito dall’art. 6 CEDU.
Lamentano che «il verbale dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE e la relativa documentazione, posta a base della RAGIONE_SOCIALE, è stata acquisita in violazione RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dalle norme penali».
Poiché tali atti avevano «posto in rilievo indizi di reato», ciò «avrebbe comportato a carico dei verbalizzanti procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 att. c.p.p., ma tanto non è accaduto nel caso in esame, con la conseguente inutilizzabilità dei contenuti del richiamato verbale dell’ADM e della documentazione nello stesso richiamata», anche a norma dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., in quanto «prove ottenute violando dei divieti imposti dalla legge».
2.1.2. Con un secondo profilo di censura, i ricorrenti contestano «la correttezza del procedimento logico all’esito del quale il Tribunale territoriale è pervenuto al giudizio di attribuzione di responsabilità in tema di fumus», con riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
L’«attenta valutazione del ragionamento seguito dal Tribunale» di Napoli evidenzierebbe «una lettura illogica e parziale del compendio indiziario a carico dei ricorrenti», al quale, «anche non volendo considerare gli ulteriori, e già da soli, dirimenti rilievi in ordine alla contraddittorietà della motivazione», non potrebbe «essere comunque attribuita, nel complesso, una valenza indiziaria».
Il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di dare «effettive risposte ad alcune doglianze sollevate dalla difesa», che avrebbe «ritenuto di poter superare formulando RAGIONE_SOCIALE ipotesi a cui ha attribuito la fallace efficacia di una affermazione apodittica».
I ricorrenti contestano che «l’esistenza del “libro nero” e del “libro dei debiti” oltre che del libro della Goldbet» (prima e seconda riga della pag. 11 dell’ordinanza impugnata), «non comprovano alcunché atto a giustificare l’applicazione della misura cautelare reale», e deducono al riguardo che «”il libro nero” è “il libro dei debiti” ovvero un unico libro ove venivano segnati i nominativi degli avventori, che effettuavano le consumazioni giornaliere a debito e procedevano al pagamento il fine settimana agli NOME, e, tutt’altra finalità aveva anche il “libro della Goldbe destinato a memorizzare quegli avventori ai quali veniva fatto credito temporaneo nel corner della Goldbet (gestito dagli Alibirico), tra quali non rientravano certamente COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, e, COGNOME NOME».
2.1.3. Con un terzo profilo di censura, i ricorrenti deducono che il decreto di sequestro sarebbe stato privo di motivazione in ordine al periculum in mora e che il Tribunale di Napoli avrebbe illegittimamente integrato la motivazione al riguardo mediante quanto affermato nel secondo capoverso della pag. 11 dell’ordinanza impugnata, atteso che «il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, e, in motivazione sia nel decreto che nell’ordinanza, in relazione al capo 2) oggetto di contestazione, nulla emerge in tal senso».
Dopo avere precisato che l’aggio dell’8% al quale fa riferimento il capo 2) dell’imputazione provvisoria «è stato versato alla ditta RAGIONE_SOCIALE, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno beneficiato degli effetti dei leciti versamenti provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE sulla impresa famigliare in essere tra gli COGNOME», ricorrenti contestano che «non risulta dimostrato un legame funzionale, e, non meramente occasionale come nel caso in esame limitato al bimestre settembreottobre 2022)», tra la strumentazione meccanica e informatica sequestrata «e la possibile commissione di altri reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per il quale si procede».
Secondo i ricorrenti, sarebbe «evidente» come «la detenzione dei coniugi COGNOME» e l’esclusione, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1. cod.
pen., «escludano il richiesto legame funzionale essenziale, soprattutto in relazione all’attività di scommesse operata attraverso il marchio Goldbet», atteso che, nel capo 2) dell’imputazione provvisoria, è stata contestata l’effettuazione di «plurime giocate nel gioco denominato “10 e lotto”», «mentre nulla emerge in relazione alle scommesse su eventi sportivi».
Tanto esposto, i ricorrenti sostengono che nell’ordinanza impugnata sarebbe «assente la valutazione rigorosa e motivata del “pericolo”», con riferimento: a) alla «natura» della strumentazione sequestrata, in quanto «affidata e detenuta dagli COGNOME, a seguito di regolare contratto di noleggio mensile»; b) all’analisi della connessione strumentale con il reato e/o i reati futuri possibili», in quanto la strumentazione sequestrata è «destinata non solo alla accettazione di giocate e non limitata al singolo gioco (10 e lotto), bensì destinata al pagamento di ricariche telefoniche, gioco del lotto, versamento di imposte e tasse, scommesse su eventi sportivi e virtuali (per la Goldbet)», sicché «era necessaria una valutazione effettiva in tal senso»; c) alla «destinazione occasionale o stabile della strumentazione alla commissione dell’illecito», «trattandosi di strumentazione autorizzata dal M.E.F. e non avente finalità illecite»; d) alla personalità degli indagati, in quanto persone incensurate e «moralmente distanti da ambienti criminali»; e) all’«impiego della “strumentazione meccanica ed informatica” nella commissione del reato di cui all’art. 648 bis 1 c.p., di cui non viene descritto, ovvero non risulta comprensibile, il modus operandi utilizzato per la commissione del reato di cui all’art. 648 bis c.p.».
Il sequestro preventivo non potrebbe essere disposto sulla base della «mera supposizione» che la strumentazione in questione «potrebbe essere utilizzata per commettere il reato in contestazione».
2.1.4. Infine, dopo avere trascritto il penultimo capoverso della pag. 9 dell’ordinanza impugnata, i ricorrenti lamentano che, diversamente da quanto sarebbe stato ritenuto dal Tribunale di Napoli, le proprie doglianze «erano tese a dimostrare che in tema di autoriciclaggio», le operazioni vietate «richiederebbero la necessaria conoscibilità della provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE somme, di tal che l’assenza di tale elemento conoscitivo, escluderebbe l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».
I sig.ri NOME deducono che «non integra il delitto di autoriciclaggio, di cu all’art. 648-ter.1 cod. pen., l’impiego del denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta alle attività “speculative” incriminate dalla norma».
Rappresentano che «il richiamo effettuato nell’ordinanza riguarda il gioco d’azzardo, e, non già quello del lotto (cfr. Cass. pen. n.
11325/2023), in relazione al quale il denaro introitato dal ricevitore è da ritenersi pubblico, e dalla contestazione in atti, relativa al reato di cui all’art. “648 bis co. 3” c.p. e non già quella relativa all’art. 648 ter.1 cod. pen.».
I ricorrenti argomentano che, «roprio in relazione alla illegittima integrazione motivazionale di cui all’art. 648 ter.1 cod. pen., e, pur disattendendo l’applicazione della suddetta norma (art. 648 ter.1 cod. pen.), non è possibile ricondurre la condotta in contestazione all’art. 648 bis co. 3 c.p., così come richiesto dall’ufficio di Procura, giacché l’impiego di denaro, presunto provento di attività “speculative” incriminate dalla norma, non è contestabile agli COGNOME, laddove è evidente che il ricevitore del lotto esercitando solo “funzioni e attività meramente materiali”, attraverso apparecchiature rilasciate in dotazione dalla società RAGIONE_SOCIALE, e, provvedendo al trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme incamerate alla suddetta società e per essa alla Tesoreria di RAGIONE_SOCIALE, non può violare la richiamata normativa penale (in assenza di una norma che obblighi ad una adeguata verifica in tema di riciclaggio, al momento della effettuazione della giocata)».
Secondo i ricorrenti, «all’esito dell’espletamento dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate, su modulistica della suindicata società (RAGIONE_SOCIALE), e, rilasciata ricevuta giocata, all’esito della convalida da parte del terminale, a carico degli COGNOME non potrà ritenersi integrata alcuna condotta che possa essere sussunta nel delitto di riciclaggio, contestato in atti, di cui all’art. 648 bis co. 3 c.p., ovvero di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter.1 c.p.».
Secondo i sig.ri COGNOME, «proprio in relazione all’art. 648 bis co. 3 c.p. la motivazione è omessa».
2.2. Il secondo motivo è proposto sempre in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., «per violazione e per mancata ed errata contestazione dell’art. 648 bis co. 3 c.p., piuttosto che dell’art. 648-ter.1 cod. pen., in relazione alla condotta posta in essere dai ricorrenti, e, all’applicazione del sequestro preventivo impeditivo, disciplinato dall’art. 321, comma 1, c.p.p.» alla strumentazione in considerazione, nonché per «vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente».
Dopo avere trascritto le ultime tre righe della pag. 2 e le prime tre righe della pag. 3 e il secondo capoverso della pag. 9 dell’ordinanza impugnata, i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di «specificare in motivazione in che modo e quali occasioni gli COGNOME abbiano “consapevolmente ostacolato l’identificazione RAGIONE_SOCIALE somme di provenienza illecita investite dai pregiudicati”» (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Dopo avere trascritto anche il terzo capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata, i ricorrenti deducono ancora come: a) «in atti non vi sia la
contestazione di cui all’art. 648 ter 1 c.p.»; b) «le giocate erano di importo non superiore ad € 200,00 e che la medesima giocata presso la medesima ricevitoria non comprova alcunché (tra l’altro in assenza di un elemento di comparazione con altre ricevitorie della zona), e non emerge alcun elemento dal quale poter ritenere fittizie le intestazioni RAGIONE_SOCIALE vincite, bastando ai sensi della normativa vigente l presentazione del tagliando vincente»; c) non si comprenderebbe a quali «emergenze investigative» che «consentono di ritenere provata la sussistenza del fumus» farebbe riferimento il Tribunale di Napoli.
Da ciò la mancanza o la mera apparenza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per dei motivi che sono in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati.
Il primo profilo del primo motivo (di cui al punto 2.1.1. della parte in fatto non è consentito perché è generico.
L’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. disciplina i casi in cui, nel corso di attiv ispettive o di vigilanza, emergano indizi di reato, stabilendo che, dal momento di tale emersione, per assicurare le fonti di prova e per raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, vi è l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale, alle quali lo stesso art. 220 fa rinvio (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291-01).
A tale proposito, la Corte di cassazione ha peraltro chiarito come non sia possibile dedurre la generica violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ma che il ricorrente deve specificamente indicare la violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l’inutilizzabilità dei singoli atti che sono stati compi nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria (e non più solo di pol amministrativa) (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423-01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299-01).
Pertanto, è alle norme del codice di procedura penale che occorre avere riguardo per stabilire se il regime di garanzia che è previsto dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. sia stato o no violato.
I ricorrenti non hanno assolto all’indicato onere, che su di essi gravava, atteso che si sono limitati a lamentare, in modo del tutto generico, «il mancato rispetto della disciplina processuale penale» e che il verbale del 03/06/2024 relativo all’ispezione che era stata effettuata dal personale dell’RAGIONE_SOCIALE e l’acquisizione della documentazione da parte dello stesso personale sarebbero stati compiuti ««in violazione RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dalle norme
penali», senza tuttavia specificamente indicare le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l’inutilizzabilità degli stessi verbale e documentazione, con la conseguenza che la censura si appalesa del tutto generica e, perciò, non consentita.
Ciò anche a prescindere dalla considerazione che i ricorrenti non risultano avere assolto neppure l’altro onere che si deve ritenere gravasse su di essi, cioè quello di chiarire l’incidenza degli atti dei quali hanno eccepito l’inutilizzabilità complessivo compendio indiziario, così da potersene inferire la decisività in riferimento all’ordinanza impugnata (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01).
Il secondo e il quarto profilo del primo motivo (di cui ai punti 2.1.2. e 2.1.4. della parte in fatto) e il secondo motivo – i quali, attenendo tutti al fumus commissi delicti, possono essere esaminati congiuntamente – sono in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati.
3.1. Si deve anzitutto precisare che il reato che è stato contestato ai ricorrenti, e in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo, è quello di riciclaggio aggravato e non quello di autoriciclaggio.
Ciò emerge chiaramente dal capo 2) dell’imputazione provvisoria, che è integralmente trascritto nella pag. 2 dell’ordinanza impugnata, il quale fa espresso riferimento al reato di cui all’art. «648 bis co. 3» cod. pen. – cioè, appunto, al reato di riciclaggio aggravato dall’essere stato il fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale – e alla commissione del reato «senza concorrere nel reato presupposto», diversamente da quanto avviene nel caso dell’autoriciclaggio (il quale, come è noto, punisce proprio l’autore del reato presupposto).
Come risulta dal provvedimento del 01/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, il reato di autoriciclaggio era stato invece contestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 3 dell’imputazione provvisoria) e a NOME COGNOME (capo 5 dell’imputazione provvisoria).
Ciò precisato, posto che la tassativa destinazione a una RAGIONE_SOCIALE attività «economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» è prevista a delimitazione del reato di autoriciclaggio mentre non ha rilievo ai fini dell’integrazione del reato di riciclaggio, la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure che sono state sollevate dai ricorrenti sul punto discende pianamente dai principi – che sono stati affermati dalla Corte di cassazione e che sono condivisi dal Collegio – secondo cui: a) il reimpiego di denaro di provenienza illecita nel gioco d’azzardo e nelle scommesse, così da mascherare tale provenienza, è idoneo a integrare sia la fattispecie di riciclaggio sia la fattispecie di autoriciclaggio, atteso che, con specifico riguardo a quest’ultima, l’alea che è tipica di gioco d’azzardo e RAGIONE_SOCIALE scommesse è assimilabile
a quella che è propria RAGIONE_SOCIALE «attività speculative» che sono contemplate dalla norma incriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., implicando l’accettazione di un rischio correlato all’impiego RAGIONE_SOCIALE risorse (Sez. 2, n. 11325 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284290-01, con specifico riferimento, in motivazione, anche al gioco del lotto; Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, COGNOME, Rv. 275528-01); b) il soggetto che, non avendo concorso nel reato presupposto, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato presupposto RAGIONE_SOCIALE condotte indicate dall’art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus (Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2028, Potenza, Rv. 275288-01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272652-01).
3.2. Ciò precisato e stabilito, è opportuno rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, in tema di sequestro preventivo, la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).
In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240521-01).
È altresì consolidato l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non dalla concreta rappresentazione dei fatti quali risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 2, n. 19682 del 13/04/2022, Osella, non massimata sul punto).
Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame RAGIONE_SOCIALE misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
Rammentati tali princìpi, affermati dalla Corte di cassazione, nel caso in esame il Tribunale di Napoli, dopo avere dato conto sia del contenuto di diverse intercettate conversazioni tra gli indagati (pagg. 2-6 dell’ordinanza impugnata), sia RAGIONE_SOCIALE anomalie che erano emerse dall’analisi dei dati relativi alle giocate che erano state effettuate presso la ricevitoria degli COGNOME nei mesi di settembreottobre 2022 (pagg. 6-8 dell’ordinanza impugnata) – sottolineando, in particolare, l’anomalia costituita dal fatto che la medesima combinazione numerica (vincente) era risultata essere stata giocata, lo stesso pomeriggio, sia da NOME COGNOME sia da NOME COGNOME – è pervenuto alla conclusione che da tali elementi era emerso come: a) gli indagati avessero effettuato plurime giocate, per somme complessivamente consistenti, per conto dei pregiudicati NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche intestando le vincite ottenute dallo COGNOME alla sua compagna NOME COGNOME; b) tali somme di denaro si dovessero ritenere provenire dai delitti di estorsione e di traffico illecito di sostanze stupefacenti ch erano stati commessi dallo COGNOME e dall’COGNOME nel territorio del Comune di Caivano, secondo quanto era stato diffusamente motivato alle pagg. 96-107 del provvedimento del 01/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nonché alla luce dell’incongruenza tra le entrate lecite dello COGNOME e dell’COGNOME e l’entità RAGIONE_SOCIALE somme di denaro da essi giocate; c) NOMENOME NOME e NOME COGNOME si dovessero ritenere a conoscenza della provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE somme di denaro da essi giocate per conto dello COGNOME e dell’COGNOME, anche in ragione della loro contiguità al medesimo contesto criminale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tali elementi, rappresentati dal Tribunale di Napoli, appaiono senz’altro consentire, anche alla luce di quanto si è esposto al punto 3.1, di sussumere l’ipotesi formulata dallo stesso Tribunale in quella che è tipizzata dalla norma incriminatrice del riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen.
A fronte di ciò, le doglianze dei ricorrenti, oltre a non confrontars compiutamente con i medesimi elementi – come risulta tra l’altro dal fatto che essi hanno del tutto omesso di confrontarsi con il contenuto RAGIONE_SOCIALE menzionate conversazioni intercettate – si risolvono in una contestazione della valutazione del compendio indiziario che è stata effettuata dal Tribunale di Napoli e nella sollecitazione di una rilettura dello stesso compendio, il che esula palesemente dall’ambito del vizio di violazione di legge che, solo, è deducibile in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze emesse in tema di misure cautelari reali.
Ciò vale, in particolare, per le contestazioni relative alla valutazione della valenza degli elementi costituiti: dall’esistenza del rinvenuto “libro nero” e del non rinvenuto “libro della Goldbet”; dalle anomalie che erano emerse dall’analisi dei dati relativi alle giocate che erano state effettuate presso la ricevitoria deg COGNOME nei mesi di settembre-ottobre 2022.
Inoltre: risultano del tutto generiche le contestazioni attinenti all’asseri inconsapevolezza della provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE somme giocate per conto dello COGNOME e dell’COGNOME e all’intestazione a NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE vincite ottenute dallo COGNOME; e risulta del tutto priva di fondamento la contestazione secondo cui il gestore di una ricevitoria del gioco del lotto non potrebbe commettere il reato di riciclaggio per il solo fatto dell’assenza di una norma che lo obblighi a una verifica al riguardo.
Il terzo profilo del primo motivo (di cui al punto 2.1.3. della parte in fatt il quale attiene al periculum in mora, è manifestamente infondato.
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173-01).
Sempre con riferimento al sequestro preventivo impeditivo, ai fini della sussistenza del periculum, è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all’agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, COGNOME Martino, Rv. 280018-01).
Tornando al caso in esame, si deve anzitutto rilevare che, diversamente da quanto è asserito dai ricorrenti, il provvedimento del 01/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli conteneva una motivazione in ordine al periculum in mora (in particolare, alle pagg. 166-167), con la conseguenza che il Tribunale di Napoli ben poteva legittimamente integrare tale motivazione del provvedimento “genetico”.
Ciò posto, il Tribunale di Napoli ha ravvisato il concreto e attuale pericolo che la disponibilità della sequestrata strumentazione meccanica e informatica necessaria all’effettuazione dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate al “lotto e 10 RAGIONE_SOCIALE scommesse relative a eventi sportivi potesse agevolare la reiterazione di reati analoghi a quello sub iudice sulle considerazioni che: a) tale strumentazione era funzionale alla raccolta RAGIONE_SOCIALE medesime giocate; b) solo circa un anno prima, nel corso RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate di cui si è detto, gli indagati avevano dato atto dell’esistenza sia del rinvenuto “libro nero” sia del non rinvenuto “libro dell Golbet”, cioè di una contabilità occulta finalizzata a nascondere la provenienza illecita di somme che venivano giocate nella ricevitoria sia al “lotto e 10” sia nelle scommesse sportive.
Tale motivazione appare esistente, non apparente e in linea con i principi affermati alla Corte di cassazione in tema di periculum in mora relativamente al sequestro preventivo impeditivo, sicché essa si sottrae a censure prospettabili in sede di ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in tema di misure cautelari reali.
In ogni caso, con riguardo alle doglianze dei ricorrenti, si deve comunque osservare che: a) da quanto si è sin qui detto, risulta del tutto evidente come la strumentazione meccanica e informatica necessaria all’effettuazione dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate al “lotto e 10” fosse stata necessariamente impiegata per commettere il contestato reato di riciclaggio continuato; b) né «la detenzione dei coniugi COGNOME» né l’esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. escludevano di per sé che la stessa strumentazione potesse essere ancora utilizzata per la commissione di reati analoghi a quelli che avevano visto il coinvolgimento dello COGNOME e dell’COGNOME; c) l’indicata esistenza del “libro della Golbet” (ancorché non rinvenuto) appare logicamente confermativa del pericolo di commissione di altri reati anche mediante la strumentazione afferente alle scommesse sportive; d) le circostanze che la strumentazione sequestrata era stata regolarmente noleggiata e che l’utilizzo di essa era stato regolarmente autorizzato non escludono logicamente il pericolo che, mediante tale utilizzo, potesse essere agevolata la commissione di altri reati; e) il fatto che la strumentazione sequestrata fosse asseritamente funzionale anche a scopi diversi rispetto a quello dell’effettuazione dell’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE gioca al “lotto e 10” e RAGIONE_SOCIALE scommesse relative a eventi sportivi non implica la violazione del principio di proporzionalità, atteso che il vincolo (che il Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Napoli, a fronte della richiesta del pubblico ministero di sequestro dell’intero esercizio commerciale, aveva limitato alla sola indicata strumentazione) non risulta eccedere quanto era necessario per fronteggiare il ravvisato pericolo di agevolazione della commissione di altri reati.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 02/12/2025.