Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 765 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.Crea NOME n. a Reggio Calabria il 4/3/1990
2.Crea NOME n. a Reggio Calabria 1’8/3/1957
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 4/6/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio per NOME limitatamente alla rideterminazione della pena relativa al delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. con inammissibil nel resto; con riguardo alla posizione di NOME per l’annullamento senza rinvio limitatamente al delitto ex art. 512bis cod.pen. e con rinvio limitatamente al capo inammissibilità per il resto;
uditi i difensori, Avv.ti NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME che hanno illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16/3/2022, aveva dichiarato
Crea NOME colpevole dei delitti ascritti ai capi A) (riciclaggio continuato (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di condotte riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti conseguiti) e D) (concorso in intestazione fitt alcune società) e, previa esclusione dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e, quanto a capo C), anche di quelle previste agli artt. 416, comma 5, cod.pen. e 3 L. 146/2006, lo aveva condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione euro 10mila di multa;
-Crea Bruno colpevole dei delitti di cui ai capi B) (autoriciclaggio), E), F) (emission fatture per operazioni inesistenti) e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dal G Tribunale di Milano con sentenza in data 28/12/2018, parzialmente riformata in appello e irrevocabile il 7/2/2020, lo aveva condannato ex art. 81, comma 2, cod.pen. alla pena di anni due di reclusione.
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
2.1 La violazione degli artt. 648 bis, 43, 648 cod.pen. nonché degli artt. 187, 192, comm 2 e 3; 533, comma 1, 238 bis, 546 cod.proc.pen. e 2,8,10 quater D. Igs 74/2000 e correlato vizio della motivazione.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla doglia difensiva relativa all’elemento oggettivo della fattispecie di riciclaggio ovvero all’idoneit condotte contestate a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni e no ha valutato la possibilità di ricondurre i fatti nell’ambito di violazioni tributarie o de ricettazione. Aggiunge al riguardo che l’impossibilità di configurare il riciclaggio emerge d circostanza che il percorso del danaro conduceva ai Crea e il profitto costituito dal risparm di spesa non era suscettibile di immediata apprensione da parte degli inquirenti, aspetti s quali i giudici d’appello hanno omesso ogni approfondimento. Secondo il ricorrente la tracciabilità dei trasferimenti di danaro e la natura tributaria dei reati-presupposto appa incompatibili con la finalità tipica del riciclaggio e avrebbero dovuto condurre all’event riqualificazione ai sensi dell’art. 648 cod.pen. o, tenuto conto della intestazione a terzi RAGIONE_SOCIALE, alla sussunzione del fatto nell’art. 512 bis cod.pen.
Con riguardo all’elemento soggettivo della fattispecie il difensore lamenta che, sebbene la Corte territoriale abbia riconosciuto che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non erano mere
cartiere, non ha spiegato da quali elementi ha tratto la consapevolezza del ricorrente circa specifica operazione di evasione consumata nel febbraio 2012 e ha reso una motivazione incongrua e lacunosa sulla cointeressenza e il coinvolgimento dell’imputato nelle predette compagini;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la Corte territoriale ri che le condotte poste in essere a marzo 2012 e nei mesi seguenti dello stesso anno integrano il delitto di riciclaggio, errando sul momento consumativo del delitto tributario presuppos Il difensore sostiene che, poiché il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali sc il 30 giugno per le persone fisiche e il 30 novembre per le persone giuridiche, e nel 2012 termine per la dichiarazione Iva scadeva il 1 ottobre, il riferimento operato dalla senten impugnata alla data del 28 febbraio 2012 deve ritenersi erroneo con la conseguenza che i trasferimenti di danaro effettuati a marzo ed aprile 2012 non possono integrare il contestat delitto di riciclaggio per mancato perfezionamento del delitto presupposto;
2.3 la violazione di legge in relazione all’esclusione di un concorso del ricorrente NOME nel reato presupposto, avendo la Corte di merito disatteso le doglianze difensive con argomenti assertivi e palesemente illogici, discostandosi dalle valutazioni del primo giudi che aveva ritenuto provata l’attività di procacciamento dei clienti in favore di Starwo Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle censure difensive che segnalavano come il ricorrente avesse partecipato alle operazioni prodromiche all’evasione e a quelle attuative dell’illecito presupposto alla luce della ricostruzione dei fatti opera primo giudice, basata sull’esistenza di un piano preordinato, finalizzato al riciclaggio, presupponeva l’evasione, così integrando il concorso dell’imputato nel delitto presupposto ascritto al padre. Inoltre, la stessa Corte d’Appello ha richiamato dati ed elementi probat che depongono in tal senso ed è incorsa in contraddittorietà motivazionale laddove ha affermato che Crea NOME agiva di concerto con i correi per trasferire il denaro frutto evasione senza avvedersi che tale asserzione implica il concorso nelle condotte finalizzate a trarre profitto dall’evasione.
I giudici territoriali, pur avendo riconosciuto che le condotte dei Crea, padre e figlio, e coordinate e congiunte non ne ha tratto le doverose conseguenze in punto di qualificazione del fatto, a partire dal 2015, alla stregua del delitto di autoriciclaggio;
2.4 la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. in relazione all’art. 6 CEDU agli artt. 3,27,111,117 della Costituzione. Questione di legittimità costituzionale.
Il ricorrente deduce che la Corte di merito, in difformità dal primo giudice, ha rite inattendibili le dichiarazioni della teste COGNOME ed è addivenuta alla conferma di responsabili senza disporre nuova audizione della stessa in conformità all’art. 6 della CEDU. Aggiunge che, sebbene l’art. 603, comma 3 bis,cod.proc.pen. sia testualmente riferibile solo al caso d
ribaltamento in appello di sentenza assolutoria, in ogni ipotesi di divergente valutazione de prova dichiarativa a danno dell’imputato dovrebbe procedersi alla riassunzione della fonte.
Nella specie, il riconoscimento dell’attività di procacciamento clienti svolta dal preven sulla base delle dichiarazioni della teste avrebbe condotto all’assoluzione del ricorren preclusa dall’apprezzamento negativo sull’attendibilità della dichiarante effettuato dai giud d’appello. Il difensore conclude che una diversa interpretazione dell’art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen. creerebbe una irragionevole disparità di trattamento e una lesione del diritto contraddittorio;
2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’esclusion concorso del prevenuto nell’autoriciclaggio commesso dal padre, avendo la sentenza impugnata omesso di distinguere tra l’extraneus che agisce nel proprio interesse e quello che agisce nell’esclusivo interesse altrui e con dolo di agevolazione;
2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’addebito associat avendo la Corte di merito reso una motivazione lacunosa e illogica sulla partecipazione del ricorrente senza dar conto del contributo stabile fornito al sodalizio né della consapevolezz e volontà di far parte di un gruppo organizzato. Il difensore segnala, inoltre, che la Co colloca l’ultima condotta indicativa dell’operatività dell’associazione nel gennaio 2017 sicc avrebbe dovuto dichiarare prescritto il delitto ex art. 416 cod.pen.;
2.7 la violazione dell’art. 512bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione per avere l sentenza impugnata ritenuto configurabile il delitto di trasferimento fraudolento di val nonostante il delitto di riciclaggio assorba detta fattispecie.
I giudici d’appello non hanno tenuto conto che il coinvolgimento societario di NOME COGNOME era effettivo e che, in ogni caso, poiché l’intestazione fittizia concerneva società rifer ricorrente (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), la finalizzazione della condotta poteva essere ravvisata nell commissione di condotte di autoriciclaggio, non richiamate dall’art. 512 bis cod.pen. La Corte territoriale, anziché fornire risposta alle doglianze difensive, ha assertivamente ricavato il di riciclaggio dall’assenza di contropartita per l’Ellena, confondendo la fittiziet trasferimento di quote con il dolo specifico del reato;
2.8 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego de circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di analizzare gli indici di meritevolezza segnalati in sede di gravame e ha incongruamente valorizzato l’assenza di resipiscenza e la mancata dissociazione dal contesto criminale in cui reati sono maturati. Censura, altresì, la dosimetria della pena, giustificata con riferime alla congruità della stessa senza considerare i rilievi difensivi anche in punto di aumenti titolo di continuazione.
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
3. L’erronea applicazione dell’art. 604 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 181, comm 3, e 429, comma 2, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.
Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di nulli genericità del capo d’incolpazione sub B) ritenendo che, pur nell’estrema sinteticit redazionale, la comprensione esatta delle contestazioni e l’esercizio del diritto di difesa foss salvaguardati dal tenore complessivo delle incolpazioni. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha nella sostanza rinviato al complesso delle incolpazioni elevate in altr procedimento, irrevocabilmente definito, richiedendo all’imputato e alla difesa uno sforz ricostruttivo che esula dalle disposizioni che regolano la materia, non potendosi far gravar sull’imputato le conseguenze della mancata rimodulazione dei capi d’incolpazione in esito allo stralcio di alcuni capi dall’originaria rubrica;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di determinazione de pena. Il difensore deduce che la Corte d’appello, pur avendo confermato la responsabilità dell’imputato in relazione alle condotte di autoriciclaggio contestate al capo B), ha escluso punibilità dei trasferimenti di danaro effettuati sui conti personali del ricorrente che i erano stati oggetto di condanna da parte del Tribunale, ma ciò ha fatto senza operare alcuna riduzione della pena comminata in primo grado. I giudici d’appello, inoltre, hanno determinato gli aumenti a titolo di continuazione per le violazioni finanziarie di cui ai capi E) ed F) in eccessiva senza tener conto della reale entità del danno erariale cagionato.
Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche la sentenza impugnata ha omesso di valutare elementi quali la subita confisca dei beni e il consistente periodo di detenzio sofferto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo proposto nel ricorso di NOME è manifestamente infondato. Pacifiche ed incontestate le operazioni descritte compiutamente nel capo d’incolpazione sub A), aventi ad oggetto il convogliamento di somme provento di evasione fiscale dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE verso conti intestati al ricorrente e a società al medesimo riferi a fronte delle censure difensive che dubitano della riconducibilità di simili operazioni paradigma dell’art. 648bis cod.pen. per difetto dell’idoneità ad ostacolare l’identificazi della provenienza delittuosa, è d’uopo ribadire il consolidato principio secondo cui integra u autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all’art. 648-bis cod. pen. un delitto a fo libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso
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(99-,
un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140-01 Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530-01;n. 43881 del 09/10/2014, Rv. 260694-01).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, in più occasioni chiarito che il delitto di ric è integrato dal compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle alt utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili ( Sez. 2, n. 10939/2024, cit.) in q l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituis l’evento del reato (Sez. 5, n. 21925/2018.cit.).
1.1Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso ( pagg.37/39) con motivazione ampia e priva di illogicità manifeste che le ingenti somme trasferite a beneficio dell’imputato società al medesimo riferibili trovino giustificazione nell’attività professionale prest favore delle compagini disponenti, confutando dettagliatamente la documentazione prodotta a sostegno della collaborazione a vario titolo asseritamente prestata dal prevenuto quale consulente contrattualizzato, programmatore, lavoratore dipendente della RAGIONE_SOCIALE, mentre risulta incontroverso che le provviste finanziarie trasferite erano provento delle violazio cui agli artt. 2,8, 10 quater D.Igs 74/2000, in ordine alle quali NOME, padre dell’odie ricorrente, ha riportato condanna irrevocabile giusta sentenza del Gup del Tribunale Milano in data 28/12/2018, acquisita al fascicolo ex art. 238 bis cod.proc.pen. Generici e, comunque destituiti di pregio, risultano anche i rilievi in punto di dolo alla luce dello scrutinio dal primo giudice ( pag. 42 e segg.) e convalidato dalla sentenza impugnata secondo cui proprio l’assenza di una reale giustificazione alla base dei bonifici e la creazione di situazione artificiosa e meramente apparente a supporto dei movimenti finanziari incriminati costituisce dimostrazione della volontà di ostacolare l’accertamento circa la provenienza illecita delle somme.
1.2 La censura che assume l’impossibilità di ravvisare il delitto di riciclaggio in relazio trasferimenti di danaro di aprile 2012 per mancato perfezionamento del delitto presupposto è inammissibile per genericità. La Corte territoriale (pag. 40) ha disatteso i rilievi difen questa sede riproposti richiamando l’epoca di presentazione delle dichiarazioni fiscali neg anni 2012-2014 e collocando specificamente quella relativa all’anno 2011 alla data del 28/2/2012. La difesa si limita a indicare il notorio termine ultimo previsto per le dichiara relative a persone fisiche e persone giuridiche senza, tuttavia, chiarire in quale esatta da diversa da quella indicata dalla Corte territoriale, sarebbero stati consumati i reati fi presupposto delle condotte di riciclaggio commesse nell’anno 2012.
Risulta infondato, per taluni profili in maniera manifesta, il secondo motivo che sostie l’impossibilità di configurare la fattispecie ex art. 648 bis cod.pen. per effetto della claus
riserva, dovendo ritenersi il concorso del prevenuto nei delitti fiscali che fungono da re presupposto. La tesi non ha pregio. In disparte il già citato giudicato per le violazioni f commesse negli anni 2014/2016 nei confronti di COGNOME COGNOME, il primo giudice (pag. 36) ha chiarito con riguardo all’illecito utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti e compensazioni Iva commesse negli anni 2011-2013 che COGNOME Bruno è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto sul presupposto della carenza di prova circa il ruolo di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE nel periodo in questione, segnalando, nondimeno, che i reati fiscali contestati risultano essere stati provati nella loro materialità non s separato giudizio ma anche nell’odierno processo. Con detti esiti la difesa non si rapporta i termini compiuti e pertinenti giacché, da un lato, postula il coinvolgimento del ricorrente ne violazioni fiscali consumate negli anni 2011/2013, nonostante il giudicato assolutorio de genitore, sull’assunto di una congiunta preordinazione degli illeciti incompatibile con l’addeb ex art. 648bis cod.pen.; dall’altro, con riferimento alle condotte temporalmente consumate negli anni 2014-2016 svaluta il giudicato di condanna di NOME COGNOME e pretende di valorizzare, indistintamente, ai fini della prova di un mai ipotizzato concorso le dichiarazioni del teste NOME relative ad un’attività di procacciamento della clientela collocata nell’anno 2008 ed accennat “in modo vago” anche dalla segretaria COGNOME NOMEsent. Trib. pag. 46). Non esistono, dunque, evidenze che supportino la prospettazione difensiva né si ravvisano nella sentenza censurata lacune motivazionali su elementi di carattere decisivo, suscettibili di incidere senso dirimente sulla trama argomentativa rassegnata.
2.1 A detto riguardo deve escludersi, in particolare, che le due sentenze di merito abbiano operato una difforme valutazione delle dichiarazioni dibattimentali della teste COGNOME, tenut conto che il Tribunale (pag. 42), nel segnalare che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE erano sempre state prive di una reale sede societaria e non avevano mai avuto attrezzature, mezzi, uffic né personale stabilmente impiegato, eccetto una segretaria, affermava che” COGNOME NOME, conoscente di lunga data di NOME (come dalla stessa dichiarato).. .svolgeva le proprie mansioni prevalentemente da casa sua…presso la quale avevano tra l’altro sede altre società della famiglia Crea…La Dogar per di più, escussa in dibattimento, non ricordava neanche da chi fosse stata assunta, in cosa consistesse il proprio lavoro, a quanto ammontasse il suo stipendio e quanti fossero approssimativamente i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE e poi della RAGIONE_SOCIALE“. I richiamati passaggi esprimono di fatto un apprezzamento della testimonianza della Dogar del tutto in linea con quello della Corte territoriale (pag. 38) che ha ritenuto “gene e non circostanziata” l’affermazione (per il Tribunale “vaga”), della teste circa l’attiv procacciamento clienti asseritamente svolta dal ricorrente.
2.2 Le considerazioni che precedono danno conto dell’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore in relazione all’art. 603, comma 3bis, cod.proc.pen. nel
parte in cui non prevede la necessità di riassumere la prova dichiarativa ogniqualvolta giudice dell’impugnazione operi una valutazione difforme dei contenuti della testimonianza, condizione nella specie non ravvisabile.
3. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al quar motivo che lamenta la mancata qualificazione del fatto quale concorso dell’extraneus nel delitto di autoriciclaggio in considerazione della agevolazione della condotta tipica realizz dal ricorrente. A parte il rilievo circa la giuridica impossibilità di configurare la fatti art. 648ter.1 cod.pen. in relazione alle condotte antecedenti l’introduzione nel sistema del fattispecie incriminatrice, avvenuta con L. n. 186 del 15 dicembre 2014, la prospettazione difensiva muove dall’indimostrato presupposto che tutte le molteplici operazioni di trasferimento/prelievo di danaro analiticamente descritte al capo A) siano nella sostanza riconducibili all’iniziativa del Crea COGNOME, con funzione meramente servente dell’odiern ricorrente, in contrasto con le emergenze acquisite, debitamente scrutinate in sede di merito, le quali attestano il convogliamento delle provviste illecite verso conti personali del ricorr ovvero intestati a ditte e società a lui riferibili in via esclusiva. Inoltre, questa Cort volte chiarito, con affermazione che il collegio condivide e dalla quale non v’è ragione discostarsi, che in tema di autoriciclaggio il soggetto che, non avendo concorso nel delitt presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall’a 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di autoricicla essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus (Sez. 2, n.16519 del 2/12/2020,dep. 2021, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Rv. 275288-01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272652 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Le censure svolte nel quinto motivo in ordine alla partecipazione all’associazione pe delinquere contestata al capo C) sono aspecifiche e tendono ad una rilettura del compendio probatorio scrutinato in sede di merito, preclusa alla Corte adita. Il primo giudice (pag. 7 segg.), dopo aver ricordato che l’esistenza e l’operatività del sodalizio è stata accertata la già cennata sentenza del Gup di Milano in data 28/12/2018, ha passato in rassegna gli elementi dai quali ha desunto il concreto e stabile contributo prestato dal ricorrente al grup criminale, escludendo che si trattasse di attività poste in essere ad esclusivo vantaggio d padre NOME BrunoCOGNOME In particolare il Tribunale, adesivannente richiamato dalla Corte di merito (pagg. 42 e segg.), ha rimarcato che il ricorrente era il perno principale attraverso il qu profitti illeciti rivenienti dai reati fiscali, commessi attraverso una fitta rete d societari, venivano riciclati tramite il trasferimento su conti correnti italiani ed ester l’apparenza di pagamenti relativi a prestazioni varie, e successivamente reinvestiti in alt società, come la ditta individuale di NOMECOGNOME che gestiva una rivendita di tabacch
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ovvero il bar Pirelli 9, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, etc. Ha, inoltre, evidenziato il par attivismo del prevenuto nelle intestazioni fittizie delle società, quali quelle sopra cennate altre richiamate al capo D), funzionali alla reimmissione nel circuito legale dei proventi il ed affidate a prestanomi; la messa a disposizione dell’esercizio Pirelli 9 per riunioni tra i so ad alcune delle quali il prevenuto partecipava direttamente; gli esiti delle intercettaz ambientali e dei servizi di osservazione della P.g., che attestano il ruolo attivo del ricor nei momenti nevralgici per la vita del sodalizio, elementi confluenti in un giudizi responsabilità resistente alle obiezioni difensive in questa sede reiterate e assertivamen intese a revocare in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi della partecipazio criminosa.
5.1 Destituita di fondamento è, altresì, la formulata eccezione di prescrizione. L’addebi associativo di cui al capo C) è contestato in forma aperta (“in Milano fino ad oggi”) con conseguenza che la cessazione della permanenza, in assenza di evidenze di segno contrario, andrebbe fissata alla data della pronunzia di primo grado. A voler accedere alla prospettazione difensiva e facendo applicazione del principio del favor, le ultime condotte esecutive del programma associativo si collocano a fine gennaio 2017, alla luce della contestazione di cui al capo D), con la conseguenza che alla data di emissione della pronunzia impugnata (4/6/2024) non risultava decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, da aumentare di gg 76 per effetto delle sospensioni di talché la causa estintiva risu maturata solo in epoca successiva alla sentenza della Corte territoriale e non è utilmente rilevabile in questa sede a cagione dell’inammissibilità del motivo.
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il delitto ex art. 5:12 cod.pen., alla luce della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi assorbito nelle fattis di riciclaggio. La tesi è destituita di fondamento. Questa Corte ha affermato che il delitt riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l’individuazione della il provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferi fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all’art. 512-bis cod. pen. soio nel caso in cui quest’ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Se 2, n. 38141 del 15/07/2022, Rv. 283677-01) ovvero allorché s’atteggi a modalità esecutiva della condotta ex art. 648bis cod.pen., evenienza nella specie non ravvisabile come reso palese dalla diversa epoca di realizzazione delle condotte di cui ai capi A) e D) e, in particol dalla collocazione temporale delle fittizie intestazioni in epoca successiva al perfezionament delle condotte di riciclaggio ascritte al prevenuto. Infatti alla luce dei dati eme dall’analitica imputazione sub A) le ultime operazioni di riciclaggio contestate si collocan fine luglio 2016 laddove l’integrale cessione delle quote societarie di RAGIONE_SOCIALE
NOME NOME e l’assunzione della carica di amministratore della seconda si collocano a fine gennaio 2017 con una cesura temporale incompatibile con la tesi difensiva,
6.1 Privo di giuridico fondamento è anche l’ulteriore rilievo secondo cui l’intestazione de società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a terzi poteva al massimo essere finalizzata all’autoriciclaggio fattispecie non richiamata dall’art. 512 bis cod.pen. con conseguente impossibilità d configurare il reato contestato.
Al riguardo va chiarito che le società fittiziamente intestate ad NOME NOME e, in particol RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sono due delle compagini che figurano quali terminali dei versamenti di danaro provenienti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sicchè, alla stregua delle modalità esecutive delle condotte di riciclaggio processualmente accertate, la cessione delle quote, effettuat sostanzialmente in assenza di corrispettivo, appare logicamente sostenuta dal fine di perpetuare il sistema riciclatorio, creando una ingannevole distanza tra titolarità formale titolarità sostanziale delle compagini. In detto contesto la finalizzazione della condotta a s autoriciclatori sostenuta dalla difesa è smentita dalla concorde ricostruzione fattuale opera in sede di merito che vede le società di cui al capo D) quali terminali del riciclaggio e entità generatrici dei proventi delittuosi di cui far perdere le tracce.
6.2 Per il resto la difesa reitera rilievi di merito già ampiamente scrutinati fin dal primo ( pagg. 57 e segg.) e disattesi con motivazione priva di frizioni logiche circa il ruolo eff svolto da NOME nelle società e in ordine alle (inesistenti) ricadute dell’assoluzion medesimo per difetto di prova sull’elemento soggettivo, sollecitando una rivalutazione degli esiti processuali preclusa in questa sede a fronte di una motivazione della Corte territorial pag. 46/48) esente da aporie e criticità giustificative.
7. Le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha evidenziato il difetto di elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. ha rimarcato l’assenza di segnali di resipiscenza nonché la mancata presa di distanza dal contesto criminale in cui i reati sono maturati. Detti parametri secondo la difesa so inconferenti e penalizzano le scelte difensive dell’imputato. Va al riguardo rilevato che ques Corte, con orientamento consolidato e costante che il Collegio condivide, ritiene che il dinieg delle attenuanti generiche non possa essere giustificato sulla base di legittime e insindacabi scelte processuali dell’imputato (tra molte, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 – 01). Nella specie, tuttavia, l valutazione della Corte di merito risulta fondata sull’assenza di elementi attestanti meritevolezza delle invocate attenuanti in un contesto in cui i riferimenti censurati han valore meramente esemplificativo della assoluta mancanza di evidenze da cui desumere una rimeditazione critica dei fatti ascritti, in conformità ai criteri dettati dall’art. 133,
cod.pen. in tema di capacità a delinquere. La difesa, peraltro, non chiarisce, così incorrend in genericità della censura, quali elementi di decisiva rilevanza la Corte territoriale a trascurato, dal momento che la sola incensuratezza è inidonea a fondare il riconoscimento delle circostanze richieste, la marginalità del ruolo del ricorrente è smentita dalle risul scrutinate e la complessiva motivazione rassegnata dà conto della gravità e sistematicità dell’attività illecita per cui è intervenuta condanna.
7.1 Risultano affette da genericità le doglianze in punto di determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione, avendo la Corte di merito condiviso il li scostamento dal minimo edittale da parte del primo giudice facendo riferimento alla gravità del fatto e alle modalità esecutive, espressive di preordinazione e elevata intensità del dol mentre gli aumenti per la continuazione interna sub A) (relativa a circa 70 distinte operazion di riciclaggio) e per i reati sub C) e D) risultano estremamente contenuti e depongono per un’attenta ponderazione dei criteri dosimetrici.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della complessiva manifesta infondatezza e della genericità dei motivi formulati con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
9. Le censure svolte nell’interesse di COGNOME nel primo motivo con riguardo alla disattesa eccezione di nullità per genericità del capo d’imputazione sub B) sono manifestamente infondate. Il Tribunale, dinanzi al quale la questione è stata tempestivamente sollevata, l’ disattesa ritenendo che la contestazione fosse sufficientemente chiara nel descrivere la fattispecie di autoriciclaggio, consistita nell’effettuazione di una pluralità di oper bancarie, a far data dal gennaio 2015, a mezzo delle quali le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano trasferito il provento di reati fiscali per i quali il ricorrente è irrevocabilmente condannato su conti italiani ed esteri dello stesso Crea Bruno, o di società lui riconducibili gestite da prestanomi o dal figlio NOME. La Corte territoriale, cui l’ecc veniva reiterata, la respingeva segnalando che, nonostante la formulazione sintetica dell’incolpazione, i dati omessi relativi alle imposte evase e alle singole operazion autoriciclaggio erano note al prevenuto in quanto l’imputazione sub B) era originariamente compresa nel procedimento principale, separatamente definito dal Gup di Milano con sentenza del 28/12/2018, avente ad oggetto anche le violazioni finanziarie commesse dall’imputato quale amministratore di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mentre il dettaglio delle operazioni di autoriciclaggio è evincibile dall’analitica rubrica sub A).
La valutazione della Corte di merito è giuridicamente corretta. La giurisprudenza di legittimi ritiene, con orientamento costante e consolidato, che il fatto deve ritenersi enunciato in form chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da pa
dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023,dep. 2024, Rv. 286023 – 01; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825 – 01; n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772 – 01). Si è ulteriormente chiarito che, ai fini della completezza dell’imputazione, è sufficiente che il fatto sia conte in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo i ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intelleg equivoci e conoscibili dall’imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 – 01).
Nella specie, la difesa lamenta l’assenza di dettaglio rispetto alla condotta di autoricicla ascrittagli, sebbene l’incolpazione contenga l’espresso richiamo ai delitti-presuppost realizzati attraverso le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e la descrizione del fatto illec consistente nel trasferimento del danaro proveniente dalle false fatturazioni e dal compensazioni Iva relative agli anni 2015 e 2016 su conti italiani ed esteri intestati a soci a lui riconducibili. Si è, dunque, in presenza dell’enunciazione adeguatamente specifica dei tratti essenziali del fatto di reato contestato, come richiesto dall’art. 429, comma 1, le cod.proc.pen., con l’indicazione puntuale della norma violata, anche con riguardo alle fattispecie presupposte, mentre l’eccezione difensiva fa leva sulla mancata illustrazione dell singole operazioni di reimpiego e relativi tempi, sull’omessa indicazione delle imposte evase e il relativo quantum, ovvero su elementi che esulano dalla funzione meramente enunciativa della incolpazione per attingere la completa ostensione dei dati che sostanziano l’accusa.
La giurisprudenza ha, tuttavia, costantemente rimarcato che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito e di apprestare la propria difesa con piena cognizione delle emergenze acquisite fin dalla fase della chiusura delle indagini preliminari. Nella specie, la natura delle violazioni finanz richiamate nel capo sub B) era ben nota al ricorrente che per detti fatti aveva riporta condanna irrevocabile con sentenza del Gup di Milano del 28/12/2018, acquisita agli atti ex art. 238 bis cod.pen., mentre l’analisi dei flussi finanziari incriminati era diretta evincibile dalla documentazione acquisita in atti, dalle schede investigative di natu riepilogativa, dall’analitica esposizione effettuata nel capo A) in relazione alla posizione di NOME, che contiene specifiche indicazioni circa versamenti e prelievi direttamente riguardanti il prevenuto. Deve escludersi, pertanto, la sussistenza della dedotta nullità e pur minima compressione dei diritti di difesa.
9.1 Il secondo motivo è infondato. Il difensore segnala che la Corte territoriale a pag. 54 precisato che il delitto di autoriciclaggio ascritto a COGNOME non può essere ravvisato relazione ai versamenti effettuati sui suoi conti personali, come ritenuto dal primo giudic
segnalando che in tal senso milita, oltre che il tenore della norma incriminatrice, l’espre riferimento contenuto in imputazione a trasferimenti avvenuti in favore di conti correnti itali ed esteri intestati a società a lui riconducibili. Lamenta, pertanto, che -a front ridimensionamento della gravità della condotta- la Corte territoriale ha, comunque, ritenut di non operare alcuna riduzione di pena.
Osserva il Collegio che la rettifica dell’ambito dell’incolpazione effettuata dai giudici d’ap è frutto di una svista. Infatti, è bensì vero che il primo giudice a pag. 50 riporta, attin ai prospetti dell’operante COGNOME, i bonifici effettuati sui conti personali del distinguendoli da quelli effettuati su conti di società a lui riconducibili, ma a pag. 55, al conclude lo scrutinio delle emergenze acquisite, il Tribunale evidenzia testualmente che “… Emerge dunque la pacifica riconducibilità a Crea NOME (oltre che a NOME) delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, le quali…, non solo ricevono negli anni 2015 e 2016 versamenti non giustificati da parte della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma reinvestono tali somme in altre attività finanziarie ed imprenditoriali, con ciò confermando pienamente la sussistenza del reato di riciclaggio in capo a NOME e configurando il reato di autoriciclaggio in ca a Crea Bruno”. Di seguito venivano effettuati pertinenti richiami giurisprudenziali in relazi agli elementi costitutivi dell’illecito contestato.
Il richiamato passaggio motivazionale dà conto del fatto che il primo giudice non ha ricompreso nell’alveo dell’autoriciclaggio i trasferimenti di danaro effettuati sui conti p dell’imputato ma ha pronunziato condanna negli esatti limiti della contestazione elevata con riguardo ai versamenti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Risulta, dunque, ultronea la precisazione della Corte territoriale e infondata la censura difensiva in punto di trattame sanzionatorio.
9.2 Inammissibili per manifesta infondatezza risultano le doglianze in ordine agli aumenti per continuazione in relazione ai capi E) ed F) che non avrebbero tenuto conto del diverso danno erariale cagionato dalle condotte rispetto alle omologhe violazioni giudicate irrevocabilmente Le frazioni di pena irrogate per i reati fiscali a giudizio sono state determinate in mi congrua e appaiono sostenute da adeguata motivazione che ha richiamato la gravità dei singoli reati e la personalità dell’autore mentre alcun vincolo poteva configurarsi in capo giudici territoriali per effetto delle determinazioni assunte nel separato processo in giudi in relazione a fattispecie similari.
9.3 Ad analogo esito deve pervenirsi in relazione alle censure concernenti il diniego dell attenuanti generiche, adeguatamente giustificato con il richiamo all’assenza di elementi di meritevolezza e ai precedenti, plurimi e gravi, che militano a carico del ricorrente mentre circostanze allegate dalla difesa relative alle confische subite e alla detenzione patita n hanno alcuna attitudine a fondare il riconoscimento delle invocate circostanze.
Alla luce delle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 21 Novembre 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente