Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6723 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6723 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Genova il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 27/5/2025 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 maggio 2025 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 8 novembre 2022 del Tribunale di Spoleto con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), falso (artt. 482, 476 cod. pen.) e truffa aggravata (artt. 61 n. 7, 640 cod. pen.), accertati/commessi nel marzo 2017.
All’imputato Ł stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
In sintesi, si contesta all’imputato, dopo avere ricevuto un’autovettura Fiat 500 provento del delitto di appropriazione indebita ai danni della RAGIONE_SOCIALE, di avere ostacolato l’accertamento della provenienza delittuosa della stessa apponendo sulla carta di circolazione un tagliando adesivo attestante il regolare trasferimento della proprietà del veicolo dalla RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME (capi A e B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni), indi, con gli artifizi e raggiri sopra descritti, di avere indotto in errore la COGNOME sulla legittimazione a vendere il veicolo e sulla validità del trasferimento di proprietà dello stesso facendosi consegnare dalla stessa la complessiva somma di 13.000,00 euro a titolo di corrispettivo della vendita (capo C).
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648-bis cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello allorquando ha affermato che il COGNOME non ha mai dedotto di avere avuto la detenzione del veicolo in forza di un contratto di leasing ‘risolto’ ciò in quanto dalla documentazione difensiva prodotta l’imputato Ł risultato ‘noleggiatore di fatto’ della vettura oggetto dell’azione appropriativa perchŁ, sebbene il veicolo risultasse noleggiato dalla società RAGIONE_SOCIALE, lo stesso Ł rimasto sin da sempre nella disponibilità del COGNOME.
Ne conseguirebbe che essendo il COGNOME concorrente nel reato presupposto non potrebbe allo stesso essere addebitato il reato di riciclaggio. La Corte di appello, nonostante abbia rilevato detta situazione non avrebbe tuttavia adeguatamente motivato sul punto.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 482 e 476 cod. pen.
Sostiene la difesa del ricorrente che i Giudici del merito non avrebbero tenuto conto del fatto che nulla Ł emerso in ordine alla circostanza che il COGNOME Ł stato l’autore della condotta di contraffazione del libretto di circolazione del veicolo che fu spedito con una lettera raccomandata.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non vi sarebbe prova in capo all’imputato nØ dell’elemento oggettivo, nØ di quello soggettivo, del reato in contestazione in quanto non ci troverebbe in presenza di elementi tali da indurre in errore la vittima circa la sussistenza della legittimazione a vendere il veicolo, dato che il COGNOME ben poteva essere stato delegato da terzi ad effettuare la vendita.
Quanto, poi, al profitto del reato non risulterebbe provato che la parte del versamento di denaro operato tramite bonifico Ł avvenuta su di un conto intestato all’imputato.
Quanto, infine, alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. non risulterebbero essere state correttamente valutate nØ l’entità del danno stesso, nØ le condizioni economiche della persona offesa.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche essendosi la Corte territoriale limitata a valorizzare le condanne riportate dall’imputato nel passato.
La determinazione del trattamento sanzionatoria sarebbe, poi, avvenuta senza tenere in adeguato conto i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante la loro stretta interconnessione sono manifestamente infondati.
Giova, innanzitutto, evidenziare che nel caso in esame le sentenze di primo e di secondo grado costituiscono una cd. ‘doppia conforme’ e che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Va detto subito che la sentenza impugnata, in uno con quella del Tribunale, risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
In particolare, la Corte di appello, dopo avere fatto integrale richiamo alle emergenze istruttorie indicate nella sentenza del Tribunale, ha chiarito che:
l’imputato aveva acquisito senza alcun titolo di trasferimento la disponibilità di un bene che era di proprietà di altri (la società di autonoleggi RAGIONE_SOCIALE) e che il veicolo di cui alle imputazioni era stato oggetto di appropriazione indebita per mancato pagamento da parte della società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE dei relativi canoni nonchØ per mancata restituzione del veicolo stesso;
l’imputato non ha mai dedotto di avere avuto la detenzione del bene in forza del contratto di leasing risolto;
era stato l’imputato ad indicare alla persona offesa il codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico relativo a parte del corrispettivo per l’acquisito dell’autovettura;
l’invio a mezzo posta della carta di circolazione falsificata Ł avvenuto su sollecitazione della COGNOME all’odierno ricorrente;
una volta che la persona offesa ha appreso di essere stata vittima del raggiro ha restituito il veicolo e ha cercato inutilmente di mettersi in contatto con l’odierno ricorrente che nel frattempo si era reso irreperibile.
Il Tribunale aveva poi già chiarito che:
la prima parte del corrispettivo della vendita era stata direttamente ricevuta dal COGNOME il quale aveva apposto direttamente una attestazione ‘per ricevuta’ in calce all’atto di vendita;
la versione dei fatti fornita dalla persona offesa ha trovato ampio riscontro oltre che nella documentazione acquisita anche nelle deposizioni degli altri testi escussi (COGNOME e COGNOME).
Pacifico Ł quindi che il veicolo Ł stato oggetto di operazioni come quelle descritte nei capi di imputazione e ricostruite nelle sentenze di merito volte ad ostacolare l’accertamento della provenienza dello stesso e che, come motivatamente affermato dai Giudici di merito tutta l’attività di riciclaggio Ł riconducibile, soggettivamente ed oggettivamente, al COGNOME che ha sottoscritto il contratto di vendita dell’autovettura, che ha consegnato il veicolo unitamente alla documentazione di riferimento e che ha spedito alla COGNOME, su sollecitazione della stessa, la carta di circolazione contraffatta previo ricevimento del corrispettivo su di un conto corrente dallo stesso indicato, pacifico Ł, infine, in punto di diritto che l’azione posta in essere consente di configurare anche il contestato reato di truffa ai danni della COGNOME e che la contraffazione della carta di circolazione del veicolo consente di configurare anche il reato di cui al capo B della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Osserva solo l’odierno Collegio che a fronte RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto accertate sono del tutto prive di rilevanza del deduzioni difensive sopra richiamate riguardanti l’assenza di prova che sia stato materialmente il COGNOME a spedire alla persona offesa la raccomandata contenente la carta di circolazione contraffatta o che il c/o sul quale Ł stato eseguito il bonifico di parte del corrispettivo non sarebbe (il condizionale Ł d’obbligo non avendo la difesa fornito alcun elemento al riguardo) intestato al COGNOME, avendo comunque lo stesso fornito gli estremi bancari del conto stesso.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e
dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
Infine, deve evidenziarsi che nel caso in esame la difesa del ricorrente tenta genericamente di proporre, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, perchØ sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212054-01) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioŁ desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204-01).
2. Manifestamente infondata Ł, altresì, la doglianza difensiva relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. sulla quale hanno adeguatamente motivato i Giudici di entrambi i gradi di merito segnalando che ci si trova in presenza di un danno economico di rilevante gravità atteso che la persona offesa ha perso sia la disponibilità dell’autovettura acquistata, sia non ha avuto in restituzione l’indubbiamente ingente somma versata a titolo di corrispettivo per l’acquisto della stessa.
A nulla rileva, stante l’oggettiva gravità del danno economico patito dalla persona offesa, il fatto che non sia stata effettuata alcuna verifica circa le condizioni economiche della stessa atteso che «Nel valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno Ł tale da integrare di per sØ un danno patrimoniale di rilevante gravità» (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268446-01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264543-01).
Infine, la valutazione di manifesta infondatezza del ricorso investe anche il quarto motivo di ricorso vertente sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e, piø in generale, sul trattamento sanzionatorio riservato all’imputato.
Il Tribunale (pag. 12) aveva evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere riconosciute all’imputato stante l’assenza di elementi valutabili in senso favorevole nei confronti dello stesso.
La Corte di appello, dopo avere evidenziato di condividere la valutazione del Tribunale, ha anche aggiunto come elementi ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE invocate circostanze attenuanti, la rilevanza dei precedenti penali specifici dell’imputato e le modalità articolate ed insidiose, di realizzazione RAGIONE_SOCIALE azioni delittuose.
Osserva il Collegio che trattasi di motivazioni congrue e logiche anche alla luce del principio secondo il quale «Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899-01).
Altrettanto Ł a dirsi della motivazione addotta al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, peraltro iindividuato partendo dal minimo edittale per il reato piø grave tra quelli oggetto di contestazione e ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione.
In ogni caso Ł doveroso ricordare che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME