Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10315 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10315 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dì NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio del motivazione posta a base della dichiarazione dì responsabilità per il reato d all’art. 648-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motiva esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del pro convincimento (si veda, in particolare, pagina 12 della sentenza impugnata, ove sì rileva l’inverosimiglianza della alternativa ricostruzione dei fatti dall’imputato, giacché priva di specifiche indicazioni su modalità e circostanz tempo e di luogo relative al dichiarato furto del veicolo oggetto di riciclaggio che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ril degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione d legge con riferimento all’intervenuta prescrizione del reato di cui al cap dell’imputazione, è manifestamente infondato perché prospetta enunciat ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolid orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato giudici di appello, secondo cui «La disciplina della sospensione del corso d prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della le stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogat con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla le novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i. gennaio 2020 applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01);
che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescriz maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266)
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b) rubrica, non è formulato in termini consentiti in questa sede ed è manifestamen infondato, atteso che il motivo di impugnazione proposto dalla difesa in punto responsabilità in relazione ad entrambi i reati contestati all’imputato è dichiarato inammissibile dai giudici di appello perché del tutto aspecifico;
che a tale riguardo deve infatti farsi applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui «L’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “rado decidendi” della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, COGNOME, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 – 01);
ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità per cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01);
che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo al quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che risulta manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.