Riciclaggio e Sequestro Preventivo: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il reato di riciclaggio rappresenta una delle sfide più complesse per il sistema giudiziario, data la sua natura spesso occulta e la difficoltà di tracciare i flussi di denaro illecito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9409/2024) offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso contro le misure cautelari reali, come il sequestro preventivo per equivalente, adottate in questo contesto. Il caso analizzato riguarda una donna accusata di aver concorso nel riciclaggio dei proventi derivanti dalla vendita di rame rubato, mettendo a disposizione il proprio conto corrente.
I Fatti del Caso: Un Flusso di Denaro Sospetto e Beni di Lusso
Il Tribunale di Novara aveva confermato un decreto di sequestro preventivo per equivalente per una somma superiore a un milione di euro. Tale importo era stato qualificato come profitto del reato di riciclaggio, contestato in via provvisoria a una donna. Secondo l’accusa, la donna aveva consapevolmente permesso al proprio compagno di utilizzare il suo conto corrente per far transitare ingenti somme di denaro, provento della vendita di rame di origine illecita a una società.
La difesa della ricorrente sosteneva che le somme effettivamente transitate sul suo conto fossero di importo molto inferiore (circa 41.000 euro) e che non vi fosse prova della loro provenienza illecita. Tuttavia, il quadro indiziario delineato dal Tribunale era ben più ampio e grave.
La Consapevolezza desunta dagli Indizi
Il Tribunale ha ritenuto provata la consapevolezza della donna sulla base di una serie di elementi convergenti:
- Intestazione di beni di lusso: La coppia, pur non avendo redditi o attività lavorative dichiarate, risultava disporre di beni di lusso, tra cui due costose auto sportive, formalmente intestate alla donna ma nella disponibilità del compagno.
- Assenza di redditi leciti: La totale mancanza di fonti di reddito lecite rendeva ingiustificabile la disponibilità di tali beni e dei flussi di denaro sul conto.
- Movimenti bancari anomali: Il conto corrente della donna era stato utilizzato per incassare i proventi della vendita di rame, che, secondo le indagini, proveniva da furti.
Di fronte a questo quadro, il Tribunale ha confermato la misura cautelare, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti (la parvenza del reato).
La Decisione della Cassazione sul Riciclaggio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame di misure cautelari reali, come il sequestro, è consentito solo per violazione di legge.
Questo significa che non è possibile chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o di sindacare la logicità della motivazione del giudice di merito. L’unico caso in cui un vizio di motivazione può essere fatto valere è quando essa sia talmente carente, contraddittoria o manifestamente illogica da essere considerata, in pratica, inesistente. Nel caso di specie, invece, il Tribunale aveva fornito una motivazione completa e coerente.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Cassazione ha ribadito che il compito del giudice di legittimità non è quello di ricostruire la vicenda, ma solo di verificare la corretta applicazione delle norme. La ricorrente, con il suo ricorso, ha tentato di contestare l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale, sostenendo una diversa interpretazione degli elementi probatori. Questo tipo di doglianza, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione in questa sede.
Il Tribunale aveva ampiamente argomentato le ragioni per cui riteneva che la donna fosse pienamente consapevole di partecipare a un’operazione di riciclaggio. La sproporzione tra il tenore di vita (testimoniato dalle auto di lusso) e l’assenza di redditi leciti, unita all’uso sistematico del suo conto corrente per operazioni sospette, costituiva un apparato argomentativo solido e sufficiente a giustificare la misura cautelare. Le censure della difesa sono state quindi ritenute generiche e inerenti al merito, e come tali inammissibili.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio fondamentale: le misure cautelari reali si basano su una valutazione sommaria della sussistenza del reato e del relativo profitto. Il ricorso in Cassazione contro tali misure non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte ha il solo compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale. La decisione sottolinea come la prova della consapevolezza nel concorso in riciclaggio possa essere legittimamente desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come un tenore di vita ingiustificato e la messa a disposizione di strumenti (come un conto bancario) per occultare proventi illeciti.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un sequestro preventivo contestando la valutazione dei fatti del Tribunale?
No, il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. Non è possibile chiedere alla Corte di riesaminare i fatti o la logica della motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente o manifestamente illogica.
Come è stata provata la consapevolezza della ricorrente nel reato di riciclaggio?
La consapevolezza è stata dedotta da diversi elementi indiziari: l’intestazione di beni di lusso (due auto sportive) a fronte di una totale assenza di redditi e attività lavorativa, e l’aver messo a disposizione il proprio conto corrente per far transitare ingenti somme provenienti dalla vendita illecita di rame da parte del compagno.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché non rispettava i requisiti previsti dalla legge (in questo caso, perché contestava i fatti anziché una violazione di legge). Di conseguenza, la decisione del Tribunale è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Udine il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del Tribunale di Novara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Novara, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato, per quanto di interesse, il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 7 ottobre 2023, avente ad oggetto la somma di euro 1.009.000,00 ritenuta quale profitto del reato di riciclaggio contestato alla ricorrente nella imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto che gli importi di danaro transitati sul conto corrente della ricorrente, siccome provenienti dal suo compagno NOME COGNOME, fossero di gran lunga inferiori a quanto oggetto del sequestro per equivalente (41 mila euro a fronte di un milione di euro) e non potessero ritenersi di provenienza illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
- In punto di diritto, si deve ricordare che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici del motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
Nel caso in esame, il Tribunale ha ampiamente dato conto, con completa motivazione, del fatto che la ricorrente avesse concorso ad ampio raggio nel riciclaggio commesso dal proprio compagno e coindagato COGNOME NOME, consistente nel mettere a disposizione di quest’ultimo il proprio conto corrente per farvi transitare somme di danaro rivenienti dalla vendita effettuata dall’COGNOME
di ingenti quantitativi di rame di sicura provenienza illecita secondo quanto evidenziatosi alle indagini.
La sussistenza della consapevolezza della ricorrente di concorrere nel riciclaggio del profitto dei reati di furto di rame, da altri commessi e provati dalle indicazio contenute nell’ordinanza impugnata, è stata ricavata dal Tribunale attraverso la provata intestazione di beni di lusso, come due Ferrari, delle quali il suo convivente manteneva la disponibilità, a fronte di una totale assenza di redditi e di attivit lavorativa in capo alla coppia, a confronto con una continuativa introiezione di danaro nel proprio conto corrente proveniente dalla ingiustificata vendita di rame da parte dell’COGNOME ad una società lecita, metallo proveniente da prelievi presso un deposito dove, secondo le indagini, veniva stoccato il rame provento di furto.
Tutti gli altri profili della vicenda ineriscono al fatto e non sono scrutinabili attuale sede cautelare, anche sul punto il ricorso dimostrando la sua genericità al cospetto della motivazione del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.02.2024.