Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10341 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui all’art. 482 cod. pen. in quello contestato dell’art. 648b1s cod. p manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di riciclag che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell’art. 84 cod. pen. (Sez. 2, n. 2074 del 13/12/2012, dep. 201 Rossi, Rv. 254234 – 01; fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento), perché il rapporto di complessità tra fattispecie sussiste solo se è la legge a prevedere un reato co elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro. (Sez. 2, n. 23666 de 15/05/2008, COGNOME, Rv. 241107 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.