Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME NOME COGNOME, chiedeva l’inammissibilità del ricorso;
il difensore, AVV_NOTAIO, depositava documenti e concludeva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno accoglieva l’appello del pubblico ministero ed applicava a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di riciclaggio.
Avverso tale ordinanza COGNOME proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla consapevolezza del COGNOME della provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio;
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico.
Il collegio rileva che la cognizione del tribunale per il riesame in seguito all’appello de pubblico ministero contro il rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare è “piena” e, dunque, debbano essere valutati tutti gli elementi posti a fondamento della gravità indiziaria (tra le altre Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205); tuttavia, nel caso in esame, le contestazioni proposte in ordine alla asserita carenza dell’elemento soggettivo sono generiche, in quanto non si confrontano con la articolata motivazione dei due provvedimenti di merito, i quali hanno disvelato un meccanismo criminoso di immissione nel circuito legale delle somme provento di truffa informatica che, per la sua complessità, implica la consapevolezza della loro provenienza illecita (affermazione, che, peraltro, non risulta smentita da alcuna allegazione difensiva di segno contrario).
2.2. Violazione si legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari: non sarebbe stato considerato il breve periodo in cui NOME sarebbe stato impegnato nella attività illecita, né il tempo trascorso – senza consumare altri reati – dall’ultima azione criminosa. Inoltre non sarebbero state valutate le condizioni di salute che costringerebbero il ricorrente a continui controlli medici.
2.2.1.11 motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, COGNOME il tribunale COGNOME ha offerto una motivazione approfondita in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva, ritenendo che la prognosi negativa in ordine alla ricaduta di NOME nell’illecito fosse fondata sulla pacifica emersione della non occasionalità delle condotte contestate, che risultavano essere state consumate attraverso la consapevole adesione ad un sistema criminale complesso e stabile; a ciò si aggiungeva che NOME non aveva documentato di svolgere alcuna attività lavorativa lecita, sicché il suo sostentamento economico risultava dispendere dalla proficua attività illecita in cui era stato impegnato.
Infine: la misura degli arresti domiciliari – come ritenuto dal Tribunale – non si profil incompatibile con le allegazioni della difesa in ordine alla necessità di controlli medici.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Si dispone che la cancelleria proceda agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024
L’estensore