Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1549 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FULLE COGNOME nato a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25784/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO vedi memoria
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di pr grado in forza della quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia reati di riciclaggio ed altro.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore d fiducia, deducendo due motivi.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazi della responsabilità dell’imputato per i delitti di cui agli artt. 648 bis e 494 c.p. in difetto di idonei elementi di prova.
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammissibilit fondatezza dei motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del g di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi este all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riser competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una alternativa.
Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello st segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giusti sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo cor argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti rifer ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazio elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Orbene entrambi i motivi ricorso, in punto di inattendibilità del teste assistito e della con mancanza di prova in relazione ai reati di riciclaggio e sostituzione di persona, oltre ad finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti p estranee al sindacato di legittimità, sono privi di concreta specificità e pertinenza cen quanto le doglianze difensive, in assenza del necessario confronto con la complessità de
argomentazioni della sentenza impugnata, risultano meramente riproduttive di profili di cens già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di me In proposito vanno richiamate le argomentazioni di cui alle pagg. 8/9 della sentenza impugn ove la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo gr è stata attentamente vagliata la questione dell’ attendibilità del correo, ha disatteso le sull’attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del coimputato in quanto riscontrate dall dichiarazione testimoniale e non inficiate da quelle dell’imputato, ritenute inattendibil smentite dalle emergenze processuali, anche sottolineando la marginalità RAGIONE_SOCIALE contraddizio segnalate dalla difesa, e, stante la solidità del quadro probatorio, ha ritenuto info assorbite le ulteriori doglianze sull’elemento soggettivo del riciclaggio e sul co concorsuale nella sostituzione di persona alla luce del ricostruito ruolo di dominus del COGNOME dell’unico disegno criminoso per come confermato dal teste COGNOME.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede qua alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure-e incentrate tgta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero appaiono del tutto infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricor determina equitativannente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presidente