Riciclaggio e Querela: la Cassazione Conferma l’Autonomia del Reato
L’ordinanza n. 30922/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema di grande attualità nel diritto penale, ovvero il rapporto tra il delitto di riciclaggio e querela per il reato presupposto. A seguito della Riforma Cartabia, che ha ampliato il novero dei reati procedibili a querela di parte, sono sorti dubbi interpretativi sulla sorte del reato di riciclaggio quando manca la condizione di procedibilità per il delitto da cui provengono i beni. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ribadisce un principio consolidato, offrendo un’importante chiave di lettura sull’autonomia del reato di riciclaggio.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per riciclaggio. Il reato presupposto, dal quale provenivano i beni oggetto dell’operazione di ‘ripulitura’, era un furto pluriaggravato. La difesa dell’imputato ha sollevato due principali motivi di ricorso.
L’impatto del rapporto tra riciclaggio e querela
Il primo motivo si concentrava sugli effetti della Riforma Cartabia. Secondo la tesi difensiva, poiché il furto aggravato è divenuto procedibile a querela, la mancanza di quest’ultima avrebbe reso il reato presupposto improcedibile. Di conseguenza, sarebbe venuta meno la base stessa per la configurabilità del delitto di riciclaggio. Inoltre, si contestava il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante.
Il secondo motivo di ricorso era più generico e si appellava a una presunta violazione della disciplina di favore e a un ridimensionamento del disvalore penale del reato presupposto.
Le Motivazioni della Cassazione sul riciclaggio e querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette e precise.
Con riferimento al primo punto, i Giudici di legittimità hanno definito il motivo ‘manifestamente infondato’. Hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare la sentenza n. 22343 del 2010), secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, per il reato presupposto non incide in alcun modo sulla configurabilità del delitto di riciclaggio. Quest’ultimo è un reato autonomo, che richiede solo l’accertamento della provenienza illecita dei beni, non anche la punibilità in concreto del soggetto che ha commesso il reato presupposto. La Corte ha inoltre confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare la circostanza attenuante, poiché la pena massima prevista per il furto pluriaggravato superava la soglia stabilita dalla legge per la sua applicazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha liquidato come ‘del tutto generico’. La legge processuale (art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso siano specifici e indichino chiaramente gli elementi che si intendono contestare. In questo caso, la censura era formulata in modo vago, senza fornire al giudice gli strumenti per individuare i rilievi mossi e esercitare un controllo effettivo sulla decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è di fondamentale importanza perché consolida un principio cardine in materia di reati contro il patrimonio e l’amministrazione della giustizia. La Corte di Cassazione ribadisce che il delitto di riciclaggio possiede una propria autonomia strutturale rispetto al reato da cui originano i proventi illeciti. Le vicende processuali del reato presupposto, come la mancanza della querela, non paralizzano l’azione penale per il riciclaggio. Questa decisione rafforza gli strumenti di contrasto al reimpiego di capitali illeciti, confermando che l’obiettivo della norma sul riciclaggio è quello di interrompere il flusso economico della criminalità, indipendentemente dalla punibilità di chi ha commesso il reato originario.
La mancanza di querela per il reato presupposto (es. furto) impedisce la condanna per riciclaggio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mancanza di una condizione di procedibilità come la querela per il reato presupposto è irrilevante ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio, che è un reato autonomo.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista per il riciclaggio?
L’attenuante è stata esclusa perché la pena massima edittale prevista per il reato presupposto (in questo caso, furto pluriaggravato) superava il limite stabilito dalla legge per poter applicare tale circostanza.
Cosa succede quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Quando un motivo di ricorso è ritenuto generico, cioè privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581 c.p.p.), la Corte lo dichiara inammissibile senza poterlo esaminare nel merito. Il ricorso, in pratica, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30922 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 e agli artt. 648 e 648bis cod. pen. in quanto, alla luce della riforma Cartabia, il furto aggravato, quale reato presupposto della condotta di riciclaggio contestata, sarebbe divenuto improcedibile per difetto di querela e si contesta il mancato riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, COGNOME, Rv. 247527 – 01);
che la Corte di merito ha congruamente escluso la circostanza attenuante richiamata in ragione del massimo edittale di pena previsto per il delitto presupposto, furto pluriaggravato, che supera quello stabilito per l’applicazione dell’attenuante;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’intervenuta disciplina di favore e il ridimensionamento del disvalore penale del reato presupposto dei delitti contestati, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quanto, a fronte di una motivazione adeguata non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente