Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44836 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME BOZIDAREVIC ROMIN
nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA nato a NETTUNO il DATA_NASCITA
nato a COLLEGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 10 ottobre 2022 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione con la quale il Tribunale di Latina, ad esito del giudizio
ordinario, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di concorso in riciclaggio.
Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, contraffacendo il numero di telaio dell’autocaravan Fiat Ducato, provento di furto, applicandovi una targa di prova e presentando, presso gli uffici della motorizzazione civile di Latina, a nome di NOME COGNOME, falsa documentazione bulgara per l’immatricolazione e la nazionalizzazione del veicolo, avevano compiuto operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del veicolo.
Con un unico motivo, nel ricorso presentato nell’interesse di COGNOME e COGNOME, si denuncia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato ascritto agli imputati.
La Corte territoriale, senza indicare elementi in grado di superare la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, ha ritenuto provata la partecipazione d COGNOME all’attività delittuosa e la sua consapevolezza che il mezzo fosse provento di reato, per il solo fatto che questi, al momento del controllo da parte degli operanti, avesse esibito i documenti del veicolo, dei quali uno falso.
I giudici d’appello, inoltre, hanno valutato come inattendibili le dichiarazioni rese dall’imputata sulla base di circostanze non accertate, limitandosi, in conclusione, ad affermare la sussistenza di un’attività dissimulatoria ad opera dei due ricorrenti in virtù della mera disponibilità del bene.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è articolato nei seguenti cinque motivi.
3.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con conseguente lesione del diritto di difesa, per non avere la Corte territoriale dichiarato nulla la sentenza di primo grado, in quanto emessa all’esito dell’udienza del 22 settembre 2021, nonostante l’istanza di rinvio della stessa per legittimo impedimento del difensore dell’imputato, causato da un concomitante impegno professionale comunicato tempestivamente.
3.2. Violazione del divieto di cui all’art. 649 cod. proc. pen., perché, accertata l’assoluta identità del fatto storico oggetto del presente processo e di quello contestato nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. di NUMERO_DOCUMENTO, incardinato presso il Tribunale di Roma, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
3.3. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale là dove, la Corte d’appello, non assolvendo l’imputato in virtù della clausola di
riserva ex art. 648-bis cod. pen., ha riqualificato in riciclaggio il medesimo fatto contestato nell’altro processo quale appropriazione indebita, violando il principio del favor rei e invadendo “una potestà riservata dalla legge ad altro giudice”, quale il Tribunale di Roma, presso cui si è stata iscritta per prima la notizia di reato.
3.4. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla penale responsabilità dell’imputato, non avendo la Corte indicato le operazioni in ipotesi svolte da COGNOME nella contraffazione del telaio del veicolo.
3.5. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, poiché, in relazione alla targa-prova apposta sul mezzo, il ricorrente ha fatto dichiarazioni alla polizia giudiziaria senza la presenza del difensore, poi utilizzate dai giudici di merito per l’affermazione di responsabilità.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso presentato per NOME COGNOME e NOME COGNOME, la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 12-13), ribadito e ampliato le argomentazioni della pronuncia del Tribunale (pag. 6), non è affatto mancante o illogica in relazione all’accertamento del dolo del reato di riciclaggio.
Infatti, i giudici d’appello hanno sottolineato come sia emersa in modo evidente, sulla base delle risultanze probatorie, l’elemento della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo in capo ai suddetti ricorrenti, escludendo la loro buona fede o un comportamento solo negligente.
In particolare, da un lato, l’accertata inattendibilità delle dichiarazioni rese in ordine all’acquisto del mezzo, la falsità della documentazione prodotta per la nazionalizzazione del veicolo e la mancanza di qualsivoglia documento a
supporto del pagamento effettuato sono stati ritenuti indici della mala fede dell’imputata; dall’altro, la Corte ha affermato, con logiche argomentazioni, che è inverosimile ipotizzare che l’autocaravan fosse stato affidato a COGNOME, essendo questi ignaro della sua effettiva origine, tanto più in ragione delle specifiche circostanze del caso al momento del controllo del camper operato dalla polizia giudiziaria.
Risulta pertinente, dunque, il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione o riciclaggio, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713).
La giurisprudenza di legittimità è costante anche nel ritenere che nel delitto di riciclaggio sia configurabile il dolo eventuale, che sussiste quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. 259010: da ultimo cfr. Sez. 2, n. 35631 del 27/06/2023, Sogne, non mass.).
Così chiariti i connotati del coefficiente psicologico richiesto dalla fattispecie criminosa, deve concludersi che la Corte territoriale ha correttamente applicato i suddetti principi, ritenendo integrato il reato ex art. 648-bis cod. pen. non solo sul piano materiale, ma anche sotto il profilo soggettivo, avendo i ricorrenti, con le rispettive condotte, concorso attivamente e consapevolmente nell’attività di nazionalizzazione dell’autocaravan, in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.
La diversa ricostruzione prospettata dalla difesa in modo del tutto generico contrasta con il principio espresso da questa Corte, secondo il quale perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non a elementi meramente congetturali (Sez. 2, n.
3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).
Neppure i motivi proposti nel ricorso di NOME COGNOME hanno fondamento.
3.1. Il primo motivo è reiterativo della doglianza già prospettata con l’atto d’appello, correttamente disattesa nella sentenza impugnata.
La Corte territoriale, come emerge dall’ampia e puntuale motivazione sul punto (pagg. 5-8), ha rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ritenendo non configurabile la legittimità dell’impedimento prospettato dal difensore di fiducia dell’imputato: quest’ultimo, come già evidenziato dal primo giudice, non aveva provveduto a comunicare l’impegno professionale in altro procedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni né aveva rappresentato l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo pendente presso la Corte di appello di Roma sia in quello del quale aveva chiesto il rinvio.
I giudici d’appello hanno, dunque, correttamente applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso» (Sez. U, n. 4909 del 02/02/2015, COGNOME, Rv. 262912-01; in senso conforme Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263395-01).
Si è anche osservato che la sostenuta impossibilità di nominare, da parte del difensore, propri sostituti nel processo, data la contraria volontà espressa dall’imputato in forza dello stretto rapporto fiduciario instauratosi, non è una giustificazione idonea a ravvisare il legittimo impedimento, in quanto non osta alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato: le scelte professionali del difensore, tra cui rientra anche la nomina un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono,
quindi, essere sindacate dal soggetto difeso, il quale può esclusivamente, ove sussista un’insanabile divergenza in ordine alle modalità di espletamento del mandato professionale, revocare il mandato e sostituire il mandatario con altro difensore (Sez. 3, n. 31377 del 08/03/2018, P.D.C., Rv. 273808).
3.2. Anche il secondo motivo, relativo alla presunta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
La Corte di appello, verificato puntualmente, con specifiche indicazioni dei vari atti processuali, che nel presente processo l’azione penale è stata esercitata ben tre anni prima di quanto accaduto nell’altro processo pendente avanti il Tribunale di Roma per lo stesso fatto, ha correttamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite in una risalente pronuncia (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800), qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, l’avvenuto esercizio dell’azione penale nell’altro procedimento inibisce la procedibilità del procedimento duplicato, dovendosi disporre, in tal caso, l’archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l’azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113).
3.3. La manifesta infondatezza del terzo motivo discende da quella del secondo: la Corte non ha “contestato” la definizione giuridica del fatto operata dal Tribunale di Roma, ma ha verificato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ascritto all’imputato nel presente processo come riciclaggio, dopo avere escluso, con adeguata motivazione (pag. 10), che COGNOME fosse autore del reato presupposto di appropriazione indebita.
Le deduzioni difensive in ordine al luogo di consumazione di questo ultimo delitto sono eccentriche, considerato che nel presente giudizio la competenza per territorio è stata individuata in relazione alla consumazione del reato di riciclaggio.
3.4. Il quarto motivo in punto di responsabilità è del tutto generico e la motivazione della sentenza non è né mancante né contraddittoria.
La Corte di appello, all’esito di una incensurabile e insindacabile ricostruzione dei fatti, adesiva a quella del Tribunale, ha affermato la responsabilità di COGNOME evidenziando, sulla base delle risultanze probatorie specificamente indicate (pagg. 11-12), il contributo concorsuale apportato nelle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’autocaravan; la stessa Corte ha anche correttamente disatteso la tesi
difensiva secondo la quale l’alterazione della targa non integrerebbe un’operazione rilevante ai fini della consumazione del reato di riciclaggio.
Si ha riciclaggio, infatti, ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare la identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, ciò in quanto con la suddetta norma incriminatrice il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 276935; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271533; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, COGNOME, Rv. 256454).
3.5. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato.
Secondo il diritto vivente, l’utilizzo delle dichiarazioni eventualmente rese dall’indagato per giustificare il possesso della cosa provento di delitto «non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit.).
Nel caso di specie, peraltro, la prova della responsabilità di COGNOME è stata desunta non solo dalla inattendibilità delle sue giustificazioni, ma anche dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria che dimostrarono come la condotta dell’imputato non era affatto connessa all’attività imprenditoriale della moglie, titolare di una ditta rivelatasi inesistente.
Il tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto dal ricorrente, pertanto, risulta anche eccentrico.
All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 ottobre 2023.