Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO
nel procedimento a carico di:
NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Trento con ordinanza del 20/6/2023 ha annullato l’ordinanz di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti NOME COGNOME in relazione al reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie di delitti di riciclaggio di somme provento della vendit
tutto il territorio nazionale di cocaina proveniente dal mercato colombiano con il sistema pagamento dopo la vendita, ed altresì in ordine al reato-fine di riciclaggio della somma di eu 265.000,00 consegnata ad un agente sotto copertura, versandola a Trento su conto corrente Da questo indicato. Ad avviso del Tribunale, avendo il COGNOME partecipato al reato presupposto della condotta contestatagli, questa costituirebbe un mero post factum non punibile, per clausola di sussidiarietà di cui all’art. 648 bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento, articolando due motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per aver ritenuto il provvedimento impugnato che la condotta del COGNOME non fosse riconducibile al delitto di riciclaggio, implicitamente perché il denaro stesso consegnato all’agente sotto copertura sarebbe proprio ed esattamente quello dallo stesso guadagnato con i reati in materia di narcotraffico per i quali era indagato dalla Procura di Mil Il pubblico ministero ricorrente cita, invece, a tal proposito, alcune pronunce di questa C secondo cui la mancata individuazione del reato presupposto, comunque desumibile da prove logiche, lungi dall’escludere il delitto di riciclaggio, contribuisca ad affermare la responsab art. 648 bis cod. pen.
2.2. GLYPH Vizio di motivazione, per non aver riconosciuto il Tribunale del riesame l sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di partecipazione all’associazio delinquere ed autoriciclaggio. Sotto quest’ultimo profilo rileva che, a voler ritenere COGNOME avesse partecipato al delitto presupposto, il Tribunale del riesame avrebbe comunque dovuto riconoscere la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio ai sensi dell’ar cod. pen.
Quanto, invece, al profilo associativo, si osserva che le indagini hanno rilevato una strut criminale complessa – descritta anche nell’ordinanza impugnata – dedita all’attività organizzazione del narcotraffico con il sistema delle cessioni a credito, soprattutto Colombia, alla raccolta dei proventi di questo ed al successivo riciclaggio di questi ul L’ordinanza impugnata ha ben descritto i diversi livelli di partecipazione dei sodali, ponendo terzo livello i sodali con ruolo meramente esecutivo, tra i quali i corrieri, ed indicandoli a co disposizione dell’organizzazione, e tuttavia, non riconoscendo la gravità indiziaria per il fine di riciclaggio, in contraddizione con le precedenti affermazioni ha ritenuto cadesse anche gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 416 cod, pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata ha dato conto di una complessa attività di indagine volta a verificare l’ipotesi accusatoria relativa all’esistenza di un’associazione per delinquere final a commettere una serie di delitti di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di sos stupefacenti nel territorio nazionale ed all’estero, nonché di plurimi episodi di rici
transnazionale. Nel valutare le risultanze probatorie, dalle quali è emerso anche il coinvolgimen di un agente undercover e di una persona interposta, nell’ambito di un’attività di indag autorizzata ai sensi dell’art. 9 della I. n. 146 del 16/3/2006, il Tribunale del riesame (all 7 dell’ordinanza impugnata) ha ritenuto “ravvisabile un quadro gravemente indiziario in ordin alla sussistenza oggettiva” del reato associativo, potendosi delineare, sulla base delle risulta investigative, “l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, articolata e gestita sulla un preciso riparto di ruoli tra sodali, anche in senso gerarchico”, volta alla raccolta dei pr del narcotraffico e del riciclaggio del denaro.
In particolare, l’ordinanza ha riconosciuto tre livelli di partecipazione all’attività cr a) il livello superiore, costituito da soggetti con rapporti diretti con gli esponenti de colombiani, e dediti all’organizzazione delle operazioni di raccolta dalle consorterie che gestiv lo spaccio; b) il livello intermedio, costituito dai brokers, incaricati dal livello su organizzare e gestire, a livello nazionale, la raccolta del denaro: tra questi, l’ordinanza ha atto essere stato individuato a livello nazionale il solo coindagato COGNOME NOME; c) il inferiore, costituito da soggetti che ricevevano il denaro dalle consorterie local consegnavano al prelevatore, che agiva quale intermediario locale del broker.
Con riferimento all’episodio di riciclaggio contestato al COGNOMECOGNOME l’ordinanza impugnata h evidenziato che lo stesso risulta aver effettuato una consegna di denaro – in particolare 265.000 euro – all’agente sotto copertura, seguendo il medesimo modus operandi degli altri episodi contestati, atteso che il luogo e l’ora dell’incontro erano stati comunicati dal pre COGNOME all’agente undercover, che si era fatto riconoscere con il token in uso all’organizzazione.
Nonostante ciò, l’ordinanza impugnata non ha riconosciuto la gravità degli indizi in ordine delitto di riciclaggio valorizzando il dato – documentato dalla difesa del ricorrente – cos dalla sottoposizione del COGNOME a misura cautelare carceraria in relazione al reato di cui all 74 d.p.r 309/90, di cui al capo 59), per aver partecipato quale promotore, organizzatore dirigente di un’organizzazione di un’associazione finalizzata al traffico di cocaina, e del reat di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, inerente il narcotraffico di hashish e cocaina commesso in Mi e provincia dal maggio 2020, contestato al capo 60). Ad avviso del Tribunale del riesame, infatt il denaro consegnato dal COGNOME altro non era che il provento della rivendita da parte sua del stupefacente da lui effettuata nell’ambito dell’associazione contestatagli.
Nel riconoscere al COGNOME la qualità di autore del reato presupposto, il provvedimento impugnato ha ritenuto potersi individuare quest’ultimo nella sua tipologia, “da ricondursi a fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, non essendo in ogni caso necessari sua ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali”.
1.1. Giova, però, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel riconoscere che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere no alcun rapporto di “presupposizione”, sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l’art. 648-bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partec al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraver
realizzazione dei reati fine dell’associazione (cfr. Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, Bertol Rv. 223689; Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, COGNOME ed altri, Rv. 232524; da ultimo, Sez 2 , n. 5730 del 20/09/2019, COGNOME, Rv. 278244; così anche Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262758, secondo la quale, nel momento in cui il partecipe di un’associazione per delinquere cd. semplice può concorrere nella commissione del delitto di riciclaggio dei provent derivanti dai reati-scopo della associazione stessa, si finisce con il dimostrare l’assen correlazione tra il delitto associativo – in quanto tale – ed i profitti conseguiti med realizzazione del programma criminoso).
Tali principi, elaborati dalla giurisprudenza in relazione all’associazione per delinqu semplice, non possono che estendersi anche all’associazione finalizzata al traffico di stupefacent non potendo, invece, applicarsi a questa l’opposto principio elaborato dalla sentenza delle Sezion unite secondo cui delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reat riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi il rientrando negli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da at economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo Rv. 259586).
Invero, mentre nell’associazione a delinquere di stampo mafioso è la stessa esistenza della consorteria in sé a produrre ricchezza economica individuale e collettiva, nell’associazio finalizzata al traffico di stupefacenti, così come nell’associazione a delinquere semplice, d effetto di “arricchimento” è certamente inesistente a livello generale, potendosi determinare so in conseguenza della realizzazione dei reati-fine. Le associazioni di stampo mafioso, infat cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose ma anche in numerosi e diversi altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei pro derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche median metodo mafioso, la realizzazione di profitti o vantaggi avvalendosi della forza d’intimidazione vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano: di ta che, si riconosce come il delitto di associazione di tipo mafioso sia autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti (cfr., Se 5730 del 20/09/2019, COGNOME, Rv. 278244; Sez. 6, n. 45643 del 30/10/2009, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 243223; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 242723; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 242665; Sez. 1, n. 1024 del 27/11/2008, COGNOME, Rv. 242512).
Di contro, le associazioni dedite solo al traffico di stupefacenti, così come le associazio delinquere semplici, non sono di per sé produttive di proventi illeciti che, se conseg costituiscono il “frutto” degli eventuali reati-fine: si può, pertanto, affermare che tra il riciclaggio e quello di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non alcun rapporto di “presupposizione”, con conseguente inoperatività della causa di esclusione con cui esordisce l’art. 648-bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato.
1.2. Correttamente, peraltro, l’ordinanza impugnata ha rilevato che non può configurare l’attività delittuosa prevista dall’art.648 bis cod. pen. la condotta prevista da tale norma che sia posta in essere su denaro ricavato dal traffico di stupefacenti svolto del medesimo soggetto, ma a tal riguardo deve riconoscersi il carattere meramente assertivo dell’assunto secondo cui la somma di denaro consegnata dal ricorrente all’agente di copertura costituirebbe proprio “il provento del narcotraffico cui esso stesso aveva partecipato nel suo ruolo di partecipe dell’organizzazione criminale a ciò deputata operante in Milano, concretizzatasi tra l’altro n reato fine posto in essere nel maggio 2020 in Milano e provincia”, e non già il provento degl abituali traffici di stupefacenti realizzati da altri sodali o da componenti altri sodalizi, non l’ordinanza impugnata evidenziato alcun elemento di collegamento, di carattere temporale o di altra natura, tra i due episodi, ed avendo, invece, ben specificato come i soggetti (indicati ” livello inferiore”), che ricevevano il denaro dalle consorterie locali per consegnarlo al prelevat avessero rapporti anche con altre strutture associative dedite al narcotraffico.
2. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l’ufficio ricorrente si duole anche a voler ritenere che il COGNOME avesse partecipato al delitto presupposto, il Tribunale de riesame avrebbe comunque dovuto riconoscere la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggi ai sensi dell’art. 648 ter cod. pen., non avendo l’ordinanza impugnata tratto le dovu conseguenze dai principi giurisprudenziali dalla stessa evocati secondo cui, n tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente al consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in att economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell’intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è ido ostacolare la sua ricerca, l’individuazione dell’origine illecita e il successivo trasferimento. 2 , n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477), atteso che la clausola di non punibilità d cui all’art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. non può certo operare in favore dell’autore de delitto presupposto che, avendo conseguito profitti illeciti in denaro, effettui operazion movimentazione bancaria che ostacolino l’accertamento dell’origine illecita delle somme di denaro impiegate. (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Guido, Rv. 284390).
L’ordinanza impugnata, infatti, dopo aver correttamente richiamato tali principi, non ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al delitto di autoriciclaggio con la generica e sin argomentazione secondo cui “la assoluta mancanza di rapporti ed interessamenti dei corrieri sulle specifiche sorti successive alle consegne (del denaro: n.d.e.), in quanto esecutori operant al livello più basso del tessuto organizzativo creato ed operante nell’ambito di un sofistic sistema volto a far convogliare le masse di denaro di provenienza delittuosa nel circuito d lavorazione dello stesso funzionale ad ostacolare l’identificazione della relativa provenienza”, no consentirebbe di ritenere che gli stessi avessero necessariamente consapevolezza delle operazioni economiche/o finanziarie successive sul denaro che consegnavano, destinato ad essere gestito dopo il loro intervento secondo le istruzioni dei livelli superiori.
Deve rilevarsi, però, che in precedenza (alla pag. 16) la stessa ordinanza impugnata aveva riconosciuto che il ricorrente, “parte del sofisticato meccanismo deputato alla ripulitura” denaro di provenienza delittuosa, nell’incontrarsi per la consegna con soggetto a lui sconosciuto “dovesse essere a conoscenza che di un’operazione funzionale alla ripulitura si dovesse trattare, a non del pagamento diretto della droga”. Si tratta di affermazione che appare in contraddizione con le conclusioni alle quali giunge poi l’ordinanza impugnata, atteso che ai fini del configurazione dell’autoriciclaggio deve ritenersi sufficiente la consapevolezza di contribuire, c il trasferimento del denaro o di altre utilità, ad operazioni volte ad ostacolare concretamen l’identificazione della provenienza delittuosa di tali beni, ma non occorre anche la consapevolezza delle specifiche modalità con le quali verranno poi realizzate le operazioni successive volte a medesimo fine.
Del tutto inidonea a rendere conto delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento impugnato, infine, è la sintetica affermazione che conclude quest’ultimo con l’affermazione secondo cui, in conseguenza del venir meno dell’ipotizzato “concorso dell’indagato nel delitto presupposto del riciclaggio”, verrebbe meno “anche la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all’associazione” contestatagli, affermazione, peraltro insanabile contraddizione con la precedente descrizione di un’organizzazione stabile, ben strutturata e connotata da una precisa ripartizione di ruoli tra i sodali, e con l’attribuzione qualità di intranei ora ai corrieri del sodalizio, ora specificamente allo stesso COGNOME.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio che rivaluti la sussistenza della gravità degli indizi di colpevolezza del ricorr in relazione alle diverse figure di reato di cui sopracolmandole lacune e le aporie motivazional dinanzi indicate alla luce dei principi di diritto ricordati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento competente ai sensi dell’art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente