Riciclaggio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il delitto di riciclaggio rappresenta una delle fattispecie più complesse del sistema penale, richiedendo un’analisi rigorosa sia in fase di merito che di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non basta impugnare una sentenza per ottenere un nuovo giudizio, ma è necessario contestare puntualmente le ragioni che hanno portato alla condanna.
Il caso e la contestazione di riciclaggio
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di riciclaggio. Dopo la conferma della responsabilità penale in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’erroneità della motivazione posta a base del giudizio. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata preliminarmente sulla forma e sulla sostanza dell’atto di impugnazione, rilevandone una criticità insuperabile.
La mancanza di specificità dei motivi
Un ricorso, per essere ammesso al vaglio della Cassazione, deve possedere il requisito della specificità. Nel caso in esame, il ricorrente ha riproposto pedissequamente le stesse tesi difensive già esaminate e motivate dal giudice del gravame. Questa tecnica redazionale, definita come “mancanza di correlazione”, rende l’impugnazione inammissibile poiché non attacca direttamente le nuove argomentazioni fornite dalla Corte d’Appello.
L’inammissibilità e le sanzioni pecuniarie
Quando un ricorso per riciclaggio o altri reati viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, l’ordinamento prevede conseguenze rigorose. Oltre al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il ricorrente è tenuto al rimborso delle spese del procedimento e al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende, quale sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era privo di specificità in quanto fondato su argomenti che riproponevano le stesse ragioni già ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità deriva direttamente dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In sostanza, il ricorso non può limitarsi a una generica critica, ma deve smontare logicamente i passaggi motivazionali della sentenza di appello.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti alla ripetizione di tesi precostituite, ma che sappia adattarsi alle evoluzioni del processo. Per chi affronta un’accusa di riciclaggio, è essenziale che il ricorso in Cassazione sia costruito su rilievi precisi e puntuali, pena l’irricevibilità dell’istanza e l’aggravio delle sanzioni pecuniarie accessorie.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione ripropone solo vecchi argomenti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non contesta direttamente le nuove motivazioni fornite dal giudice di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la specificità dei motivi è fondamentale nel reato di riciclaggio?
Serve a garantire che il controllo di legittimità si concentri su errori reali della sentenza, evitando un inutile riesame di fatti già accertati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40137 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPERATORI NOME NOME a BELMONTE IN SABINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la corrett:ezza della moti posta a base del giudizio di responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in proposito, pag. 1);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 59 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di corr le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondam dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
[l Presidente