Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40472 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME TURTUR
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette la memorie di replica e le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO che
ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 9 febbraio 2022 dal Tribunale di Sassari nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi b) (art. 648bis cod. pen.) e c) (art. 648bis cod. pen.), e di NOME COGNOME, per i reati di cui ai capi d) (art. 648bis cod. pen.) ed e) (art. 648 cod. pen.).
Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge (artt. 247, comma 2, 253, 365, 97, commi 3 e 4, 191, 185, comma 1, cod. proc. pen.) e correlato vizio di motivazione, con riferimento alla dedotta nullità della perquisizione, del sequestro e degli accertamenti compiuti in assenza del difensore. Impropriamente la Corte territoriale avrebbe ricondotto le deduzioni difensive alla disciplina degli atti irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. e degli atti urgenti e indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., dal momento che era stata viceversa eccepita la violazione delle garanzie di difesa previste per la perquisizione e il sequestro (operati dalla polizia giudiziaria, peraltro, non di iniziativa, ma in esecuzione di provvedimento del Pubblico Ministero).
2.2. Vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.
2.2.1. In relazione ai capi D) ed E), contestati a NOME COGNOME, si deduce l’assenza di
una motivazione autonoma e puntuale sulle condotte attribuite, e in particolare sulla affermata gestione comune dell’impresa agricola da parte dei due fratelli, evidenziando un travisamento di elementi probatori (le dichiarazioni di NOME e i registri aziendali, nello specifico), sull’identificazione degli animali e sulla loro provenienza delittuosa.
2.2.2. In relazione ai capi B) e C), contestati a NOME COGNOME, si eccepisce la natura meramente ripetitiva rispetto alla sentenza di primo grado dell’apparato argomentativo di appello, privo di confronto con i motivi di gravame (ove si sottolineava come i capi risultassero iscritti nei registri di carico degli imputati, prima della commissione del furto). La provenienza degli ovini sarebbe stata fatta derivare, in assenza del necessario accertamento peritale, dal mero riconoscimento del denunciante COGNOME, confondendo il marchio auricolare con il codice aziendale.
2.3. Il terzo motivo Ł diretto a contestare la ritenuta consapevolezza della provenienza furtiva dei capi ovini, ribadita senza effettivo confronto con le deduzioni degli appellanti.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla sproporzione delle pene previste per i reati di ricettazione e riciclaggio, deducendo la violazione degli artt. 3 e 27, primo comma, Cost., al fine di ripristinare un trattamento sanzionatorio conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perchØ proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il primo motivo risulta privo di adeguato confronto con l’effettivo contenuto della motivazione.
I giudici turritani hanno riepilogato l’attività investigativa portata avanti dalla RAGIONE_SOCIALE, di propria iniziativa, collocandola temporalmente il 12 novembre 2015 e nei giorni seguenti (pp. 2-3). Il paradigma normativo Ł stato, dunque, correttamente individuato negli artt. 352 e seguenti cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per quanto attiene alla ricerca dei mezzi di prova e all’apposizione del vincolo, e nell’artt. 348, comma 4, cod. proc. pen., per quel che concerne le verifiche effettuate unitamente al veterinario, quale ausiliario degli operanti (laddove la violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. risulta essere stata invocata soltanto dagli appellanti, eccependo l’assenza del difensore e la mancanza di contraddittorio).
Risulta, dunque, del tutto aspecifico il richiamo di un successivo decreto di perquisizione ad opera del magistrato inquirente, senza distinguere compiutamente sulle ricadute processuali dei singoli specifici atti (non apparendo, a tal fine, sufficiente la schematica sequenza riportata alle pagine 7-8 del ricorso). Peraltro, anche in caso di perquisizione locale ai sensi dell’art. 250 cod. proc. pen. – tipico ‘atto a sorpresa’, senza diritto al preavviso – Ł sufficiente il semplice avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia; nel caso di specie, «risulta dal verbale di sequestro in atti che ‘nel corso dell’ispezione aziendale’ ‘e prima di procedere alle operazioni di sequestro l’interessato Ł stato reso edotto della sua facoltà di farsi assistere da persona o legale di fiducia, purchØ prontamente reperibile, , ha riferito di non intendere avvalersi di tale facoltà’» (p. 12).
Il secondo e il terzo motivo, nella loro articolata declinazione, sotto l’abito dei vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., sono in effetti diretti, reiterando censure già disattese dai giudici di merito, a sollecitare una nuova ponderazione del materiale istruttorio, preclusa in
questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione scevra di vizi logico-giuridici.
La doppia conforme pronuncia di condanna, invero, riposa sulla congrua illustrazione della provenienza delittuosa degli ovini (riconosciuti dal derubato, per le loro «caratteristiche molto particolari, tutt’altro che comuni», e comunque identificabili sulla scorta dei codici tatuati e delle targhette identificative); della loro collocazione nell’azienda gestita da NOME COGNOME; della mancata dimostrazione di un acquisto lecito da parte degli imputati; della gestione parallela e sostanzialmente unitaria delle (formalmente distinte) attività di allevamento esercitate dai due imputati, quanto meno in relazione ai registri di carico e scarico; della riconducibilità delle operazioni di riciclaggio (cauterizzazione del codice identificativo) a chi aveva la disponibilità esclusiva dell’azienda (pp. 12-13; cfr. anche sentenza di primo grado, pp. 2-6).
Risulta, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sinteticamente sollecitata dai ricorrenti, data la diversità di struttura (mera ricezione della res , in un caso; attività di trasformazione a fini di occultamento della provenienza illecita, nell’altro), ratio incriminatrice e bene giuridico tutelato dei due fatti tipici (entrambi diretti alla salvaguardia del patrimonio dei privati, nonchØ dell’ordine economico, sotto i diversi profili della fiducia nei traffici e della trasparenza dell’economia legale).
I ricorrenti postulano apoditticamente una minima offensività delle condotte contestate, senza tenere conto del fatto che lo specifico trattamento sanzionatorio delle fattispecie concrete può essere modulato in maniera particolarmente dettagliata, dati i variegati profili circostanziali astrattamente possibili (cfr., in particolare, il secondo e il quarto comma dell’art. 648bis cod. pen., oltre al sistema delle attenuanti comuni e generiche) e, in concreto, obliterando la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, in tema di reiterazione degli episodi, correlati all’attività di allevamento esercitata professionalmente, che lasciano escludere l’estemporaneità della condotta fraudolenta e, dunque, una non irrilevante disvalore dei fatti.
Avuto riguardo alla complessiva evoluzione della tutela penale contro la criminalità economica e alla particolare necessità di garanzia contro l’inquinamento dell’economia legale, ampiamente rimarcata dalla produzione normativa e dalla interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria, non solo non può essere preso in considerazione, sia pure per meri fini dialettici, l’abigeato (che, peraltro, costituisce un furto aggravato, inidoneo a fungere da tertium comparationis , anche in una mera prospettiva storica), ma lo scarto eventuale – della risposta sanzionatoria rientra appieno nella discrezionalità riservata al legislatore, non ravvisandosi, per quanto accennato, profili di irragionevole disparità di trattamento o di difetto di proporzionalità (cfr., da ultimo, Corte cost., sent. n. 105 del 07/04/2025; alla luce di quanto detto, neppure appaiono suscettibili di estensione al caso di specie i parametri ermeneutici delineati con le sentenze n. 120 del 15/06/2023 e n. 86 del 13/05/2024 della Corte costituzionale, ovvero la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, nonchØ la particolare tenuità del danno o del pericolo).
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME