Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51676 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51676 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori: AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per raccoglimento dei motivi di ricorso; AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, in difesa di COGNOME NOME COGNOME NOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi; AVV_NOTAIO, :n difesa di COGNOME NOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appe:io di Ancona con sentenza del 4/11/2022 – in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona in data 15/4/2019, che aveva condannato tra gli altri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti – rideterminava la pena per l’COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME, confermando nel resto la sentenza.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva all’uopo che la sentenza impugnata è particolarmente carente in punto di sussistenza dell’elemento psicologico del reato di riciclaggio in capo all’odierno ricorrente; che agli atti non vi sono elementi da cui desumere la consapevolezza della illecita provenienza del bene, nemmeno nella forma del dolo eventuale; che risulta omessa la motivazione per ogni singola ipotesi di riciclaggio contestata; che del tutto insufficiente è il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che il Tribunale non dà conto del perché il possesso di alcune delle autovetture riciclate da parte di soggetti riconducibili all’COGNOME sia dimostrativa della sua responsabilità; che, invece, non si può inferire la consapevolezza della provenienza illecita dei veicoli da rapporti di collaborazione o di parentela con soggetti che possedevano o utilizzavano i veicoli riciclati. Evidenzia, inoltre, l’omessa motivazione in relazione ad una serie di circostanze poste con l’atto di appello, tra cui la testimonianza dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la mancanza di elementi dimostrativi dell’asserto rapporto di collaborazione tra alcuni soggetti e l’COGNOME, l’elevata qualità delle contraffazioni, la mancanza di pregnanza delle intercettazioni effettuate sull’utenza del ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché per omessa motivazione. Rileva che è dovere del giudice indicare le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che nel caso di specie detta motivazione risulta del tutto omessa.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo !a violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa all’affermazione di penale responsabilità. Osserva che la motivazione, caratterizzata da affermazioni apodittiche, è solo apparente: il ricorrente è stato condannato perché, quale titolare di un autosalone, non poteva non sapere, senza considerare che i titolari delle agenzie di pratiche
automobilistiche che avevano provveduto ai passaggi di proprietà dei veicoli, nonché i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, sono stati assolti dall’imputazione di concorso nel riciclaggio, tenuto conto dell’elevata qualità della contraffazione dei documenti, tale da ingannare anche un occhio esperto; che non spiega perché ha ritenuto che il prezzo di acquisto delle autovetture fosse anomalo; che, dunque, le ragioni poste a sostegno della sentenza di conferma di quella di primo grado appaiono il frutto di deduzioni personali, scevre da qualsivoglia frammento di prova tangibile, espresse laconicamente.
3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta conoscenza della falsità dei documenti delle autovetture. Rileva in proposto che è del tutto illogico sostenere che la prova della conoscenza della provenienza illecita delle autovetture possa essere rinvenuta nella circostanza per cui il COGNOME avesse intestato a se stesso alcune autovetture, al fine di renderne l’acquisto sicuro perché effettuato da terzi in buona fede. Ciò in quanto non si comprende perché l’abbia fatto solo per alcuni veicoli e non per tutti; senza tacere che sarebbe stato illogico intestarsi delle autovetture sapendole essere di provenienza delittuosa, posto che il terzo che le avesse acquistate direttamente sarebbe stato comunque in buona fede. Del resto, l’imputato ha giustificato l’intestazione di dette vetture con l’uso privato che ne faceva per un periodo significativo.
3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che la Corte territoriale non ha preso in considerazione le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente, che ha cercato di far luce sui contatti intrattenuti per l’acquisto delle autovetture, anche producendo documentazione e sul motivo dell’intestazione di alcune di esse; che, dunque, anche sul punto manca qualsiasi motivazione.
NOME COGNOME, a mezzo dei difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 648bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la sentenza impugnata è particolarmente carente in punto di sussistenza dell’elemento psicologico del reato di riciclaggio in capo all’odierno ricorrente; che agli atti non vi sono elementi da cui desumere la consapevolezza della illecita provenienza de! bene, nemmeno nella forma del dolo eventuale; che risulta omessa la motivazione per ogni singola ipotesi di riciclaggio contestata; che del tutto insufficiente è il rinvio alla motivazione della
sentenza di primo grado, posto che il Tribunale non dà conto del perché le conversazioni intercettate ovvero il possesso di alcune delle autovetture riciclate da parte di familiari del NOME siano dimostrative della sua responsabilità; che inferire la consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa delle autovetture dall’aver avuto rapporti con analoga associazione per delinquere operante in altra regione del territorio dello Stato e dalla fornitura di moduli in bianco equivale ad eludere la motivazione in relazione agli specifici capi di imputazione; che è evidente il travisamento probatorio in cui è incorsa la Corte di appello, posto che dal contenuto delle intercettazioni emerge unicamente il ruolo del COGNOME quale procacciatore di acquirenti, non quale partecipe del sodalizio e concorrente consapevole nei reati di riciclaggio.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla affermazione di responsabilità. Evidenzia che la sentenza impugnata motiva la conferma della responsabilità rinviando per relationem alla posizione di NOME COGNOME, di cui il COGNOME era socio nella gestione dell’autosalone; che non tiene conto che per riconoscere la falsità dei documenti delle autovetture riciclate era necessaria la figura di un esperto; che, dunque, agli atti non vi sono elementi da cui desumere la consapevolezza in capo al ricorrente della consapevolezza della provenienza illecita delle autovetture vendute presso l’autosalone.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606 ; comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. in relazione all’art. 648-bis cod. pen., nonché motivazione mancante e manifestamente illogica. Osserva che, in relazione ai reati di riciclaggio per i quali è stata confermata la condanna, la motivazione è innanzitutto illogica, in quanto fonda il giudizio di responsabilità sulla circostanza per cui il reddito del NOME sarebbe incompatibile con le auto di lusso trovate nella sua disponibilità, mentre nessuno degli autoveicoli riportati nei capi di imputazione è risultato essere di proprietà o solo nella materiale disponibilità del ricorrente, il quale si limitava a trasportare i veicoli dalla Romania all’Italia per conto di NOME COGNOME; che, dunque, il riferimento alla sproporzione tra il reddito ed il possesso delle autovetture di pregio costituisce motivazione del tutto illogica, tenuto conto del ruolo di semplice trasportatore di detti automezzi. Rileva, inoltre ; la difesa che vi è omessa motivazione in relazione alle specifiche censure mosse ai singoli capi di imputazione ; essendosi la Corte territoriale limitata a
rinviare alle considerazioni svolte con riferimento alla posizione dei coimputati in merito alla illecita provenienza delle autovetture ed alla falsità della documentazione, pur a fronte di motivi che non facevano riferimento a tali circostanze, quanto piuttosto al fatto che il NOME non potesse essere a conoscenza della provenienza delittuosa dei veicoli. Il motivo di doglianza passa poi a trattare specificamente le singole ipotesi di riciclaggio contestate al ricorrente, puntualmente contestandole. Da ultimo, evidenzia la difesa come la sentenza abbia omesso di motivare anche su una ulteriore questione posta con i motivi di appello, vale a dire la rilevanza penale delle condotte appropriative nell’ordinamento rumeno, in relazione alle quali è stato omesso ogni accertamento.
6.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Osserva come nemmeno con riferimento al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata si sia confrontata con i motivi di appello, né in relazione alla individuazione della pena base (che la difesa chiedeva di fissare nel minimo edittale, in considerazione del leale comportamento processuale tenuto dal NOME), né in ordine agli aumenti per la continuazione (per i quali si eccepiva che non tutte le autovetture fossero di provenienza delittuosa, per cui in tali casi si riteneva ingiustificato l’aumento per la continuazione) e come non risultino motivati i singoli aumenti per la continuazione, fissati tutti in egual misura in giorni quindici e euro cinquanta di multa.
Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, rileva come il loro riconoscimento sia stato negato sulla base di una motivazione del tutto apodittica, atteso che non è stato valorizzato il comportamento collaborativo del NOME, che ha consentito l’accesso alle comunicazioni inviate via mail – che hanno costituito uno degli elementi principali su cui si fondano entrambe le sentenze di merito – e che ha fatto una serie di ammissioni, mostrandosi aperto alla massima cooperazione con gli inquirenti. Trattasi di circostanze ampiamente evidenziate nell’atto di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale non ha motivato.
6.2 Con il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale, nella specie dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Rileva come sia stato violato il principio della reformatio in peius a seguito della declaratoria di prescrizione di due dei reati ascritti al ricorrente (capi 1 e 2a), atteso che i giudici di appello hanno determinato una diminuzione di pena del tutto illogica. In particolare, la sentenza, dopo aver premesso che la pena avrebbe dovuto essere rideterminata decurtando gli incrementi effettuati dai giudice di primo grado per la continuazione con i reati dichiarati prescritti (nei caso di specie, il reato
associativo – per il quale vi era stato un aumento di pena pari a nove mesi di reclusione e cinquecento euro di multa – ed un episodio di riciclaggio, per cui vi era stato un aumento di pena pari a quindici giorni e cinquanta euro di multa) ha poi ridotto la pena in misura inferiore (da sei anni e tre mesi di reclusione e settemila quattrocento euro di multa a cinque anni otto mesi e quindici giorni di reclusione e seimila ottocento cinquanta euro di multa).
7. NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Osserva come la sentenza impugnata non si sia fatta carico di confutare le doglianze difensive; che nel caso di specie manca in capo al ricorrente la consapevolezza della provenienza illecita delle autovetture, con la conseguenza che non è configurabile il riciclaggio; che non risultano esaminati specificamente i singoli delitti di riciclaggio contestati, posto che la Corte territoriale sul punto si è limitata a rinviare alle considerazioni svolte i merito al reato associativo, tralasciando di vagliare la sussistenza dell’elemento soggettivo; che, a mente dell’art. 546 cod. proc. pen., la motivazione deve considerare le argomentazioni difensive e confrontarsi con esse.
7.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ribadisce che la sentenza impugnata non ha preso posizione in relazione alle doglianze difensive ed ha omesso di valutare e confutare la produzione difensiva effettuata sia in sede di interrogatorio, che in sede dibattimentale, costituita da documentazione attestante la regolarità dei rapporti commerciali intercorsi con il coimputato NOME COGNOME; che, invece, la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente non è stato in grado di produrre alcun documento comprovante l’avvenuto pagamento delle autovetture; che, viceversa, la documentazione prodotta fornisce la prova della natura lecita delle operazioni commerciali, circostanza questa confermata dall’aver utilizzato le proprie generalità per stipulare i contratto di iocazione relativo all’immobile, che in ipotesi di accusa sarebbe la base logistica dell’associazione criminosa; che analogamente l’illogicità della motivazione emerge dalla mancata valutazione degli esiti della perquisizione domiciliare del 12/3/2013, nel corso della quale non fu rinvenuto alcunché che consentisse di collegare l’imputato ad una qualsiasi attività di falsificazione o riciclaggio; che la motivazione è illogica anche perché ha fondato la colpevolezza per oltre cento capi di imputazione a fronte del rinvenimento di soli due modelli in bianco di carte di circolazione rumene e di cinque fogli in bianco recanti i disegno di rombi in filigrana, peraltro in nessun
modo riconducibili all’COGNOME ed in ogni caso del tutto inidonei a sostenere un’attività delle dimensioni di quella ipotizzata dall’accusa; che altrettanto illogico e riduttivo è giustificare la condanna con un generico richiamo ad alcune mail che l’imputato ha sempre disconosciuto o ad intercettazioni telefoniche e telematiche non riportate in maniera specifica, circostanza quest’ultima che rende impossibile qualsiasi controllo.
7.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Sottolinea che la sentenza impugnata è illogica, atteso che con riferimento alle circostanze attenuanti generiche non ha valutato gli elementi addotti dalla difesa, quali lo stato di incensuratezza ed il comportamento collaborativo serbato dall’imputato, che – appreso della pendenza del procedimento – faceva immediato rientro in Italia e chiedeva tempestivamente di essere sottoposto ad interrogatorio per chiarire la sua posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1 Il primo motivo non è consentito dalla legge, perché aspecifico, tenuto conto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza di appello in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha con motivazione, sia pure sintetica, ma congrua, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale. In particolare, la sentenza – quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di riciclaggio – ha evidenziato come il prezzo di vendita delle autovetture (la cui documentazione era contraffatta, così come talora anche il numero di telaio) fosse de! tutto modesto e fuori mercato e come, per fugare eventuali dubbi nel caso di indagini di polizia giudiziaria, nella corrispondenza via mali fosse indicato come “acconto”, Ebbene, con tale dato il ricorso non si confronta affatto.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia
generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
1.2 Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato.
Ribadito che le due sentenze di merito si integrano vicendevolmente, deve rilevarsi che il mancato riconoscimento delie circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, essendo stato valorizzato l’allarmante contesto delinquenziale in cui si inseriscono le condotte di riciclaggio, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare i; diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezion 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quella dell’impugnata sentenza che ha stimato decisive tra l’altro l’articolata della condotta di riciciaggio ed il numero dei veicoli riciclati. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1 I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti all’elemento psicologico del reato, sono reiterativi delle censure avanzate con l’appello e risolte dalla Corte territoriale con motivazione contratta, ma congrua ed immune da vizi logici. Entrambi, dunque, si connotano per essere aspecifici, posto che non tengono conto delle ragioni per le quali i giudici di appello hanno confermato la sentenza impugnata: la consapevolezza della illecita provenienza dei veicoli compravenduti è stata fondata sull’anomalia dei prezzi praticati, significativamente inferiori a quelli di mercato e sulla circostanza dell’intestazione a se stesso di numerosi autoveicoli, prima di cederli agli acquirenti finali, condotta questa che – grazie ad un ulteriore passaggio di proprietà – è stata ritenuta idonea a rendere ancor più difficoltoso risalire alla provenienza illecita del veicolo. Orbene, sul primo profilo il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, mentre con riferimento ai secondo lo fa solo in apparenza, con la conseguenza che viene meno in radice l’unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso: la funzione tipica dell’impugnazione, invero, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto dei tutto ignorato.
2.2 II terzo motivo è manifestamente infondato.
Come si è già evidenziato al punto 1.2, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli rilevabili dagli att essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, che nel caso di specie sono stati rinvenuti nella reiterazione delle condotte criminose, oltre che nell’articolata condotta di riciclaggio, posta in essere in modo sistematico, con tecniche sofisticate e con una adeguata organizzazione a monte.
3. il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Osserva, invero, il Collegio che la Corte territoriale non ha fornito risposte congrue alle doglianze avanzate con l’atto di appello, con ie quali era stata contestata la sussistenza sia dell’elemento materiale che di quello psicologico dei plurimi reati in contestazione, !imitandosi la sentenza ad operare generici ed incongrui rinvii alla posizione di altri compiutati, senza tener conto dello specifico ruolo ricoperto dal COGNOME . , quale intermediario tra venditori e acquirenti degli
autoveicoli riciclati.
Va, altresì, osservato che il provvedimento impugnato non motiva in relazione a nessuna delle distinte ipotesi di riciclaggio contestate al COGNOME, fondando il giudizio di responsabilità sulla circostanza per cui il ricorrente avrebbe fatto da tramite con l’analoga associazione operante in Emilia Romagna e che avrebbe procurato all’COGNOME i moduli in bianco utilizzati per formare i documenti di circolazione contraffatti. Evidente è il salto logico di un siffatto argomentare.
La sentenza va, dunque, annullata con rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio, affinché valuti la specifica posizione del ricorrente in relazione ai singol episodi delittuosi contestatigli e si confronti in modo adeguato con le doglianze difensive.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per essere aspecifico l’unico motivo cui è affidato.
Il provvedimento impugnato rinvia alla posizione speculare del coimputato COGNOME, trattandosi di due soci dello stesso autosalone che hanno venduto le autovetture oggetto di riciclaggio puntualmente indicate nei capi di imputazione. Pertanto, la motivazione per relationem risulta legittima, tenuto conto che gli elementi a carico dei due imputati sono sostanzialmente gli stessi. Dunque, anche con riferimento al COGNOME, la consapevolezza di trattare autovetture riciclate è stata individuata dalla Corte territoriale nei prezzi di vendita pratica significativamente inferiori a quelli di mercato, circostanza in merito alla quale il ricorrente nulla ha opposto, ignorandola dei tutto. Orbene, il ricorso difetta di quello che dovrebbe essere il suo contenuto essenziale, vale a dire il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01), per cui è condannato alla inammissibilità.
5. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
5.1 Coglie, invero, nel segno il primo motivo, atteso che la motivazione particolarmente lacunosa del provvedimento impugnato non si confronta con le doglianze poste con i motivi di appello. In particolare, non dà conto delle ragioni per le quali ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per i singoli reati di riciclaggio ascrittigli, i cui elementi costitutivi erano stati puntualmente specificamente contestati con i motivi d! appello. Inoltre, il rinvio per relationem alla posizione dei coimputati risulta del tutto incongruo ed inconferente, tenuto conto dello specifico ruolo ricoperto dal NOME nella vicenda per cui si procede, essendosi questi occupato del trasporto delle autovetture dalla Romania in Italia
per conto di NOME COGNOME. Tale ultima circostanza rende altresì illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia una sproporzione tra il reddito del NOME e le autovetture di lusso che assume essere in suo possesso o nella sua proprietà, tenuto conto del ruolo di semplice trasportatore di detti automezzi svolto dal ricorrente.
Si impone, dunque, l’annullamento in parte qua della sentenza con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio che valuti le puntuali doglianze proposte con l’appello in relazione alle singole ipotesi delittuose.
5.2 Gli altri motivi restano assorbiti.
6.2 Il terzo motivo resta assorbito.
T All’inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.