Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15667 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 27/03/2025
R.G.N. 3591/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERCOLA il 03/09/1974 PARTE CIVILE: Intesa San Paolo spa avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. NOME NOME COGNOME del foro di Napoli, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna dell’imputato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio come da separata nota allegata udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/11/2024 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli il 20/10/2021, in esito a procedimento con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta all’imputato appellante NOME COGNOME in relazione alla condanna per il reato di riciclaggio contestato (dopo aver ricevuto somme di provenienza delittuosa tramite ricarica su carta Postepay a lui intestata, aveva compiuto operazioni idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro).
Avverso la sentenza di rinvio propone ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 43 e 648-bis cod. pen. e all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio ossia della consapevolezza dello scopo di far perdere le tracce del danaro di origine illecita; violazione dell’art. 414, comma 2-bis cod. proc. pen. e omessa motivazione circa la rilevanza del decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Nola limitatamente al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
contestato a COGNOME COGNOME e COGNOME COGNOME, con trasmissione degli atti per competenza territoriale alla Procura di Napoli, autorità requirente che aveva condotto ulteriori indagini senza procedere, tuttavia, ad una richiesta di riaperture delle stesse, motivata dall’esigenze di nuove investigazioni, con conseguenze inutilizzabilità di tali atti e inammissibilità dell’azione penale; vizio di motivazione in ordine al bilanciamento fra circostanze generiche e recidiva in termini di equivalenza, con esclusione di effetti mitigatori della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Il primo motivo non si confronta con la plausibile descrizione della condotta ascrivibile al COGNOME, consistita non soltanto nella ricezione su una carta Postepay a lui intestata della somma di provenienza illecita – derivante dalla negoziazione di un assegno clonato – ma nel successivo versamento dell’importo a terzi, al fine di far perdere le tracce dell’origine delittuosa del danaro, nella piena consapevolezza di tale finalità (p. 3 della decisione impugnata).
Dal testo della sentenza impugnata si evince, infatti, che lo stesso imputato aveva dichiarato di aver agito su richiesta di un cittadino rumeno al quale aveva poi restituito l’importo mediante numerosi prelievi in contante, in cambio di una percentuale pari al 10% dell’importo totale.
Lo scopo dei trasferimenti di danaro, nei termini indicati, Ł quello di ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa, nella consapevolezza di tale origine; la giurisprudenza a riguardo ha chiarito che in tema di riciclaggio si configura il dolo anche nella forma eventuale, quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259010).
¨ manifestamente infondato il secondo motivo, avente ad oggetto la preclusione che si assume derivante dall’omessa riapertura delle indagini a seguito del decreto di archiviazione del GIP Tribunale Nola.
La corte territoriale ha evidenziato che per il medesimo fatto gli atti sono stati trasmessi per competenza territoriale dalla Procura di Nola a quella di Napoli, circostanza che ha escluso la disamina della questione.
Tale conclusione Ł in linea con il principio secondo il quale il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 247834 – 01); corollario di tale principio Ł che tale effetto preclusivo non opera nei confronti di un ufficio del pubblico ministero diverso – come nel caso di specie – da quello che chiese ed ottenne detto provvedimento (Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269813 – 01).
Il terzo motivo Ł generico, perchØ privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha congruamente considerato gli opposti elementi di valutazione nel bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza (pag.4), escludendo mitigazioni della pena.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità formulata dalla
parte civile, liquidazione che si giustifica solo nel caso essa abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non mass. sul punto); nel caso di specie, la nota difensiva si limita alle formulazione delle conclusioni, nei termini indicati in epigrafe, senza alcun apporto argomentativo a sostegno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Intesa San Paolo s.p.a. in persona del leg. rappr. p.t.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME