Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE DI APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 18 dicembre 2023 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 26 ottobre 2022 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 648 bis cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Ièr
Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione all’ad 648 bis cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta logicità della motivazione emergente dal provvedimento impugnato.
Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale aveva reso una motivazione illogica nella parte in cui aveva affermato che la somma di denaro rinvenuta occultata nel bagaglio del ricorrente era sproporzionata rispetto ai redditi leciti dichiarati dal medesimo e che ciò era sufficiente per ritenere che la stessa fosse di provenienza illecita, considerato che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, ciò non era sufficiente per fondare la prova logica della provenienza illecita il rinvenimento di una somma di denaro ingente, occorrendo un riscontro investigativo che nel caso di specie era assente.
Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 56 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata dal Giudice di primo grado e confermata dalla Corte d’Appello.
Osservava al riguardo che, nel calcolare la pena, il Giudice per l’udienza preliminare non aveva operato alcuna riduzione ai sensi dell’art. 56 cod pen., partendo dalla pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 11.500,00 di multa, senza dare atto che tale pena doveva intendersi già ridotta per il tentativo, e aveva applicato direttamente la riduzione per le circostanze attenuanti generiche.
Assumeva che la Corte d’Appello aveva, in proposito, affermato del tutto arbitrariamente che “il primo Giudice … ha computato la pena base per tale fattispecie di reato (notoriamente autonoma rispetto alla corrispondente fattispecie consumata) nella misura di anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 11.250 di multa (pari ad anni 6 mesi 9 di reclusione ed euro 16.875 di multa ridotta di un terzo)”, considerato che il primo giudice avrebbe ben potuto ridurre la pena base di due terzi o in altra misura prevista dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è aspecifico, considerato che il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha individuato un elemento ulteriore, rispetto alla sproporzione fra la somma rinvenuta e i redditi dell’imputato, a riscontro della ritenuta provenienza illegittima del denaro,
elemento di natura logica costituito dal fatto che il ricorrente, pur affermando che si sarebbe trattato di denaro ricevuto da connazionali per essere consegnato ai rispettivi familiari in Nigeria, non aveva fornito alcun elemento utile a identificare alcuno dei fornitori della provvista, ciò che faceva ritenere la giustificazione fornita dall’COGNOME del tutto non credibile (cfr., in tema, Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 – 01, secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove logiche).
Diversamente, è fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere contraddittoria la motivazione per avere il Giudice del méito, da un lato, applicato una pena base assai distante (considerata la presunta ritenuta riduzione operata ex art. 56 cod. pen. di almeno un terzo rispetto al minimo edittale, pari ad anni quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa) dal minimo di legge, senza motivazione alcuna, pur avendo, per altro verso, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ancora una volta senza rendere alcuna motivazione sul punto.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 13/06/2024