Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40348 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23.8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 1 febbraio 2022 la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Foggia in data 18 giugno 2012 ha condannato NOME COGNOME alla pena d giustizia per il reato di riciclaggio di un rimorchio con cisterna.
Impugnando la sentenza, la difesa dell’imputato formula 4 motivi di ricorso qui sintetizz ai sensi dell’articolo 173 att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Tanto in primo grado come in grado di appello la difesa a chiesto l’esecuzione di una perizia calligrafica volta ad accertare se la firma apposta fattura di vendita dei beni oggetto di imputazione fosse riferibile all’imputato. Ris incomprensibili le motivazioni addotte dai giudici per rigettare l’istanza.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.
Nonostante la richiesta dello stesso sostituto procuratore generale di pronuncia di n doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la corte d’appello disatteso tale richiesta senza offrire adeguata motivazione.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione del ‘art.606 lett. b) e lett. e) cod. pro per la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla valutazione della prova.
2.4 Infine, il quarto motivo di ricorso attiene all’eccessività della pena irrogata mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.
Con memoria inviata per mali il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono.
Con il primo di essi si lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello l’esperimento di una perizia calligrafica.
Il motivo è manifestamente infondato poiché non può considerarsi raggiunto lo standard minimo per cui può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale. Secondo il tradizionale orientamento (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Imp. Impellizzeri Rv. 273577 – 01) è necessario dimostrare l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisi rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
Ebbene, alla luce di tale principio, del tutto corretta appare la decisione sul punto della C d’appello che evidenzia la superfluità della perizia considerata la testimonianza resa su t specifico aspetto da COGNOME NOME che (si legge nella sentenza di primo grado, richiamata da quella d’appello) aveva escluso vi fosse stata la sottoscrizione di una qualche ricevuta momento della consegna del materiale ferroso. Frustra probatur quod probatum non relevat.
3. Il secondo motivo, incentrato sulla richiesta di declaratoria della prescrizione del rea del tutto priva di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 125 del 13/3/2015, Rv. 263206) che è inammissibile, perché carente del requisito della specificit dei motivi, il ricorso che deduca l’omesso rilievo della prescrizione del reato, quand ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. A confort della necessaria specificità del motivo inerente la prescrizione, si è osserv condivisibilmente che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il c accertamento non è frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario. Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l’oggetto del giudizio sul punt prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interrut sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi pro influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospen
computo etc. Nulla di tutto ciò è stato dedotto dal ricorrente, che si è limitato a chi l’annullamento della sentenza impugnata. Ne discende che la richiesta difetta del requisit della specificità (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Imp. COGNOME, Rv. 277495 – 01).
Il terzo ed il quarto motivo denunciano carenze motivazionali in ordine alla valutazio della prova ed ai profili sanzionatori.
Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già dis dalla Corte d’appello, che ha ritenuto che le prospettazioni difensive che tentano “di instillare il dubbio su chi sia stato l’effettivo venditore dei beni in imputazione” siano destinate ad arenarsi di fronte alla deposizione del teste COGNOME, “chiaro e senza spazi ambigui e dubbiosi, trattandosi dell’odierno imputato NOMENOME NOME altro ben conosciuto come soggett che aveva rapporti costanti con la ditta gestita dal COGNOME“.
La Corte indica poi le ragioni per le quali deve ritenersi che alla deposizione di NOME COGNOME debba essere ‘preferita’ quella di NOME COGNOME, che smentisce la prima e che dimostra l’equivoco (il teste parla di un episodio differente da quello oggetto di imputazio sulla quale la prima risulta fondata. Anche in relazione al dolo, la Corte spiega adeguatament le ragioni di palese infondatezza, tanto in diritto che sulla premessa fattuale, della difensiva.
In conclusione su tali aspetti, occorre ricordare che si è in presenza di c.d. “do conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reat contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). A fronte delle argomentazioni, poste a sostegno dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi, quindi, che le censure, sollevate al riguardo, sono tes ottenere una rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito, consentita in questa sede. Deve ricordarsi a tal proposito che, pur a seguito delle modifich introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non preved possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudi merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatt all’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: cfr. Sez. 6, n. 472 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247).
Quanto infine ai profili di dosimetria sanzionatioria, occorre ricordare l’orientam enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, R. 256197), secondo cu la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i po discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applic misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si s limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impli elementi di cui all’art. 133 c.p.. Come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 38251 d 15/06/2016 Rv. 267949, in motiv.) l’irrogazione di una pena in misurai intermedia tra minimo e massimo, come nel caso in esame, implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione. Nel caso concreto, con riferimento tanto alla applicazione della recidiva quant alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione di primo grado e quella di appello forniscono una giustificazione del tutto congrua delle prop conclusioni, evidenziando da un lato la pluralità dei precedenti per reati contro il patrim (ciò che impone l’applicazione dell’aggravante) ed, al tempo stesso, la assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato per la concessione dell’invocato benefi trattamentale ex art.62 bis c.p.. Per contro, il motivo di ricorso sul punto è basato sulla ripetizione di formule generiche, disancorate dal caso concreto poiché non si tenta nemmeno di indicare per quali ragioni la presenza dei precedenti non dovrebbe essere significativa ai f della connotazione del carattere dell’imputato in termini di maggiore propensione criminal ovvero quale sia il fattore di meritevolezza delle attenuanti generiche che il giudice ab omesso di considerare.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa P GLYPH nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese /t GLYPH processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2023 Il Con igliere rei tore GLYPH Il President