Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40257 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 giugno 2025, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per intervenuta prescrizione del reato di cui di cui al capo G) – detenzione abusiva di armi comuni da sparo, segnatamente di tre fucili da caccia e 237 cartucce – ha revocato la pena accessoria dell’interdizione legale, confermando nel resto la sentenza di condanna del Tribunale per i reati di furto aggravato di due motocicli (capi A-B-C, come riqualificati già in primo grado), ricettazione (capo D) e riciclaggio (capi E ed F).
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione al reato di cui all’art. 17 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, riferito all’art. 38 del medesimo Testo unico. In luogo della dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo G), la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione. Come dedotto in appello, in primo grado non era stata in alcun modo provata né la relazione stabile del ricorrente con l’arma, né l’autonoma disponibilità della stessa; in quella sede, l’odierno ricorrente insisteva su fonti di prova, non adeguatamente valutate dal giudice, e, segnatamente, sulla testimonianza della convivente dell’imputato e su atti comprovanti la controversia civilistica col fratello, che era l’unico ad abitare la casa ereditata dal genitore e che impediva al COGNOME di accedervi. Rispetto alle deduzioni difensive, si rivela insufficiente quanto indicato dalla Corte distrettuale a proposito del mero possesso, da parte del ricorrente, delle chiavi dell’abitazione del defunto padre, in cui era riposta l’arma.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di furto, aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, nn. 2 e 7 cod. pen., di cui al capo A).
Osserva la difesa che l’identificazione dell’imputato, quale autore del furto dei veicoli indicati al capo a), sarebbe stata compiuta esclusivamente con riferimento alla targa del veicolo TARGA_VEICOLO, a lui intestato, rilevata dal COGNOME, vittima del furto; tuttavia, la vittima, oltre a non aver potuto materialmente vedere il ricorrente, in quanto quest’ultinno indossava un casco, ha indicato un’età anagrafica dell’aggressore del tutto incompatibile con quella del COGNOME. Inoltre, la circostanza aggravante della violenza sulle cose è stata illogicamente ritenuta,
posto che alcun danno visibile è stato riscontrato sui motocicli rubati né mai sono stati effettuati rilievi tecnici al fine di verificare l’effettiva forzatura su sottratti. Si chiedeva pertanto l’assoluzione ex art. 530, comma 2, del codice di rito o, in subordine, la derubricazione dell’ascritto reato in quello di furto non aggravato.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di furto, aggravati ai sensi dell’articolo 625, primo comma, nn. 2 e 7 cod. peri., di cui ai capi B) e C). Sebbene l’imputato abbia ammesso la propria responsabilità per i due furti, come ricordato anche dalla Corte d’appello, non è stata provata l’effettiva sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen. S’invoca, pertanto, la derubricazione dell’ascritto reato in quello di furto non aggravato.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione, di cui al capo D), avendo la Corte distrettuale reso un giudizio meramente presuntivo circa l’illecita provenienza dei beni. Non è stato considerato, inoltre, che i pezzi di motore, nonché i motori stessi, non necessitano di particolari formalità per il trasferimento di proprietà. S’invoca la derubricazione dell’ascritto delitto nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di riciclaggio, non avendo i giudici d’appello indicato alcuna operazione negoziale o modifica materiale idonee a ostacolare l’identificazione dei beni. La responsabilità per l’ascritto delitto di riciclaggio è stat affermata sulla base della mera presenza di blocchi di motore rubati, montati su veicoli di proprietà dell’imputato; alcuna motivazione è stata resa in tema di modalità di acquisizione dei beni o di condotte concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
2.6. Il sesto motivo lamenta la mancata dichiarazione di estinzione dei reati di cui ai capi B), C), D) della rubrica, per intervenuta prescrizione. Con motivazione carente, la Corte d’appello ha disatteso l’invocata causa di estinzione, limitandosi a osservare come la ritenuta recidiva, di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., comporti un notevole allungamento determini di prescrizione, senza indicare né la data di commissione dei reati contestati e senza riguardo alcuno per il principio secondo cui «in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell’individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale» (cfr. Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo
aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi).
L’udienza si è svolta con trattazione orale del ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, mentre la difesa, AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con apprezzamento scevro dai dedotti vizi, la Corte territoriale ha disatteso le doglianze proposte in appello, evidenziandone la inidoneità a configurare una base probatoria favorevole all’imputato; in particolare, la motivazione ha evidenziato:
che le armi erano pervenute, iure hereditatis, all’imputato (v. già Sez. 1, n. 5292 del 24/03/1998, Migliacci, Rv. 210569 – 01, per il principio – correttamente individuato, nel caso in esame, già dal giudice di primo grado – secondo cui «è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell’ipotesi in cui il soggett ometta di denunciare l’arma di cui sia venuto in possesso “jure successionis”, a nulla rilevando che il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia
e l’arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo»; in seguito, tra le altre, v. Sez. 6, n. 22413 del 13/05/2008, COGNOME, Rv. 240360 – 01, secondo cui «risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per morte del precedente detentore, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di pubblica sicurezza a nulla rilevando la mancata accettazione dell’eredità»; Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 278899 – 01, in cui si afferma che «in caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un’arma alla competente autorità, grava sull’erede l’obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l’accettazione dell’eredità sia avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del “de cuius” e quello dell’erede»);
2) che l’imputato possedeva le chiavi dell’abitazione.
Diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, che insiste sulla mancata prova della detenzione dell’arma (posto che – in tesi difensiva – egli non abitava nella casa, ereditata dal padre, in cui si trovavano i fucili, alla quale peraltro non poteva avere accesso perché il fratello, a lui ostile, gli impediva di fare ingresso), i giudici di merito hanno, dunque, correttamente individuato il principio di diritto relativo all’obbligo di denuncia che, ex art. 697 cod. pen., gravava sul ricorrente, in quanto co-erede del possessore delle armi e delle munizioni in parola, applicandolo correttamente al caso in scrutinio.
Il motivo è, pertanto, inammissibile anche in quanto aspecifico, per mancato confronto con le dirimenti argomentazioni proposte dai giudici di merito, con cui il ricorrente non si è confrontato né in sede d’appello, né in questa sede.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto versato in fatto e meramente reiterativo di doglianze già disattese dal giudice d’appello, con motivazione esente dai vizi indicati.
In particolare, le doglianze circa la identificazione – asseritannente lacunosa del ricorrente quale responsabile del furto sono state adeguatamente disarticolate, avendo i giudici di merito ritenuto la responsabilità per il reato di furto comprovata: 1) dalle dichiarazioni del testimone oculare COGNOME, che assisteva alla sottrazione e rilevava il numero di targa del motoveicolo, risultato intestato all’imputato, col quale il ricorrente giungeva sul luogo del delitto;
2) dal rinvenimento di detto motoveicolo nella disponibilità del COGNOME in sede di perquisizione.
Inoltre, dacché il ricorrente lamenta vizio di motivazione anche in relazione a un presunto travisamento della prova, gioverà ricordare che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777 – 01).
Tale evenienza non ricorre nel caso di specie, posto che la censura oggetto del presente ricorso è stata già esaminata in entrambi i gradi di giudizio.
Quanto all’invocata derubricazione, essa è, del pari, manifestamente infondata.
I giudici di merito hanno chiarito, infatti, che la ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, con riferimento al delitto sub capo a), è consistita nella forzatura del bloccasterzo, che, sotto il profilo funzionale, è evidentemente uno strumento posto protezione della res sottratta (cfr. Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Ronnanelli, Rv. 283971 – 01).
Tanto puntualizzato, appare chiara la conformità della decisione impugnata ai consolidati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante in parola sussiste ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, faccia uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo imnnutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271889 – 01; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258725 – 01); ed è stato anche rimarcato come la predetta aggravante sussista anche qualora l’energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla “res” oggetto dell’azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze sù di esso (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272705 – 01; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 262547 – 01; Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271889 – 01).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, per mancato confronto con la motivazione della gravata sentenza, dove è ricordato, con riferimento ai fatti contestati ai capi B) e C) della rubrica, come l’imputato abbia ammesso di aver compiuto i furti. È pertanto destituita di qualsivoglia fondamento la censura, nella parte in cui s’invoca l’assoluzione ex art. 530, comma 2, del codice di rito. Quanto alla richiesta di derubricazione degli ascritti reati in quelli di furto non aggravato, invocata in subordine alla richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, del codice di rito, l’eccezione è inammissibile per manifesta infondatezza, alla luce dei medesimi rilievi espressi retro, sub 1.2.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile, perché, oltre a essere versato in fatto, appare fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli
già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; sicché il motivo deve considerarsi aspecifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tre le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Invero, in motivazione è stata evidenziata la mancata idoneità delle spiegazioni addotte dall’imputato per giustificare la provenienza dei beni, oltre all’ingente quantità di beni e pezzi di ricambio (tra cui centraline e regolatori per mofoveicoli, kit per blocchi d’accensione, caschi, etc.) rinvenuti nel box appartenente all’imputato.
Invero, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova sufficiente della conoscenza dell’illecita provenienza, come precipuamente rimarcato dal giudice d’appello (cfr., ex plur., Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 – 01).
1.5. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, in quanto aspecifico, atteso il mancato confronto con la motivazione della gravata sentenza, dove è ricordato: -con riferimento al fatto di cui al capo E) della rubrica, che il blocco-motore del veicolo Triumph, di proprietà dell’imputato, apparteneva a un motoveicolo, di cui
era stato denunciato il furto;
-con riferimento al fatto di cui al capo F) della rubrica, che il motore montato sul veicolo “Kymco” del COGNOME proveniva da un bene di cui era stato, del pari, denunciato il furto.
Orbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l’accertamento della provenienza del bene» (così, Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 – 01, in riferimento a una fattispecie relativa alla sostituzione della targa di un motociclo).
Le dedotte eccezioni non dispiegano, pertanto, alcuna efficacia disarticolante la tenuta della motivazione, là dove ritengono che il “mero montaggio” non sia “sufficiente a configurare il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. in assenza di un quid pluris rispetto alla ricezione” (p. 6 del ricorso, dove si cita, in maniera inconferente, un precedente di questa sezione in tema di confisca ex art. 648quater, cod. pen.: Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 – 02, secondo cui costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reinnpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni
materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini de regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali»: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).
1.6. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto palesemente in contrasto con il consolidato principio secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso, la recidiva assume rilievo sol che sia stata riconosciuta (cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01, che, in motivazione, ha precisato che « la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l’abbia vista subvalente; l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione. E poiché l’art. 161 cod. pen. richiama talune ipotesi di recidiva coordinando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito secondo quanto previsto dall’art. 157 cod. pen., resta confermato che anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta»; tale conclusione è ripresa, sempre in motivazione, da Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 – 01, al punto 5.5. del Considerato in diritto).
Nel caso in scrutinio, dal capo d’imputazione risulta che “i fatti accertati sono del 5 aprile 2013. Con recidiva specifica e reiterata”. Il giudice di primo grado ha ritenuto la contestata recidiva, bilanciandola, in regime d’equivalenza, con l’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen., ciò che la Corte d’appello ha confermato. La sentenza impugnata è del 6 giugno 2025.
Ora, i delitti di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., di cui ai capi B) e C) della rubrica, si prescriveranno – al netto di eventuali intervenute sospensioni dei termini – solo in data 15/01/2041, in ragione della complessiva durata della prescrizione pari, per detti titoli di reato, ad anni ventisette, mesi nove e giorni dieci; mentre, il reato di ricettazione di cui al capo D), si prescriverà – anche qui, al netto di eventuali sospensioni intervenute – solo in data 25/06/2035, in ragione della complessiva durata della prescrizione pari, per detto titolo di reato, ad anni ventidue, mesi due e giorni venti.
Alla pronuncia d’inammissibilità, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025
Il consigliere estensore
Il presidente