Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35182 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35182  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Mesagne il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Lecce dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ad una serie di reati in contestazione all’imputato perchØ estinti per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione ai reati di concorso in riciclaggio (artt. 110, 648- bis cod. pen.) di un’autovettura di provenienza furtiva (capo A della rubrica delle imputazioni) e di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di documentazione relativa ad autoveicoli sempre di provenienza furtiva (capo B), reati rispettivamente risalenti a date antecedenti e prossime al 7 marzo 2016 ed al 26 ottobre 2015.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. per errata affermazione della responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui al capo A e, in subordine, per omessa derubricazione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., non essendo provato che fu l’imputato a compire sul veicolo le attività finalizzate ad ostacolare la provenienza del bene. Se si volesse sostenere che l’imputato era comunque a conoscenza della provenienza illecita del bene al piø lo stesso potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di ricettazione dell’autovettura oggetto di clonazione. Difetterebbe, in ogni caso, la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio;
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. per errata esclusione della fattispecie attenuata di cui al comma 4 dell’art. 648-bis cod. pen. trattandosi di bene provento di delitto (il furto) per il quale non vi sarebbe prova della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli
Ord. n. sez. 14371/2025
artt. 192 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost. e 81, 114 e 133 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio: si duole parte ricorrente del mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 114, comma 1, cod. pen. essendo emerso che il COGNOME non si era occupato delle operazioni di clonazione del veicolo ma solo della vendita dello stesso e segnala che la condotta di ricettazione di cui al capo B rientrerebbe nel già contestato reato di riciclaggio con la conseguenza dell’assorbimento in quest’ultimo reato.
Rilevato che , con riguardo ai primi due motivi di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, la Corte di appello risulta avere debitamente spiegato il ruolo attivo del COGNOME nella complessiva attività di riciclaggio, nonchØ correttamente evidenziato l’impossibilità di ricondurre la fattispecie di riciclaggio al disposto del comma 4 dell’art. 648-bis cod. pen. atteso che Ł emerso dalla denuncia che il veicolo successivamente oggetto delle operazioni descritte nel capo di imputazione finalizzate ad ostacolarne l’illecita provenienza fu sottratto mentre era parcheggiato nella pubblica via e chiuso a chiave (la difesa al riguardo ha richiamato il contenuto di un verbale di sommarie informazioni della persona ma non ha allegato il verbale di denuncia di furto);
che i motivi di ricorso che contestano la correttezza delle argomentazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato con riguardo al reato di cui al capo A prospettano una inammissibile diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati;
Considerato poi che con riguardo al terzo motivo di ricorso la Corte di appello, con motivazione congrua, logica e rispondente a principi di diritto che regolano le materie, ha spiegato le ragioni per le quali non può essere riconosciuta all’imputato l’attenuante di cui all’art. 114, comma 1, cod. pen., nØ può essere riconosciuto l’assorbimento della condotta di cui al capo B della rubrica delle imputazioni in quello di riciclaggio di cui al capo A.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME