Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40072 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (cui 01pjobx) nato a (CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi degli AVV_NOTAIO
NOME e NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME con le quali lo stesso ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 611, comm i 1 e 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione, con due distinti atti, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 17/06/2025 che, decidendo sull’appello dell’imputato e del pubblico ministero, ha assolto il ricorrente dal reato di autoriciclaggio di cui al capo B) perché il fatto non sussiste e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di riciclaggio di cui al capo C), unificato dal vincolo della continuazione con quello di cui al l’art. 166, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 58/1998 contestato al capo A ), rideterminando la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, per comodità espositiva e ai sensi dell’art. 176 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nel prosieguo della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno rigettati.
Ricorso dell’AVV_NOTAIO .
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 166, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 58/98 per erronea qualificazione delle valute virtuali come ‘prodotti finanziari’. Al riguardo, si rappresenta come l’attività svolta dal ricorrente -consistente in un servizio di ‘compro/vendo USDT/criptovaluta in modo decentralizzato’, ossia in un’attività di cambio tra valuta avente corso legale (contanti) e valuta virtuale e viceversa – non fosse assimilabile all a nozione di ‘prodotto finanziario’ e di ‘strumento finanziario’ contenuta nel TUF, la quale presuppone un’aspettativa di rendimento legata ad un impiego di capitale. La circostanza che la valuta virtuale, per sua natura primariamente mezzo di scambio (e strumento di pagamento), fosse utilizzata anche per finalità di investimento non la trasforma tout court in un prodotto finanziario, né ogni operazione di cambio in un servizio di investimento. Nessuna proposta di investimento finanziario era stata effettuata dal ricorrente, essendosi egli limitato a svolgere l’attività di un mero exchanger RP2.
Il motivo è manifestamente infondato. La censura, infatti, non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito ove si sottolinea che la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di
valutare se aderire o meno all’iniziativa, proponendosi l’imputato quale acquirente e gestore per conto di anonimi fornitori di portafogli di moneta virtuale. Peraltro, le stesse modalità che seguivano gli ordini ricevuti, puntualmente indicate alle pagine 6-8 della sentenza di primo grado, dimostr ano un’attività di reinvestimento della provvista ricevuta da parte dell’imputato, a volte anche consistente i n moneta virtuale. Trattasi, pertanto, di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166, comma 1, lett. c) TUF, per come sancito da questa Corte (Sez. 2, n. 26807 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 279590 -01; Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 284124 -01; Sez. 3, n. 1760 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 37767 del 17/05/2023, COGNOME, non mass.).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’assenza di una motivazione rafforzata in ragione della riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo C ) della rubrica. Si lamenta che la Corte di merito abbia operato una mera rilettura in chiave colpevolista del medesimo compendio probatorio, senza mai dimostrare la manifesta illogicità del percorso argomentativo alla stregua del quale il G iudice dell’udienza preliminare era pervenuto al prosciogliment o dell’imputato.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il proscioglimento dell’imputato si fonda su due argomenti: non vi è prova che alla disponibilità manifestata a riciclare denaro di provenienza delittuosa -e ricavata dal contenuto di tre intercettazioni -si sia poi dato seguito; la misura elevata delle commissioni pagate dai clienti può ricondursi anche alla causale di garantirsi l’anonimato e l’assenza di controlli, anche al fine di evadere i relativi obblighi fiscali.
La sentenza impugnata ha, invece, ritenuto che la misura elevata della commissione fosse anche una chiara manifestazione della illecita provenienza del denaro investito, valorizzando ulteriori elementi di fatto che non hanno formato oggetto del diretto apprezzamento del Giudice per le indagini preliminari, richiamando la qualità per lo più di cittadini extracomunitari, di nazionalità cinese, di coloro che effettuavano gli investimenti quale indizio di sottrazione al pagamento di redditi conseguiti in Italia, unitamente alla natura ingente dei versamenti in contanti del tutto compatibili con la sussistenza di illeciti tributari di rilevanza penale, nonché l’esistenza di un numero non es iguo di transazioni da un utente raggiungibile ad un link ove viene pubblicizzata la vendita di sostanza stupefacente.
Non si è, pertanto, al cospetto, per come denunciato col ricorso, di un ribaltamento che si fonda su una mera sostituzione a parte del giudice di appello del deliberato del primo giudice, bensì di un percorso motivazionale che si è fatto
carico di saggiare la tenuta logico giuridica dei due argomenti spesi dal Giudice per l’udienza preliminare a sostegno del proscioglimento, disattendendoli non in forza di notazioni critiche di dissenso, bensì sulla scorta di altri elementi indiziari che hanno conferito all ‘ipotesi accusatoria una forza persuasiva superiore, in grado di conferire al decisum maggiore solidità, in ossequio agli insegnamenti della Corte di legittimità espressi anche a Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229 -01). E le conclusioni che in diritto ne ha tratto la Corte territoriale in termini di configurabilità del delitto di riciclaggio non si prestano a rilievi in sede di legittimità, alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui è sufficiente che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo del riciclaggio, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, senza che debba ritenersene necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (cfr. Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 -01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, COGNOME, Rv. 282433 -02. Secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 -01, d’altronde, all’accertamento del delitto presupposto può pervenirsi anche attraverso prove logiche; sul rilievo da attribuirsi alla movimentazione e disponibilità di ingenti somme di denaro, v. Sez. 2, n. 31835 del 02/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 29956 del 30/04/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31669 del 11/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 19701 del 21/0272025, Sansone, non mass.).
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell’art. 648 -bis cod. pen.
Quanto al profilo oggettivo del reato, si lamenta la mancata individuazione del delitto presupposto che la Corte di merito aveva fondato su meri indizi (commissioni elevate, contatti con pregiudicati) e senza escludere in modo motivato l’ipotesi alternativa e plausibile dell’evasione fiscale (la stessa Corte aveva ammesso che le somme potessero essere ricondotte ad evasione) che costituisce reato solo al ricorrere di determinate soglie di punibilità.
Quanto al profilo soggettivo, si richiama l’assunto del Gi udice per le indagini preliminari secondo cui la condotta dell’imputato era compatibile con la finalità di evasione fiscale che non implica necessariamente la consapevolezza di maneggiare proventi di reati più gravi. Inoltre, si rappresenta come dall’istruttoria fossero emersi elementi incompatibili con i l dolo (il riferimento è all’intenzione dell’imputato di voler regolarizzare la propria attività), anche eventuale e, soprattutto, l’assenza di volontà di ostacolare l’accertamento dell’origine illecita dei proventi oggetto di conferimento.
Il motivo non è fondato.
Richiamato quanto sopra osservato in ordine all’elemento oggettivo del reato, anche la censura svolta in ordine all’elemento soggettivo risulta infondata, in
quanto il profilo del dolo, quantomeno eventuale, si ricava appieno dal contenuto delle intercettazioni da cui risulta la fattiva disponibilità dell’imputato a ricevere flussi di denaro provento di delitti (la sentenza impugnata precisa che l’imputato si era anche offerto di svolgere attività di investimento dei proventi dello spaccio delle piazze romane) , nell’ambito di un meccanismo che, proprio in ragione delle sue modalità operative (reinvestimento su account di somme ingenti ricevute per lo più in contanti da soggetti sconosciuti e non identificati, omettendosi di ottemperare agli obblighi identificativi dei clienti e dei fondi prescritti dalla normativa antiriciclaggio), si presta a rendere maggiormente difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa delle provviste conferite.
2. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. La censura attiene all’omessa considerazione degli elementi favorevoli all’imputato pure emersi nel processo che la difesa passa in rassegna nel motivo di ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha motivatamente disatteso il rilievo circostanziale che dovrebbe riconoscersi alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del giudizio di primo grado condividendo il giudizio espresso dal primo giudice che ne aveva sottolineato la tardività e l’assenza di spontaneità; analoghe considerazioni sono state svolte riguardo allo scritto difensivo depositato in appello, di cui si dà anche atto nel riepilogo della vicenda processuale. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di operare un’effettiva analisi del contenuto, ma non lo riproduce nel ricorso, né allega i relativi atti. Ciò determina la genericità della censura.
Parimenti può affermarsi riguardo al comportamento processuale, non declinandosi gli specifici elementi di apprezzamento positivo in cui si sarebbe tradotto.
Quanto, infine, agli altri elementi indicati nel ricorso che la Corte di merito non avrebbe esaminato -costituiti dalla condizione di incensurato per reati specifici e al tentativo di ottenere una licenza che sarebbe espressivo di un intento positivo di cambiamento di vita -la lettura dell’atto di appello consente di escludere che tali indici fossero stati specificamente evocati a sostegno della richiesta di concessione delle attenuanti generiche (v. pagg. 9 e 10 dell’impugnazione). Né risulta allegato ch e tali elementi vennero indicati a verbale di udienza. Con conseguente inammissibilità del motivo in quanto non sottoposto previamente alla Corte d’appello e volto a sollecitare direttamente alla Corte di legittimità un giudizio spettante al giudice del merito.
Infine, quanto alle ricadute favorevoli che dovrebbero farsi derivare dall’assoluzione dal reato di cui al capo B) di autoriciclaggio, va richiamato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 -01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01). E, al riguardo, la sentenza impugnata risulta corredata da congrua motivazione essendosi richiamati plurimi indici di disvalore idonei a fondare il diniego attinenti tanto alla gravità dei reati per cui è intervenuta condanna che alla pericolosità sociale dell’imputato (v. pag. 10).
2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 648 -quater cod. pen. , stante l’erronea qualificazione della criptovaluta confiscata come prodotto del reato. Ad avviso della difesa la somma presente sull’account Binance non può essere considerata ‘prodotto’ del riciclaggio, essa rappresentando il capitale affidato dai clienti per gli investimenti e non il vantaggio economico conseguito dall’imputato.
Il motivo non è fondato.
La confisca attiene alla criptovaluta giacente per un controvalore di $ 567.000,00. Di conseguenza, correttamente -e su ciò conviene anche la difesa -se ne è escluso il rilievo quale profitto del reato, dovendosi questo individuare nell’aggio che il rico rrente traeva per sé dal compimento delle operazioni fraudolente. Correttamente, però, tale valuta virtuale è stata ricondotta dai giudici di merito alla nozione di prodotto del reato, in quanto se il denaro contante conferito è l’oggetto materiale della c ondotta, la criptovaluta ne rappresenta il bene sostitutivo e, dunque, il risultato dell’operazioni di riciclaggio. La lecita vestizione delle somme o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando da una condotta positiva di sostituzione costituisce, infatti, il risultato empirico dell’attività delittuosa. Proprio in forza di tale variegata condotta le risorse di provenienza delittuosa, pur essendo legate da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono una diversa veste giuridica e naturalistica, in quanto dotate -a seguito dell’operata trasformazione -di una loro autonoma individualità sia per causa che per effetto. Si assiste, dunque, ad un fenomeno di ‘autonomizzazione’ di quella che da un punto di vista economico potrebbe qualificarsi come la provvista del nuovo illecito trasformativo, non soltanto della res in quanto tale, ma anche della sua stessa destinazione funzionale (in termini, Sez. 2, n. 1309 del 07/12/2023, dep. 2024, in motivazione; Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, B., Rv. 286323 -02).
2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
La censura attiene alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso all’imputato su sentenza del Tribunale di Roma del 3 marzo 2023. Trattandosi di un beneficio concesso in un diverso procedimento la revoca era precluso alla Corte di merito procedere, in vece del giudice dell’esecuzione, alla revoca.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della sentenza impugnata risulta che si tratta di revoca disposta ex lege ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen. In tal caso, infatti, la revoca ha natura dichiarativa e presuppone il rilievo di natura constatativa della verificazione delle cause risolutive del beneficio stabilite per legge e il cui effetto si è già prodotto prima ancora della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Si è, quindi, fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità alla stregua del quale non contravviene al divieto della ” reformatio in peius ” il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell’art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ” ope legis ” e presuppongono un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell’ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere ( ex multis , Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913 -01).
3. Ricorso dell’AVV_NOTAIO .
Con l’unico motivo proposto si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del reato di riciclaggio.
Il motivo, ai limiti dell’ammissibilità in quanto incentrato sulla maggiore verosimiglianza che dovrebbe attribuirsi alla conclusione liberatoria cui è pervenuto il primo giudice richiamandone anche gli esiti di merito che la dovrebbero sostenere, è comunque infondato per le ragioni esposte con riguardo al primo motivo di ricorso del codifensore.
4. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati perché complessivamente infondati. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 25 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME