Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27152 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27152 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Ni g eria il 25/12/1990 avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 18/02/2025 udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore g enerale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.0koh NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18/02/2025, che ha confermato la pronuncia di primo g rado con cui è stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricicla gg io di cui all’art. 648 bis cod. pen. Con l’unico motivo di ricorso, lamenta il vizio di motivazione e la violazione di le gg e in relazione alla mancata ri q ualificazione della condotta contestata, nel delitto di frode informatica ex art. 640 ter cod. pen.
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente sussunto la condotta a lu ascritta nella fattispecie di riciclaggio, sulla scorta della ritenuta estraneità dello ste realizzazione dei reati presupposto da cui derivavano i profitti illeciti confluiti sui conti intestati all’Okoh.
Invero, la condotta cristallizzata nell’imputazione, consistente nella messa a disposizione conti correnti intestati all’imputato e su cui confluivano le somme di denaro, secondo l’assun difensivo, costituirebbe un contributo operativo necessario ai fini del perfezionamento de delitti di frode. Ed infatti, la realizzazione dell’ingiusto profitto con altrui danno, che co evento della fattispecie di cui all’art. 640 ter cod. pen., presuppone causalmente e logicamente l’esistenza e la disponibilità di conti correnti su cui le vittime delle truffe accredita importi monetari. Pertanto, l’operato del ricorrente “si inserisce all’interno della sequenza esecutiva del delitto di truffa”, a ciò dovendo conseguire la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente in termini di concorso nel delitto di cui all’art. 640 ter cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivo manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2.Correttamente la Corte territoriale ha osservato che il delitto presupposto del riciclaggio costituito dalla truffa informatica richiamando il principio, costante nella giurispruden legittimità, secondo il quale non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto si stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materiali modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggi l’autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere la sussistenza del delitto stesso: non sono quin necessari la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali del delitto presuppo l’individuazione dei responsabili (cfr., ad es., Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 20 Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277509; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 277020; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269017).
Nel contempo, i giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni confessorie dell’imputat quale ha affermato di sconoscere le modalità esecutive del delitto produttivo del profit confluito sui propri conti correnti, essendosi limitato ad un generico consenso incondizionato mettere a disposizione tali conti, hanno logicamente escluso una sua partecipazione alla frode informatica, che invece avrebbe presupposto l’indicazione delle modalità attuative del delitto degli eventuali correi.
La giurisprudenza di questa Corte è costante anche nel ritenere che nel delitto di riciclaggio configurabile il dolo eventuale, che sussiste quando l’agente ha la concreta possibilità rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e invest (v. Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018,
COGNOME, Rv. 273185; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. 259010: da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38196 del 28/09/2022, COGNOME, non mass.).
Sul tema della differenza tra concorso in truffa informatica e riciclaggio, questa Corte legittimità con distinte pronunce ha già affermato la responsabilità a titolo di riciclaggio permetta il versamento di somme frutto di precedenti delitti sul proprio conto corrent bancario nella consapevolezza dell’origine illecita delle somme. Con una recente pronuncia si è difatti affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concor delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolar l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 – 01); l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame porta quindi concludere che integra la condotta di riciclaggio la ricezione su un proprio conto corrente bancario di somme di denaro provento di precedente truffa informatica nella consapevolezza, che può anche consistere nella sola accettazione del rischio quale dolo eventuale, della provenienza illecita. Né può ritenersi fondata la richiesta di applicazione regime sul concorso di persone nel reato presupposto; intervenendo sul tema della c.d. clausola di riserva contenuta nell’incipit dell’art. 648 bis cod.pen. le Sezioni Unite COGNOME hanno affermato che la previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclagg reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione dì essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompres punibilità del solo delitto presupposto (Sez.U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259587).
Orbene, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di riciclaggio in caso di m disposizione di un conto corrente ove fare transitare somme di denaro provento di delitti contro il patrimonio ed in particolare di truffa informatica, occorre ribadire che risponde reato ex artt. 110-640 ter cod.pen. colui che abbia, d’accordo con gli autori materiali della condotta criminosa di sottrazione illecita di somme ed a conoscenza specifica della stessa, ricevuto le somme al fine della successiva redistribuzione; viceversa il soggetto che abbia aperto ed operato sul c/c quale titolare soltanto al fine di permettere agli autori del r presupposto di venire successivamente in possesso del profitto illecito, risponde proprio del più grave delitto di cui all’art. 648 bis cod.pen., non sussistendo alcun profilo neppure di mero concorso morale nel reato di truffa informatica. In tali casi infatti, il titolare del c avere raggiunto un accordo con gli autori del delitto presupposto sulla base del quale prevedere il versamento del profitto illecito sul quel c/c ma, essendo del tutto inconsapevole ed ignaro delle modalità di consumazione del successivo delitto produttivo di profitto illecito, può risponderne a titolo di concorso, avendo posto in essere un’azione tipica che è diretta ad ostacolare l’individuazione del profitto illecito ed a permettere agli autori dell’azione di tr godere del suddetto profitto.
3.Nel caso in esame non esiste alcun elemento per affermare il concorso del ricorrente nel
reato presupposto non avendo lo stesso mai riferito o comunque fornito un qualsiasi elemento per ritenerlo concorrente nella truffa informatica né ammesso di avere agito d’accordo con gli
autori materiali delle operazioni effettuate via web. Corretta appare, pertanto, la decisione d giudici di appello di qualificare la condotta posta in essere dal ricorrente ex art. 64
bis cod.pen. e non anche quale ipotesi di concorso ex art. 110 cod.pen. nella fattispecie di cu
all’art. 640
ter cod.pen. (Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Rv. 286052; Sez. 2, n. 19125 del
26/04/2023, Rv. 284653).
4.Alla stregua di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 10 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il presidente