Riciclaggio e Targhe Clonate: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di riciclaggio, confermando i limiti del proprio giudizio e l’impossibilità di rivalutare i fatti di causa. La vicenda riguarda un imputato condannato per aver sostituito le targhe di un’autovettura di provenienza illecita. La Suprema Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti di Causa
La questione trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di riciclaggio per aver ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa di un’autovettura.
In particolare, le forze dell’ordine avevano accertato che l’uomo aveva apposto sul veicolo illecito le targhe appartenenti all’automobile della madre. Le targhe originali del veicolo rubato, invece, erano state rinvenute presso la sua abitazione. Di fronte a queste prove, l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa plausibile durante i processi di merito.
L’Analisi del Ricorso e le Questioni di Diritto
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali.
Con il primo, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta non integrasse il delitto di riciclaggio, ma piuttosto quello, meno grave, di ricettazione o di furto. In sostanza, ha chiesto alla Suprema Corte una diversa e più favorevole lettura del materiale probatorio già esaminato nei precedenti gradi di giudizio.
Con il secondo motivo, ha criticato l’entità della pena inflitta, ritenendola non adeguata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Riciclaggio
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Per quanto riguarda la contestazione sul reato di riciclaggio, i giudici hanno sottolineato che il ricorso si limitava a riproporre questioni di mero fatto. L’imputato, infatti, non lamentava un’errata applicazione della legge, ma chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività che è preclusa alla Corte in sede di legittimità.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esaustiva e priva di vizi logici, avendo correttamente valorizzato il rinvenimento delle targhe presso l’abitazione dell’imputato e la sostituzione operata sul veicolo illecito. Questo, secondo i giudici di merito, era sufficiente a configurare l’operazione di riciclaggio.
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la pena determinata era molto vicina al minimo edittale e, in questi casi, non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata da parte del giudice, essendo sufficiente che la sanzione sia ritenuta congrua rispetto alla gravità del fatto.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso di Merito
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la logicità delle motivazioni delle sentenze, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi inferiori.
Di conseguenza, un ricorso che si limita a sollecitare una rilettura delle prove a proprio favore, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici manifesti, è destinato all’inammissibilità. Per l’imputato, ciò comporta la condanna definitiva e il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti, non riesaminare i fatti.
Perché il tentativo di riqualificare il reato da riciclaggio a ricettazione è stato respinto?
Il tentativo è stato respinto perché considerato un motivo di merito e non di legittimità. L’imputato non ha contestato un errore nell’applicazione della norma sul riciclaggio, ma ha chiesto una diversa interpretazione delle sue azioni. La Corte ha ritenuto che tale richiesta esulasse dalle proprie competenze, essendo una valutazione fattuale già compiuta correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40770 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce l’insussistenza delitto di riciclaggio, ovvero una diversa qualificazione giudica del fat termini di ricettazione o furto è inammissibile perchè volto a sollecitar diversa e più favorevole lettura del materiale probatorio, rispetto a quella a nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.
Considerato che nel ricorso si ripropongono questioni di mero fatto ch implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fron una motivazione esaustiva, immune da vizi logici in cui, correttamente, si è f riferimento al rinvenimento presso l’abitazione del prevenuto, delle ta abbinate all’autovettura di provenienza illecita sulla quale egli aveva appo targhe dell’autovettura della madre senza fornire, in quella sede, a spiegazione alternativa.
Considerato che tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte de Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez.. 47289 del 24.9.2003, COGNOME, Rv. 226074).
Rilevato che, quanto al secondo motivo di ricorso, il giudice di appello ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandol bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, tenuto conto peralt essendo prossima la minimo edittale essa non richiedeva una dettaglia motivazione ( Sez.3, n. 29968 del 22/02/2019 , Rv. 276288; Sez.2, n. 36104 d 27/04/2017, Rv. 271243).
Ritenuto che, pertanto, l’impugnazione va dichiarata inammissibile co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Roma, 11 luglio 2023