Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5871 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a LICATA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CAMPOBELLO DI LICATA avverso la sentenza in data 06/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della parte civile COGNOME NOME, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio;
sentita l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, pervenuta nell’interesse della parte civile COGNOME per contrastare i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME impugnano, per
il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, la sentenza in dat 06/10/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 03/06/2021 del Tribunale di Agrigento, che li aveva condannati per il reato di riciclaggio
Deducono:
1. LA COGNOME NOME.
1.1. Violazione di norma processuale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 648 cod. pen. e in riferimento alla valutazione degli elementi probatori, con particolare riguardo alle dichiarazioni di COGNOME NOME.
Il ricorrente sostiene che l’affermazione di responsabilità è fondata sull’errata valutazione delle prove assunte e, in particolare, sulla base di un’omessa o erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, così da rendere manifestamente illogico e contraddittorio l’iter argomentativo seguito dalla Corte di appello.
Deduce la violazione delle regole di valutazione degli indizi con particolare riguardo alle dichiarazioni di COGNOME NOME, che vengono riportate al fine di evidenziare il vizio denunciato.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen..
In relazione al trattamento sanzionatorio si denuncia la mancata considerazione della personalità del ricorrente e del comportamento processuale tenuto nel corso del processo, così non ottemperandosi all’obbligo di motivazione nella misura richiesta quando la pena si discosti dal minimo edittale.
COGNOME NOME.
2.1. “Mancata assunzione di prove decisive ed omessa motivazione sulle stesse e manifesta illogicità della motivazione”.
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente, dopo avere ripercorso i fatti, si duole della mancata assunzione di prova decisiva e della mancata considerazione del certificato di residenza storico di COGNOME, dal quale risultava che lui era stato sempre residente in Ravanusa. Aggiunge che manca la prova che COGNOME avesse partecipato al furto o comunque all’acquisizione dell’autovettura del signor COGNOME, ovvero che si fosse adoperato nel sostituire le targhe e il telaio o a portare l’autovettura presso l’officina RAGIONE_SOCIALE di Riesi.
COGNOME NOME.
3.1. Vizio di motivazione per la considerazione omessa, illogica e contraddittoria della fattura di vendita n. 98 del 22/03/2013 del veicolo c.d. apparente Fiat Punto.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente osserva che dalla stessa
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,…’,
motivazione della sentenza di primo grado si trae la conferma della mancanza di prova circa la riconducibilità a COGNOME della condotta di sostituzione della targa o della manomissione del telaio, non potendo costituire indizio a suo carico il fatto di non avere richiesto la restituzione del prezzo pagato per il veicolo.
Aggiunge che dalla fattura menzionata nell’intitolazione si sarebbe dovuto ricavare la logica conseguenza che alla data di acquisto del veicolo la targa e il telaio si trovavano nel medesimo stato in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha alienato ad COGNOME NOME.
3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente il reato di riciclaggio è stato ritenuto con una motivazione in contrasto con i principi fissati dalla Corte di cassazione, là dove ha spiegato che la mera detenzione del bene non è sufficiente a far ritenere la partecipazione al reato di riciclaggio.
Rimarca come a carico di COGNOME non sia emerso alcun elemento capace di farlo ritenere partecipe della condotta di sostituzione della targa o di manomissione del telaio, così mancando ogni possibilità di ritenerlo responsabile del reato di riciclaggio.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen..
Il motivo si ricollega a quello precedente, evidenziandosi come la mancanza di prova della partecipazione di COGNOME all’attività di sostituzione della targa o di manomissione del telaio riconduce il fatto -al più- al paradigma della ricettazione, ove provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’autoveicolo.
3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 495, comma 2, cod. proc. pen..
In questo caso si sostiene che i giudici di merito avrebbero operato un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’imputato il compito di dimostrare l’insussistenza della sua responsabilità, là dove l’onere di provare incombe sull’accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME e di COGNOME sono fondati là dove denunciano l’omessa motivazione quanto alla loro partecipazione alla condotta di riciclaggio.
Invero, la motivazione della doppia sentenza conforme è interamente focalizzata sull’avvenuta sostituzione della targa e dei numeri di telaio dell’autovettura rubata a COGNOME NOME (FIAT Punto Tg. TARGA_VEICOLO).
I giudici di merito hanno appurato che su tale autovettura sono stati apposti la targa (TARGA_VEICOLO) e il numero di telaio di altra autovettura, di proprietà di COGNOME NOME, acquistata dall’autosalone RAGIONE_SOCIALE nel 2013; che l’autovettura così alterata veniva venduta da COGNOME NOME all’odierno imputato COGNOME,
con l’intermediazione di COGNOME COGNOME e COGNOME anch’essi odierni imputati.
La sentenza impugnata, invece, risulta affatto apodittica e-perciò- mancante quanto alla individuazione degli autori dell’attività di sostituzione e della targa e del numero di matricola che, in realtà, dovevano costituire il fuoco della motivazione, in quanto in ciò si identifica la condotta di riciclaggio.
A tale proposito i giudici della doppia sentenza conforme sostanzialmente attribuiscono agli odierni imputati la paternità della condotta di occultamento sul solo presupposto del loro coinvolgimento nella trattativa negoziale sopra descritto. Tale coinvolgimento, però, dimostra la detenzione ovvero la disponibilità dell’autovettura, ma ciò non prova la partecipazione degli imputati alla previa attività di sostituzione della targa e del telaio, ossia della condotta (di riciclaggi pacificamente già realizzata nel momento in cui l’autovettura veniva posta in vendita e dipoi venduta.
Il collegamento tra la realizzazione della condotta di riciclaggio e il coinvolgimento nella vendita dell’autovettura -invero- viene attuata sulla base di mere congetture, sostanziate in argomentazioni che si sviluppate lungo apprezzamenti squisitamente soggettivi dei giudici, non ancorati su dati oggettivi.
Va ricordato, infatti, che «in ogni procedimento inferenziale, certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture», (Sez. 2, Sentenza n. 39985 del 16/9/2002, COGNOME, Rv. 227200, in motivazione).
Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277312; (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012, 2013, COGNOME, Rv. 254572), Sez. 6, Sentenza n. 31706 del 7/3/2003, COGNOME, rv n. 228401). «Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittur contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi», (Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012 Cc. -dep. 11/02/2013-, COGNOME, Rv. 254572, in motivazione).
Ne deriva che la motivazione è affetta da illogicità quando il ragionamento
non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc’anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit e, in quanto tale, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Cass, Sez 6, Sentenza n. 31706 del 7/3/2003, già citata).
Tanto si riscontra nel caso in esame, in cui il giudice non esplicita le linee della giustificazione esterna del suo convincimento, non indicando quali massime di esperienza egli abbia utilizzato per ritenere che la partecipazione alla negoziazione sia oggettivamente significativa dell’avvenuta realizzazione della condotta di riciclaggio così come contestata, non essendo a tal fine sufficiente il personale convincimento del giudice, non supportato da elementi di oggettiva concretezza, nel senso sopra specificato.
A ciò si aggiunga che i giudici di merito hanno operato una vera e propria inversione dell’onere della prova -per come correttamente denunciato dalla difesa di COGNOME-, atteso che, a fronte di tutta una serie di elementi comprovanti la mera detenzione del bene da parte degli imputati, affermano che costoro non hanno indicato eventuali terzi che avrebbero in concreto realizzato la condotta di occultamento.
Così facendo i giudici del merito hanno demandato agli odierni imputati il compito precipuo del pubblico ministero, che è quello di dimostrare la fondatezza dell’accusa che, nel caso di specie, si atteggia nel senso di provare che la condotta di sostituzione della targa e della matricola del telaio sia stata realizzata dagli odierni ricorrenti, mentre non spetta a costoro dimostrare che detta condotta sia stata realizzata da soggetti terzi.
Prova che -si ribadisce- deve essere fondata su elementi concreti e oggettivi e non sulla mera considerazione personale e soggettiva del giudicante.
Tanto porta all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che avrà il compito di rivalutare le emergenze istruttorie tenendo conto dei precedenti rilievi, senza trascurare le obiezioni mosse dai ricorrenti circa la possibilità che la condotta sia riconducibile al reato di ricettazione.
Va precisato che tale annullamento riguarda anche la posizione di COGNOME, cui si estendono gli effetti favorevoli dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in data 05/12/2023 Il Consigliere est.
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