Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41616 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazion al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infonda secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la ri dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266820);
che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ap al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione del di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 dep. 2021, G., Rv. 280589 – 0 avvenuto nella specie (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della prova del delitto contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatori sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici tr emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, Corte logicamente desume dallo stato del mezzo risultante dal verbale l’impos circolan);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente