Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22255 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso quanto al primo motivo e per
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AGIRA il 31/03/1956 avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’inammissibilità del ricorso, nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale etneo aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei delitti di riciclaggio e falso per soppressione relativamente a due ciclomotori e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, applicata la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con la conseguente interdizione temporanea dai pubblici uffici;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in punto di intervenuta prescrizione del delitto di cui agli artt. 490, 477 e 482 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha errato – ed ha del tutto omesso di motivare sul punto – non considerando la richiesta del PG che aveva sollecitato la declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi b) e d) che, al momento della sentenza d’appello, erano ormai abbondantemente prescritti;
2.2 contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione con riguardo alle doglianze difensive contenute nell’atto di appello: segnala che la motivazione della sentenza Ł manifestamente illogica avendo dato per dimostrato l’elemento soggettivo del reato senza esplicitare il percorso logico con cui la Corte Ł pervenuta a tale affermazione; aggiunge che la motivazione dei giudici di merito Ł sganciata dalle risultanze istruttorie avendo attribuito all’imputato la disponibilità dei due motocicli che erano stati sequestrati a sØguito di un controllo stradale con alla guida soggetti diversi dall’imputato; segnala come sia del tutto carente la motivazione in punto di responsabilità dell’imputato quanto alle condotte di alterazione dei beni di provenienza delittuosa atteso che la loro mera detenzione non integra il delitto di riciclaggio;
2.3 erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle doglianze difensive: rileva l’illogicità della motivazione con cui la Corte
R.G.N. 7968/2025
d’appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e che si risolve in uno sterile richiamo alle precedenti condanne subite;
2.4 mancanza della motivazione rispetto alla richiesta di riqualificazione dei fatti di riciclaggio in ricettazione: osserva che la Corte d’appello, con motivazione sostanzialmente carente, ha respinto la richiesta di riqualificare i fatti in termini di come ricettazione;
2.5 violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen.; carenza di motivazione in merito alla pena irrogata: segnala il carattere meramente assertivo della motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, senza dar conto delle ragioni della propria decisione.
La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso quanto al primo motivo e l’inammissibilità nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente al primo motivo; inammissibile nel resto perchØ articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
1. Il primo motivo, come accennato, Ł fondato.
L’imputazione reca la data di accertamento del reato (in ipotesi ed anzi ragionevolmente successiva rispetto a quella di commissione delle condotte di ricezione dei motocicli con relativa sostituzione delle targhe e soppressione di quelle originarie) in quella del 28/06/2016: ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione Ł pari a sette anni e mezzo cui vanno aggiunti 99 giorni di sospensione del suo decorso legati al rinvio disposto, in appello, dall’udienza del 20/03/2024 a quella del 27/06/2024, a causa dell’adesione del difensore alla iniziativa di astensione dalla partecipazione alle udienze; pur tenendo conto del suddetto periodo di sospensione, pertanto, si deve prendere atto che i reati di falso per soppressione erano prescritti già in data antecedente la sentenza d’appello.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa (al netto della riduzione per il rito abbreviato) stabilita in aumento rispetto al piø grave delitto di riciclaggio.
Il secondo ed il quarto motivo del ricorso sono formulati con la prospettazione di censure non consentite in questa sede perchØ estranee al perimetro delineato dall’art. 606 cod. proc. pen..
In entrambi i casi, infatti, la difesa ha denunziato il vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata sia sotto il profilo della responsabilità che sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto.
2.1 E’ dunque opportuno ricordare che il sindacato del giudicedi legittimità deve essere mirato averificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisioneadottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perchØ sorretta, nei suoi puntiessenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delleregole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente dainsormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logichetra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile”con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrentenei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata oradicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 4.7.2017, COGNOME; Sez. 1, n. 41738 del 10.10.2011 n. 41.738,COGNOME; Sez. 6, n. 108ì951 del 15.3.2006, COGNOME), sicchØ non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle
che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
Non Ł pertanto consentito, in questa sede, formulare doglianze che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure, in ipotesi, anch’essa logica, dei dati processuali o percorrere una diversa ricostruzione storica dei fatti ovvero formulare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217;Sez. 6, n. 5465del04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204del07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369del16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
2.2 Tanto premesso, rileva il collegio che il secondo motivo del ricorso, oltre a sollecitare una rivisitazione delle emergenze istruttorie, Ł al contempo generico perchØ non tiene conto della motivazione che ha consentito ai giudici di merito di ricondurre la disponibilità dei due motocicli all’odierno ricorrente: Ł vero, infatti, che il ricorrente non era stato colto alla guida dei mezzi che erano condotti da due dipendenti della ditta intestata alla moglie del COGNOME il quale, tuttavia, aveva riferito di averli lui acquistati ‘… da persona di cui non sapeva riferire l’identità’ (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) e che, dopo aver piø volte rinviato il promesso passaggio di proprietà, era sparita.
In definitiva, i giudici di merito, con apprezzamento non censurabile in questa sede, hanno valorizzato il dato secondo cui il COGNOME, nell’ammettere di essere venuto in possesso dei mezzi, non era stato in grado di fornire elementi idonei a giustificarne la provenienza, con ciò fornendo un elemento indiziario univoco sulla consapevolezza della loro origine delittuosa (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276666 – 01 in cui la Corte, mutuando da quanto piø volte ribadito in materia di ricettazione, ha spiegato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuosa).
Nessun dubbio, inoltre, sulla idoneità, ad integrare il delitto di riciclaggio, della sostituzione della targa del veicolo o del mezzo di provenienza delittuosa(cfr., sul punto, tra le molte, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271553 – 01); la Corte d’appello ha congruamente motivato in merito alla attribuibilità della condotta all’odierno ricorrente facendo leva sul rilievo secondo cui il COGNOME, quale acquirente dei due mezzi, era nel contempo l’unica persona interessata a sostituirne le targhe impedendo o rendendo difficoltosa l’identificazione della loro provenienza furtiva; ed Ł proprio la identità delle targhe apposte sui due motocicli che impedisce di ipotizzare che
egli avesse proceduto ad acquistarli già muniti delle targhe ‘nuove’.
2.3 Il terzo ed il quinto motivo sono manifestamente infondati.
Quanto ai rilievi difensivi concernenti il trattamento sanzionatorio, Ł appena il caso di ribadire che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l’aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243);
E’ inoltre assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga piø vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto piø si attenua quanto piø la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464).
Per contro, quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., ancora, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, COGNOME, 207497).
Si Ł, inoltre, ritenuto che l’impegno motivazionale debba considerare, quale parametro di riferimento, la media edittale, nel senso che, qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
Diversamente, l’irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conf., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932).
A maggior ragione, l’irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356).
Tanto premesso, va rilevato come, nel caso in esame, la Corte d’appello (cfr., pag. 3 della sentenza in verifica) abbia dato conto del fatto che il Tribunale aveva applicato, per il delitto di riciclaggio, il minimo edittale della pena detentiva che ha confermato non avendo perciò alcuna necessità di motivare questa sua decisione.
Del tutto esaustiva ed incensurabile, inoltre, Ł la motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla gravità dei fatti e sull’esistenza di precedenti penali a carico del COGNOME (cfr., ivi); Ł vero che la difesa, con l’atto d’appello, aveva svolto alcune considerazioni sulle medesime motivazioni che avevano sorretto la
medesima decisione adottata dal GUP e, tuttavia, va ribadito che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante Ł soddisfatto anche con il mero riferimento all’assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (cfr., Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 266460 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub b) e d) perchŁ estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione e 600,00 euro di multa, determinando la pena finale in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 09/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME