Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Velletri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 26 gennaio 2024 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 3 Marzo 2021 dal Tribunale di Latina, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine alle diverse condotte di ricettazione e riciclaggio a l ascritte ed, esclusa la ritenuta recidiva, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta.
2.Avverso detta sentenza con ricorso l’imputato deduce:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte ha omesso di valu la specifica censura avanzata con il gravame con cui si invocava la riqualificazion condotta di riciclaggio, contestata al capo F della rubrica, come delitto di ricett La Corte infatti ha ritenuto responsabile l’imputato in forza dell’esistenza del di locazione del capannone artigianale che insisteva di fronte al piazzale su cui rinvenuto il rimorchio Bertoja 330 riverniciato e manomesso; a COGNOME è attribuita la disponibilità del rimorchio, in quanto conduttore e detentore qualif capannone, senza considerare che, in forza di alcune clausole contrattuali, l avevano convenuto di escludere dalla locazione le pertinenze del capannone artigia e in particolare il piazzale, che risultava in uso ad altri soggetti estranei Inoltre la Corte non ha considerato che NOME, la quale aveva assunto la di indagata nello stesso procedimento, perché sul piazzale antistante la sua abi erano stati rinvenuti alcuni mezzi di provenienza illecita, ha riferito di non a visto COGNOME accedere al capannone con uno dei mezzi sequestrati. La difesa ribadisce che il reato di ricettazione ricorre anche quando si ha la disp di un veicolo già oggetto di operazioni di manomissione del numero di telaio sostituzione della targa, ma manchi la prova che tali alterazioni siano riconduci
persona dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso motivazi corretta e immune dai vizi dedotti, osservando che COGNOME conduceva in locaz non solo il capannone ma anche il piazzale, come precisato nella premessa del contr e che per accedere al piazzale era necessario superare un cancello le cui chiavi nella disponibilità dell’imputato, il quale, pertanto, ne era, comunque, di fat detentore.
La sentenza ha evidenziato che il rimorchio Bertoja era stato riverniciato e il num matricola era stato ripunzonato, risultando oggetto di attività di riciclaggio; B non ha reso alcuna indicazione in ordine alla provenienza del mezzo, mentre all’in del capannone sono stati rinvenuti tutti gli strumenti di lavoro necessari per dette alterazioni, sicché la Corte ne ha logicamente desunto che COGNOME ha rea l’attività di rimozione e manomissione dei dati identificativi del rimorchio.
Trattasi di argomentazione non manifestamente illogica e congrua rispetto emergenze processuali.
4.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ch ritiene congruo liquidare in euro 3000 in relazione al grado di colpa nella present della impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 23 ottobre 2024.