Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24312 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Auletta il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO di fiducia avverso l’ordinanza n. 86/2024 in data 21/2/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che in data 26 aprile 2024 è stata richiesta dalla difesa del ricorrente la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del di. 31 ottobre 2022, n. 1.62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
rilevato, peraltro, che con nota inviata in data odierna irdifensori hanno rinunciato alla trattazione orale;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso richiamandosi al contenuto della requisitoria scritta già depositata in atti.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della medesima città in data 16 gennaio 2024 con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare personale del divieto di dimora nella regione Campania in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648-ter commi 1 e 5, 648-bis, cod. pen. consumato in RAGIONE_SOCIALE dal 30 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022.
In estrema sintesi si contesta al COGNOME, commercialista, di avere posto in essere una serie di attività nell’interesse di NOME COGNOME – soggetto quest’ultimo destinatario di una misura di prevenzione patrimoniale e personale in relazione alla ritenuta appartenenza ad associazione di criminalità organizzata finalizzate alla fittizia concessione in licenza del marchio ZEROTT8N9VE di sua proprietà ad una serie di società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), tutte di fatto riconducibili allo stesso NOME, a fronte di un corrispettiv complessivo pari ad 60.000 euro, somma provento della gestione per interposta persona delle predette società ed attività commerciali, così ostacolando, attraverso la suddetta operazione negoziale, l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’indagato, deducendo:
2.1. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 512-bis cod. pen., condotta presupposta al delitto contestato ex art. 648-bis dello stesso codice.
Rileva la difesa del ricorrente che avrebbero errato i giudici della cautela allorquando hanno affermato che il reato presupposto di quello contestato al COGNOME è quello di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. ciò in quanto l’asserito timore di NOME COGNOME di ulteriori ripercussioni solo perché oltre quattordici anni prima è stato destinatario di una misura di prevenzione reale non sarebbe fondato su alcun elemento concreto ed oggettivo.
A ciò si aggiunge – sempre secondo la difesa del ricorrente – che la semplice prova della gestione per interposta persona non consente, come semplice dato oggettivo, l’ipotizzabilità del delitto in contestazione, non essendo neppure provato
che le società menzionate nell’imputazione ed oggetto di fittizia intestazione, siano il risultato dell’impiego di capitali illeciti provenienti dallo stesso COGNOME.
Rileva, in proposito, la difesa del ricorrente che la questione di cui sopra era stata posta al Tribunale del riesame ma non ha trovato risposta nell’ordinanza impugnata.
Inoltre, non emergerebbe neppure la prova che il COGNOME era consapevole del proposito criminale dello COGNOME in quanto da una conversazione intercettata il 17 febbraio 2022 emerge che l’odierno ricorrente ha dissuaso lo COGNOME da qualsiasi indebita movimentazione della somma di 200 mila euro.
In punto di diritto, nella situazione in esame vi sarebbe poi incompatibilità tra la contestazione del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. (costituito dal gestione delle varie società al precipuo scopo di impedirne la giudiziale apprensione) e quello di riciclaggio che invece sarebbe stato commesso al fine di rendere irrintracciabili i proventi delle legittime attività commerciali esercitate.
Anche sotto questo profilo l’ordinanza impugnata sarebbe totalmente silente.
2.2. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648-bis cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che non vi sarebbe idoneità dell’attività compiuta ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene atteso che nel caso in esame il denaro è uscito dalle casse societarie per seguire il logico percorso di un legittimo pagamento confluendo sul conto corrente dello NOME, cessionario del marchio ZEROTT8N9VE.
2.3. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che il COGNOME si sarebbe limitato a consigliare l’effettuazione di un’operazione che si ritiene illecita.
L’indagato è tuttavia incensurato ed immune da carichi pendenti con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna prova per ritenere che in capo allo stesso vi sia un “concreto” pericolo di reiterazione della condotta criminosa e tale pericolo non può essere ravvisato – come invece hanno asserito i Giudici della cautela – nel solo fatto che lo stesso sia legato da un rapporto di lunga data con lo NOME.
Peraltro, conclude parte ricorrente, tale pericolo sarebbe comunque fugato dal fatto che lo NOME è stato a sua volta sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari che lo priva della possibilità di avere contatti con al soggetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
2. Così debitamente tracciati i confini nei quali si deve muovere la presente decisione, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente sostiene che non sarebbe ravvisabile a carico di NOME COGNOME il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. reato che costituisce il presupposto di quello di riciclaggio contestato al COGNOME non è fondato.
Al riguardo deve essere evidenziato che nell’imputazione qui in esame è contestato al COGNOME il solo delitto di riciclaggio per avere, di fatto, consentito alla COGNOME di “ripulire” una somma di denaro che altrimenti non avrebbe saputo come giustificare, somma all’evidenza di provenienza illecita.
Ciò basta per ritenere configurato il reato in esame e ciò indipendentemente dalla problematica giuridica relativa ai rapporti tra il delitto di riciclaggio ( autoriciclaggio per quanto concerne lo COGNOME) e l’art. 512-bis cod. pen.
A ciò si aggiunge che il motivo di ricorso in esame presenta anche elementi di genericità in relazione alla rilevanza della problematica giuridica semplicemente evidenziata ma non debitamente approfondita in relazione alla specifica peculiarità riguardante le modalità di commercializzazione del marchio ZEROTT8N9VE.
Proseguendo oltre, si è detto che parte ricorrente afferma nel ricorso che l’asserito timore di NOME COGNOME di ulteriori ripercussioni solo perché oltre quattordici anni prima è stato destinatario di una misura di prevenzione reale non sarebbe fondato su alcun elemento concreto ed oggettivo.
Tale affermazione è smentita da quanto riportato nell’ordinanza impugnata laddove, richiamando il contenuto di conversazioni intercettate, il Tribunale testualmente «E’ lo stesso NOME nelle conversazioni captate a manifestare la propria preoccupazione per possibili ulteriori sequestri. Egli, inoltre, manifesta la propria esigenza di investire in qualche modo le notevoli somme di denaro delle quali è in possesso per sottrarle ad ulteriori misure da parte dell’autorità giudiziaria (cfr. nt. 1594 progr. 743 del 17.2.2022, laddove l’indagato NOME COGNOME afferma che ha un sacco di soldi e che non li devono trovare)».
Sul punto appare doveroso richiamare il contenuto di una serie di pronunce di questa Corte (una delle quali indicata anche dagli stessi difensori del ricorrente) laddove si è stabilito in materia di violazione dell’art. 512-bis cod. pen. il princi io secondo il quale «… il dolo specifico del delitto de quo, sub specie di volontà di eludere una misura di prevenzione patrimoniale, ben può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l’interessato possa fondatamente presumerne l’inizio (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015 Rv. 264178) a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Rv. 262764; Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011 Rv. 251750;
Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, Rv. 248189 e da ultimo Sez. 2, n. 22986 del 21/12/2020 non massimata).
3. Non fondata in punto di diritto è anche l’ulteriore questione sollevata dalla difesa del ricorrente sempre nel primo motivo di ricorso laddove si sostiene che la semplice prova della gestione per interposta persona non consente, come semplice dato oggettivo, l’ipotizzabilità del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen non essendo neppure provato che le società menzionate nell’imputazione ed oggetto di fittizia intestazione, siano il risultato dell’impiego di capitali ill provenienti dallo stesso COGNOME e che, quindi, vi sarebbe poi incompatibilità tra la contestazione del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. (costituito dalla gestione delle varie società al precipuo scopo di impedirne la giudiziale apprensione) e quello di riciclaggio che invece sarebbe stato commesso al fine di rendere irrintracciabili i proventi delle legittime attività commerciali esercitate.
Tale assunto difensivo risulta smentito dalla ricostruzione delle emergenze processuali così come operata nell’ordinanza impugnata.
Non emerge, infatti, la circostanza che lo COGNOME voglia sottrarre le società fittiziamente intestate a terzi ad un possibile provvedimento ablativo da parte di terzi, quanto piuttosto che egli voglia sottrarre ad un eventuale provvedimento di sequestro/confisca di prevenzione ingenti somme di denaro delle quali non è in grado di giustificare la legittima provenienza («ho un sacco di soldi» … «non li devono trovare»). Del resto, è quasi superfluo osservare ed è quindi implicito che se si trattasse di denaro di provenienza lecita e giustificabile non vi sarebbe per lo RAGIONE_SOCIALE motivo di attivarsi affinché tale denaro non sia rinvenuto.
Il problema non è allora quello di stabilire – come vorrebbe la difesa del ricorrente – se le società fittiziamente intestate siano state costituite con proventi illeciti od abbiano comunque generato proventi illeciti ma è quello, ben diverso, di evitare che ingenti somme di denaro delle quali lo COGNOME non è in grado di giustificare la legittima provenienza siano aggredite da una misura di prevenzione patrimoniale nell’ottica di cui all’art. 24 del D.Ivo n. 159/2011.
Da qui la realizzazione di una operazione come quella ricostruita in fase di indagini che avrebbe consentito allo NOME di giustificare il possesso di denaro avendolo ricevuto nell’ambito di una (apparentemente) lecita operazione di cessione ai fini di utilizzo del marchio ZEROTT8N9VE di sua proprietà ricevendone il corrispettivo da società nelle quali non risultava formalmente essere il titolare.
Non fondata è poi anche la questione della assenza di prova di dolo in capo al ricorrente in ordine al reato di riciclaggio legato alla consapevolezza
dell’interessato della volontà dello COGNOME di commettere il reato presupposto del riciclaggio.
Risulta, infatti, dall’ordinanza impugnata non solo che il COGNOME conosce lo COGNOME sin dal lontano 2007 ma anche che lo stesso aveva rivestito il ruolo di amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione che lo aveva colpito all’epoca con la conseguenza che lo stesso non poteva non conoscere le caratteristiche del personaggio con il quale si stava rapportando.
Ma dall’ordinanza impugnata emerge molto di più sul punto atteso che:
emerge che lo COGNOME si confida con il COGNOME dicendogli che l’operazione relativa alle royalties «è un’idea fuori dal normale»;
non si vede perché lo COGNOME che ha un proprio commercialista (il Libretti) debba rivolgersi ad altro commercialista per la predisposizione dell’operazione;
nel corso di una telefonata intercorsa in data 7 gennaio 2022 nella quale lo RAGIONE_SOCIALE chiede al COGNOME quali causali riportare nei bonifici da emettere per il pagamento delle royalties in suo favore, COGNOME gli dice che «gli avrebbe mandato un messaggio, elencando, intanto, quale promemoria, tutte le società riconducibili allo RAGIONE_SOCIALE».
Ritiene l’odierno Collegio che quelle elencate nell’ordinanza impugnata sono tutte circostanze che denotano una piena consapevolezza da parte dell’odierno ricorrente delle caratteristiche illecite dell’operazione relativa alle royalties attes che emerge apertis verbis che il COGNOME ben sapeva che il passaggio di denaro proveniva da società facenti capo di fatto allo COGNOME (ancorché fittiziamente intestate a terzi) ed era destinato sempre a quest’ultimo.
Sulla doverosa e corretta premessa che questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457), da ciò ne consegue la logica fondatezza della affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata laddove è dato leggere «… il COGNOME, nel ruolo di amministratore giudiziario nel 2007 della procedura di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME (esitata nella confisca di beni sequestrati), difficilmente può ritenersi soggetto inconsapevole della provenienza illecita dei beni del coindagato».
Detta affermazione risulta ulteriormente rafforzata dalla cautela con la quale il COGNOME consiglia lo COGNOME di muoversi ed emergente da una conversazione tra i due intercettata il 17 febbraio 2022 nella quale il COGNOME testualmente dice al suo interlocutore «ora non devi toccare niente, non toccare niente, te li perdi, li perdi», all’evidenza riferendosi al denaro che lo COGNOME gli aveva manifestato il timore di perdere qualora non fosse riuscito a “ripulire”,
5. Non fondato è altresì il secondo motivo di ricorso nel quale la difesa del ricorrente sostiene che non sarebbe oggettivamente configurabile il delitto di riciclaggio in quanto non vi sarebbe idoneità dell’attività compiuta ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene atteso che nel caso in esame il denaro è uscito dalle casse societarie per seguire il logico percorso di un legittimo pagamento confluendo sul conto corrente dello NOME, cessionario del marchio ZEROTT8N9VE.
L’affermazione difensiva sarebbe, infatti, condivisibile solo se il denaro fosse stato oggetto di un versamento operato da società di fatto appartenenti a terzi ovvero appartenenti anche formalmente allo stesso COGNOME perché in tal caso l’operazione commerciale avrebbe assunto caratteristiche di piena trasparenza.
Tuttavia così non è stato in quanto l’operazione ha avuto caratteristiche ben diverse trattandosi di un operazione che ha finito attraverso le modalità sopra descritte per rendere apparentemente legittima la disponibilità di denaro che era già di fatto nella disponibilità dello stesso destinatario ed in ciò è consistita quella operazione di “ripulitura” finalizzata ad ostacolarne la provenienza da altro delitto presupposto che consente di ritenere configurabile il contestato reato di riciclaggio.
Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso nel quale la difesa contesta la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. pe l’avviamento del trattamento cautelare nei confronti del COGNOME.
Il Giudice per le indagini preliminari nell’ordinanza applicativa della misura cautelare al COGNOME (pagg. 182-183) segnalava che le esigenze cautelari nei confronti dell’odierno ricorrente erano da ravvisarsi nel fatto che lo stesso, già amministratore giudiziario dei beni oggetto di confisca di prevenzione a carico dello COGNOME, «… fungeva da consulente professionale e gli forniva consigli professionali finalizzati a consentire il reinvestimento ed il conseguente occultamento dei proventi illeciti provenienti dalle attività economiche fittiziamente intestate, disvelando una disponibilità decisamente allarmante nel contributo alla perpetrazione di attività illegali, certamente sintomatica di consistente pericolo di reiterazione di analoghe condotte». Riteneva quindi lo stesso Giudice di applicare all’odierno ricorrente sia la misura interdittiva della sospensione dell’attività professionale di commercialista (della quale non si discute in questa sede) alla quale aggiungeva il divieto di dimora nella regione Campania «al fine di recidere i collegamenti con i coindagati e con l’ambiente nel quale maturava la condotta, certamente reiterabile, anche i presenza di misura interdittiva, mediante consigli professionali o con l’intermediazione di terzi».
La motivazione adottata dal Tribunale non appare allo stato idonea a giustificare l’avviamento del trattamento cautelare, sia sotto il profilo del pericolo di recidiva nella condotta delittuosa, sia sotto il profilo della adeguatezza della misura adottata a garantire le esigenze cautelari evidenziate.
Da un lato non deve essere dimenticato che il COGNOME è un soggetto incensurato e che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non può essere ricavata dalla conoscenza di lunga data tra lo stesso e lo COGNOME o dall’unica condotta delittuosa che gli si contesta.
Dall’altro non è neppure dato comprendere dalla motivazione dell’ordinanza impugnata come possa ritenersi idonea la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania atteso che l’attività contestata al COGNOME non presenta un diretto legame con il territorio della predetta regione e che, a ben vedere, i contatti con lo COGNOME o con altri soggetti allo stesso legati ben potrebbero essere tenuti anche se l’indagato si trova in luogo diverso dalla regione stessa.
La necessità di una nuova valutazione sul punto impone l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Dalla rilevata non fondatezza degli altri motivi consegue il rigetto nel resto del ricorso in esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE competente ai sensi difelIart. 309, co. 7, c.p.p.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 21 maggio 2024.