Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Udine il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Novara, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato, per quanto di interesse, il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 7 ottobre 2023, avente ad oggetto la somma di euro 1.009.000,00 ritenuta quale profitto del reato di riciclaggio contestato alla ricorrente nella imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto che gli importi di danaro transitati sul conto corrente della ricorrente, siccome provenienti dal suo compagno NOME COGNOME, fossero di gran lunga inferiori a quanto oggetto del sequestro per equivalente (41 mila euro a fronte di un milione di euro) e non potessero ritenersi di provenienza illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In punto di diritto, si deve ricordare che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici del motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente dato conto, con completa motivazione, del fatto che la ricorrente avesse concorso ad ampio raggio nel riciclaggio commesso dal proprio compagno e coindagato COGNOME NOME, consistente nel mettere a disposizione di quest’ultimo il proprio conto corrente per farvi transitare somme di danaro rivenienti dalla vendita effettuata dall’COGNOME
di ingenti quantitativi di rame di sicura provenienza illecita secondo quanto evidenziatosi alle indagini.
La sussistenza della consapevolezza della ricorrente di concorrere nel riciclaggio del profitto dei reati di furto di rame, da altri commessi e provati dalle indicazio contenute nell’ordinanza impugnata, è stata ricavata dal Tribunale attraverso la provata intestazione di beni di lusso, come due Ferrari, delle quali il suo convivente manteneva la disponibilità, a fronte di una totale assenza di redditi e di attivit lavorativa in capo alla coppia, a confronto con una continuativa introiezione di danaro nel proprio conto corrente proveniente dalla ingiustificata vendita di rame da parte dell’COGNOME ad una società lecita, metallo proveniente da prelievi presso un deposito dove, secondo le indagini, veniva stoccato il rame provento di furto.
Tutti gli altri profili della vicenda ineriscono al fatto e non sono scrutinabili attuale sede cautelare, anche sul punto il ricorso dimostrando la sua genericità al cospetto della motivazione del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024.