Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41668 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è pri specificità e tende a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti pro estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisa di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito, hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostru nella fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen., in difetto di concrete circostanze che las desumere la commissione del furto, ampiamente vagliando e disattendendo le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 della sentenza);
considerato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 6 primo comma, n. 1, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a p inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi c delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato in tem di insussistenza delle insuperabili esigenze abitative dedotte dall’imputata, senza cadere nel v di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito dato ampia risposta, con corretti argomenti log giuridici (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265; Sez. 6, n. 106 del 28/06/1990, dep. 1991, Napolitano, Rv. 186268), alle censure dell’appello, meramente reiterate in sede di legittimità (si veda pag. 4, sulla mancanza di pericolo di danno grave e apoditticità dell’impossibilità di far fronte altrimenti alla necessità di abitazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.