Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1579 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1579 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28997/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma del di primo grado di primo grado confermava l’affermazione della pena responsabilità d COGNOME per il reato di riciclaggio, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo dif fiducia, deducendo: vizio di motivazione in ordine all’ affermazione della resp dell’imputata in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico; violazione mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione in relazione all sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio; violazione di l motivazione in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammi e fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo rimettersi gli atti ad “altra sezione
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure pro
3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quind all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista alternativa.
Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura gi sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico compless argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminanclo le censure p dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valu elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giu grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittor ritenuto che la ricorrente doveva rispondere del reato di cui all’ art. 648 bis c.p. scorta RAGIONE_SOCIALE complessive emergenze istruttorie ed in particolare degli accertamenti de di Finanza e della documentazione in atti era emerso che la ricorrente aveva conc predisposizione di una documentazione contabile falsa per occultare la provenienze i merce.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quant alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di primo ed al terzo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattu e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc’ pen. non costituisce un vizio deduc sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 24259 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010) Rv. 247290 – 01.
3.4. Anche le ulteriori censure sono manifestamente infondate.
La Corte di appello con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 62 -bis cod. pen. ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento, fra l’altr precedenti penali dell’imputata ed all’ assenza di segni di resipiscenza.
Va ribadito che la Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applica RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve ri parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto appare immune da censure
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
liere Estensore GLYPH Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente