Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7061 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7061 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 11/02/2025
R.G.N. 38160/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Biella il 06/03/1949 NOME nata a Biella il 07/10/1954
avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi i difensori, avv. NOME COGNOME per COGNOME e avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/09/2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 06/07/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di truffa e NOME COGNOME per due ipotesi di riciclaggio.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen. Evidenzia che, nel reato di truffa, gli artifici ed i raggiri attengono alla condotta e non all’evento; che la Corte territoriale ha individuato nell’evento la consegna del documento falso, che attiene invece alla condotta; che, dunque, la condotta tenuta dal ricorrente integra il reato di cui all’art. 489 cod. pen., che punisce chiunque, senza essere concorso nella falsificazione, faccia uso di un atto falso; che, invero, l’utilizzo dell’atto falso non Ł stato posto in essere nel momento in cui la persona offesa si Ł determinata alla conclusione del contratto, atteso che – quando la persona offesa ha richiesto la fideiussione – non era stata prospettata nessuna rappresentazione ingannevole; che, nel caso di specie, si Ł verificato un aliud pro alio , insufficiente ad integrare il reato di truffa.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., in relazione all’art. 640 cod. pen., per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Rileva che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto sussistente l’induzione in errore non già al momento della formazione della volontà contrattuale, ma in quello successivo dell’adempimento, quando cioŁ la volontà contrattuale della persona offesa era stata già espressa e, quindi, formata; che la mera consegna di un documento falso, a contratto già avvenuto, non può avere incidenza causale sull’induzione; che mai vi Ł stata una rappresentazione dei fatti idonea ad indurre la persona offesa in errore, tale da averle impedito di esercitare i propri poteri di verifica.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per contrarietà e illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Osserva che la sentenza impugnata da un lato ha valutato il fatto non grave e la partecipazione del ricorrente minima e, dall’altro, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, invero, per un verso si afferma che le circostanze di cui all’art. 62bis cod. pen. non possono trovare applicazione in considerazione della gravità del fatto e, per altro verso, si quantifica il danno in novemila euro; che, comunque, la condotta criminosa posta in essere dal COGNOME, che non ha messo in atto particolari condotte ingannatrici, nonchŁ il corretto comportamento processuale tenuto dallo stesso, avrebbero dovuto comportare l’irrogazione di una pena piø mite, anche in considerazione del fatto che il guadagno della Cisalpina , al netto dell’esborso sostenuto per l’acquisto delle fideiussioni, ammonta a meno di seimila euro.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen. Evidenzia che sussistono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la non particolare rilevanza del danno, l’età dell’imputato, ultrasettantenne e l’irreprensibile comportamento processuale tenuto.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648bis cod. pen. Rileva che, nonostante il concorso della ricorrente nella truffa, reato presupposto, Ł intervenuta condanna per riciclaggio; che detto concorso con il soggetto rimasto ignoto – che ha inviato le mail alle persone offese con l’indicazione del conto corrente della Cisalpina sul quale effettuare i bonifici – si evince dalla stessa descrizione dei fatti contenuta nei capi C1) e C2); che, dunque, Cisalpina Ł il destinatario dell’ingiusto profitto della truffa e non l’intermediario, il ricettatore o il ripulitore del denaro; che nessuno, invero, ha ricevuto altri vantaggi, se non Cisalpina , di cui la COGNOME era socio unico ed amministratrice; che, nel caso di specie, non ricorre una condotta di messa a disposizione, di apertura o di chiusura del conto corrente, nØ tanto meno di lavaggio del profitto del reato.
3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 648bis cod. pen. Osserva come in entrambe le sentenze di merito sia stato ritenuto che l’imputata, dopo la ricezione di denaro attraverso bonifici senza accordo con altri, ha dirottato una parte dei proventi sui propri conti corrente; come tale condotta avrebbe dovuto condurre a ritenere al piø la sussistenza del reato di ricettazione e di autoricettazione, ma non di riciclaggio; che, a tutto voler concedere, alla seconda condotta, consistita nel disporre del provento del reato, può essere accordata la valenza di ricettazione della ricettazione, mai di riciclaggio, che richiede la peculiare finalità di ripulire il denaro, elemento questo che, nel caso di specie, manca del tutto.
3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648bis cod. pen. Rileva che la COGNOME ha solo ricevuto denaro sul proprio conto corrente, senza nessuna modalità di dissimulazione idonea ad ostacolarne l’individuazione della provenienza; che non avendo posto in essere nessun comportamento di messa a disposizione del
conto, nØ tanto meno operazioni di ripulitura, non poteva essere ritenuta responsabile di riciclaggio; che, invero, va esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 648bis cod. pen. in relazione a comportamenti consistiti nella mera separazione delle utilità dei reati che le hanno originate, tenuto conto che il termine ‘trasferire’ implica qualcosa di piø del semplice distacco.
3.4. Con il quarto motivo si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui al capo C1), atteso che la Corte, a fronte di una condotta contestuale alla consumazione del reato presupposto, ha ritenuto la responsabilità per il riciclaggio. Evidenzia, in proposito, che la COGNOME ha ricevuto l’importo di 392.595,77 euro sul conto corrente della Cisalpina in data 08/04/2019 e che la mattina seguente si Ł appropriata di 6.500,00 euro; che l’immediatezza della condotta appropriativa avrebbe dovuto far ritenere il concorso della ricorrente nel reato presupposto, non essendo trascorso un tempo sufficiente tra la consumazione della truffa ed il trasferimento del denaro per poter ritenere configurato il riciclaggio.
3.5. Con il quinto motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla individuazione della persona offesa, osservando che contrasta con la documentazione agli atti la ritenuta esistenza di un rapporto di delega tra la Arvin Fidar Kimia e la RAGIONE_SOCIALE ; che, dunque, difetta la prova di un rapporto tra la costituita parte civile ed il soggetto che ha effettuato il pagamento della fattura destinata alla Arvin RAGIONE_SOCIALE , così come difetta la prova che quest’ultimo abbia ricevuto nocumento o subìto una rivalsa da parte di chi ha eseguito il pagamento.
3.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. pen. Rileva che la Corte di merito, pur avendo applicato la circostanza attenuante di cui all’art. 648bis , comma terzo, cod. pen., dato atto della incensuratezza dell’imputata, oggi settantenne, riconosciuto che il reato di cui capo C1) ha cagionato un danno di euro 6.500,00 e quello di cui al capo C2) un danno inferiore a 20.000,00 euro, non ha poi riconosciuto all’imputata le circostanze attenuanti generiche; che, dunque, pur avendo ritenuto la presenza dei presupposti di cui agli artt. 62bis e 133 cod. pen., i giudici di appello hanno poi ingiustificatamente eluso la loro applicazione.
3.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 62bis cod. pen., evidenziando come la Corte territoriale abbia omesso di argomentare in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e come abbia comminato una pena sproporzionata rispetto ad una persona incensurata, oggi settantenne, per un reato che ha cagionato un danno complessivo di 25.000,00 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile.
1.1. I primi due motivi, con i quali si contesta la configurabilità del reato di truffa, non sono consentiti, in quanto – confrontandosi solo in apparenza con la motivazione del provvedimento impugnato – sono aspecifici.
Va innanzitutto premesso che la sentenza impugnata in punto di responsabilità e, piø in generale, in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Ciò posto, rileva il Collegio che i giudici di secondo grado, con motivazione del tutto esaustiva,
hanno evidenziato come la condotta decettiva si sia concretizzata nella consegna alla RAGIONE_SOCIALE di polizze fideiussorie, poi rivelatesi inesistenti, in tal modo creando una situazione di apparenza, contraria al vero, che induceva in errore la predetta società, la quale corrispondeva il compenso per l’opera di intermediazione svolta; che dalla sentenza di primo grado – che, come sopra evidenziato, si integra e si fonde con quella impugnata – emerge chiaramente che la consegna di dette polizze false era stata preceduta da interlocuzioni tra le parti, compreso l’invio delle bozze delle polizze via e-mail alla RAGIONE_SOCIALE , la cui apparente veridicità aveva indotto la società a stipulare il contratto di intermediazione ed a corrispondere poi il compenso all’intermediario; che non vi Ł prova agli atti del pagamento delle fideiussioni da parte del Ceresa ad un broker, tale NOME COGNOME atteso che i bonifici che si assume essere stati disposti a tale titolo (peraltro, a distanza di mesi dopo l’apparente emissione delle polizze, altra circostanza del tutto inusuale ed inverosimile) risultano invece effettuati in favore di un soggetto terzo del tutto estraneo al rapporto di doppia intermediazione evocato dalla difesa; che, inoltre, non vi Ł traccia documentale agli atti di qualsivoglia rapporto tra l’odierno ricorrente ed il COGNOME, nemmeno relativa alla trasmissione della documentazione relativa alle polizze; che, dunque, il profitto conseguito dall’imputato Ł pari alla somma indicata nel capo di imputazione; che, in conclusione, la ricostruzione dei fatti porta ad escludere con certezza che il COGNOME non fosse a conoscenza della falsità delle polizze da lui consegnate alla controparte.
Con tale apparato argomentativo la difesa si misura solo in apparenza.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
1.2. Il terzo ed il quarto motivo, aventi ad oggetto entrambi il trattamento sanzionatorio, e per questo motivo trattabili congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Ed invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della loro applicazione, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 01).
Orbene, nel caso di specie, la statuizione in punto di circostanze attenuanti generiche Ł giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure e valorizzato la gravità del fatto, dati questi ritenuti prevalenti rispetto agli elementi positivi (ma recessivi) evidenziati dal difensore con la conseguenza che la relativa statuizione risulta insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, Ł ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Anche il ricorso di NOME COGNOME Ł inammissibile.
2.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato, atteso che il coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto Ł frutto di mere illazioni, che non trovano riscontro alcuno negli atti e che viene ipotizzato solo in sede di legittimità.
2.2. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, tra loro collegati, sono manifestamente infondati. Ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riciclaggio, secondo cui – essendo il reato di cui all’art. 648bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive – integra di per sØ un autonomo atto di riciclaggio i ) qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, nonchØ ii ) il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito ovvero iii ) il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 286140 01; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. Rv. 276114 – 01; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260694 – 01). Del resto, l’art. 648bis cod. pen. punisce il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ciò che si verifica anche attraverso operazioni tracciabili (Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, COGNOME, Rv. 287183 – 01).
Dunque, correttamente la condotta della odierna ricorrente – che, dopo aver ricevuto sui conti correnti della società di cui era legale rappresentante somme di denaro provento del reato di truffa, poneva in essere plurimi bonifici in proprio favore diretti sul conto corrente personale, oltre a prelevare per cassa la somma in contanti di millecinquecento euro – Ł stata sussunta nella fattispecie di cui all’art. 648bis cod. pen., piuttosto che in quella di ricettazione.
In proposito, si osserva che il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che, per il primo, si connota per l’idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione, laddove la ricettazione Ł invece connotata dal dolo specifico di procurare a sØ o ad altri un profitto (Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022, dep. 2023, Natale, Rv. 284437 – 01; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, GiamØ, Rv. 270302 – 01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 257982 – 01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, COGNOME, Rv. 265379 – 01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 257205 – 01).
Orbene, il passaggio di somme di denaro da un conto corrente ad un altro ed a maggior ragione il prelievo per cassa di una somma di denaro contante rendono all’evidenza piø difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa dell’originaria somma di denaro; quanto all’elemento soggettivo, i giudici di appello hanno evidenziato come la stessa COGNOME avesse dichiarato di essere consapevole che sul conto della società erano state accreditate somme ingenti non dovute ed hanno conseguentemente ritenuto che, prelevando al somma in contanti e dirottando sul conto corrente personale le somme indicate ai capi C1) e C2), avesse accettato l’eventualità di distogliere dal conto della società somme di provenienza illecita, in tal modo rendendone piø difficoltosa la identificazione.
Quanto, infine, all’ipotizzato concorso nel reato presupposto, reiterato con il quarto motivo, si ribadisce che quella difensiva Ł solo una ipotesi che non trova alcun riscontro agli atti.
2.3. Il quinto motivo, con cui si contesta la legittimazione della costituita parte civile, non Ł consentito, tenuto conto che, per un verso, reitera pedissequamente doglianze già proposte in appello e dalla Corte di merito risolte con motivazione congrua ed immune da vizi logici e, per altro
verso, non si misura con la motivazione del provvedimento impugnato, risultando, dunque, aspecifico.
Sul punto, invero, la sentenza di secondo grado ha ben evidenziato che – a fronte della tesi difensiva, secondo la quale la legittimazione della società iraniana si fonderebbe su un falso documento inviato da un hacker informatico mai individuato – il Tribunale ha considerato non solo la documentazione utilizzata per la truffa, ma anche quella predisposta dalla società di diritto cinese, indirizzata a quella iraniana costituita parte civile ed ha messo in risalto come nelle fasi successive alla realizzazione della truffa, quando la NOME RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al restituzione delle somme di denaro indebitamente confluite sul conto della Cisalpina , quest’ultima avesse intrattenuto rapporti diretti con detta società, in tal modo riconoscendone la legittimazione a richiederne la restituzione.
Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, con la quale la difesa si confronta solo in apparenza, limitandosi a reiterare le doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di appello e da questa valutate e risolte con motivazione non affetta da manifesta illogicità.
Dunque, sotto tale profilo, come si accennava, il motivo Ł anche aspecifico.
2.4. Il sesto ed il settimo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena sono manifestamente infondati.
Invero, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, Ł necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non Ł necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma Ł sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). Nel caso di specie, le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si desumono agevolmente dalla complessiva trama argomentativa della sentenza, nella parte in cui valorizza la spregiudicatezza della condotta della COGNOME e la rilevante entità del profitto conseguito, elementi questi rispetto ai quali quelli indicati dalla difesa sono stati ritenuti evidentemente recessivi.
Con riferimento alla dosimetria della pena, si osserva che la pena base detentiva Ł stata individuata nel mimino edittale, mentre il leggero scostamento dal minimo della pena pecuniaria Ł stato adeguatamente giustificato in ragione del considerevole profitto realizzato con le due operazioni di riciclaggio. Si tratta di motivazione che, avendo operato una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità in quanto non Ł frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo invece sorretta da sufficienti argomenti (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01). Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi Ł margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata, come nel caso di specie, in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME