Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9585 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9585 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POLAVENO il 17/12/1957 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Udito il difensore avv.to NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento dei motivi e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6 giugno 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano dell’11-7-2022 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio di farmaci di origine delittuosa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to NOME COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 648 cod.proc.pen., violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, con riferimento alla arbitraria rivisitazione argomentativa delle statuizioni assolutorie di cui ai capi E), F), G), H) della sentenza di primo grado passate in cosa giudicata; al proposito si deduceva che aveva errato la corte di appello nel rivalutare condotte di esercizio arbitrario della professione contestate al COGNOME ed escluse definitivamente in primo grado con statuizione di giudicato interno; si lamentava che l’affermazione di responsabilità in secondo grado era stata basata sul presupposto dell’illecita attività del ricorrente smentita però dal giudicato assolutorio definitivo sulla base di valutazioni anche contraddette dalla ricostruzione delle attività di RAGIONE_SOCIALE; inoltre, il giudice di appello, non si era confrontato con le doglianze in punto qualificazione giuridica posto che non essendo mai stata interrotta la catena di tracciabilità dei farmaci commercializzati ai quali era rimasto impresso l’originario bollino
farmaceutico, non poteva configurarsi alcuna ipotesi di riciclaggio;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 648 bis cod.pen., violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, con riferimento alla qualificazione dei fatti che al piø potevano integrare ipotesi di ricettazione o incauto acquisto;
violazione dell’art. 606 lett. b) e d) con riferimento alla pena irrogata ed alle statuizioni civili;
violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. con riguardo all’ordinanza del 7 giugno 2024 contestualmente impugnata e con la quale si era adottato il provvedimento di sequestro conservativo su richiesta del P.G. in relazione alla somma oggetto di confisca ex art. 648 quater cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato ed anche reiterativo di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, alcuna violazione dei principi conseguenti il giudicato assolutorio può ritenersi essere stata disposta nella pronuncia di appello impugnata la quale, chiaramente ed inequivocabilmente, ha collegato i fatti di riciclaggio alla ricezione dei farmaci da parte del Pintossi a seguito dei furti perpetrati dalla COGNOME NOME, magazziniere della Federfarmaco di Carpiano; tale conclusione Ł evidentemente esplicitata alle pagine 6-7 della particolareggiata motivazione ove viene appunto ricostruita la modalità da parte del Pintossi di ricezione dei farmaci in precedenza asportati e, poi, dal ricorrente immessi sul mercato tramite cessione a terzi.
In alcun modo, pertanto, le argomentazioni relative alle attività di commercio di farmaci svolte dall’imputato possono comportare una violazione del giudicato interno in quanto per costante interpretazione giurisprudenziale in sede di impugnazione, la disposizione di cui all’art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d’appello, con la conseguenza che questi – fermo restando il limite del divieto di “reformatio in peius” – non Ł vincolato da quanto prospettato dall’appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all’interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell’appellante (Sez. 6, n. 40625 del 08/10/2009, Rv. 245288 – 01).
Irrilevanti appaiono pertanto le conclusioni cui Ł pervenuto il giudice di appello sulla regolarità amministrativa o meno delle attività svolte dal COGNOME, essendo i fatti stati accertati in presenza di altre e precise circostanze del fatto.
1.1 Inoltre non assume rilievo decisivo la circostanza del non essere stata interrotta la catena di tracciabilità del farmaco per escludere la fattispecie di riciclaggio; con piø sentenze questa corte di legittimità ha ammesso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 648 bis cod.pen. pur in presenza della possibilità di ricostruzione delle operazioni illecite. Si Ł dapprima affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, pur completamente estraneo alla compagine societaria, consenta che sul proprio conto corrente venga fatto defluire il danaro frutto dello svuotamento delle casse di una società ad opera dell’ amministratore, e ciò indipendentemente dalla tracciabilità dell’operazione (Sez. 6, n. 26746 del 06/04/2011 Rv. 250427 – 01); successivamente si Ł analogamente affermato come integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista Ł provento di delitto, li giri a terzi; ed in motivazione la Corte ha precisato che Ł irrilevante la tracciabilità dell’operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell’assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l’individuazione del provento delittuoso (Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Rv. 268316 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso dei farmaci di origine illecita consente di pervenire ad analoghe conclusioni poichØ, pur essendo rimasto identificabile il codice farmaceutico, i
prodotti provento di furto venivano prima ricevuti dal COGNOME e, poi, da questi successivamente ceduti ad altre compagini societarie così ostacolandosene l’identificazione delittuosa. E tali operazioni venivano ricostruite dalla corte di appello a pagina 3-4 della motivazione ove si dava atto della emissione di fatture per operazioni di cessione dei farmaci provenienti dai furti dalla società RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
Le considerazioni in precedenza svolte portano ad escludere ogni fondatezza anche al secondo motivo, con il quale si Ł insistito per una differente qualificazione giuridica, posto che COGNOME, secondo la ricostruzione conforme operata dai giudici di merito, non si Ł limitato a ricevere i farmaci precedentemente rubati ma procedeva, poi, alla reimmissione degli stessi nel mercato mediante cessione a terzi, così ostacolandone l’identificazione dell’origine delittuosa ed integrando proprio la fattispecie contestata. Va pertanto applicato il principio secondo cui integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Sez. 2, n. 57805 del 07/12/2018, Rv. 274490 – 01). Nel caso dei farmaci precedentemente rubati, pertanto, la loro ricezione nella consapevolezza della provenienza illecita e la successiva rivendita a terzi attraverso anche l’emissione di fatture miranti ad attestare una apparente regolarità formale dell’operazione, costituisce operazione certamente riconducibile al riciclaggio punibile ex art. 648 cod.pen. in quanto l’autore della condotta non si Ł limitato a ricevere l’oggetto furtivo ma, successivamente, ne ha effettuato anche la commercializzazione previa emissione di fatture così da sostituire il titolare ed ostacolare l’individuazione dell’oggetto trasferito a terzi.
Quanto agli altri motivi:
la pena risulta determinata in misura prossima ai minimi assoluti sulla base di precisi argomenti esposti dal giudice di appello a pagina 9 della motivazione in assenza di qualsiasi illogicità;
le statuizioni civili trovano ampia spiegazione nelle considerazioni esposte a pagina 10 circa la legittimità della condanna al risarcimento dei danni;
l’ordinanza emessa in data 7 giugno 2024 non Ł impugnabile unitamente alla sentenza trattandosi di provvedimento autonomo avverso il quale doveva procedersi ad impugnazione separata; ed infatti quanto al provvedimento di sequestro conservativo avverso lo stesso doveva essere avanzato ricorso al Tribunale del riesame trattandosi di atto genetico.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME