Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 20 giugno 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Torino datata 18-2-2021 dichiarava COGNOME NOME colpevole del reato di riciclaggio allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti di cui agli artt. 648 bis 3 cod.pen. e 62 bis cod.pen., lo condannava alla pena di anno 1, mesi 9, giorni 10 di reclusion ed C 2222,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 648 bi cod.pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimen alla dichiarazione di responsabilità; al proposito si lamentava che il giudice di app
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sovvertendo l’esito assolutorio del giudizio di primo grado, non aveva ten.uto conto di circostanz che dimostravano la buona fede dell’imputato quali il già intervenuto blocco del conto corrente al momento del bonifico di € 30.000 incriminato, il versamento di appena 100 euro sullo stesso c/c da parte dell’imputato che non avrebbe certo compiuto ove consapevole della maggior somma, il reclamo sporto a Poste Italiane per ottenere lo sblocco del conto; peraltro, doveva escludersi la vaghezza e genericità della versione fornita circa l’utilizzazione dello stesso intestato al ricorrente da parte di terzi nella sua non consapevolezza dell’origine illecita somme versate, mentre, quanto alla conoscenza del fenomeno del c.d. phishing lo stesso non poteva escludere che il beneficiario dell’accredito sia un soggetto ignaro della provenienz illecita;
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa riqualificazione del fatto in frode informatica ex art. 640 ter cod.pen. sotto il profilo del concorso di person reato presupposto, avendo l’imputato al più fornito un contributo per la realizzazione dell’ingiu profitto; si sottolineava al proposito che senza il conto di appoggio del ricorrente il reato avrebbe potuto perfezionarsi e che ove il ricorrente fosse stato cosciente della operatività s suo conto da parte degli autori materiali della truffa doveva rispondere del concorso nello stesso reato di cui all’art. 640 ter cod.pen. e non anche del più grave delitto di cui all’art. 6 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è proposto per doglianze non consentite e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta d giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se que abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corrett interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e s abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 d 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle qua ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente s di legittimità. Ed invero, il giudice di appello, ha espressamente risposto alle doglianze difens esponendo alle pagine 7-9 della sentenza impugnata come le particolari modalità della condotta, ricezione sul proprio c/c di una rilevante somma di denaro proveniente da precedente truffa informatica, fossero indicative della responsabilità del ricorrente proprio per il contestato re di riciclaggio. A tale conclusione il collegio di secondo grado perveniva senza che le circostanz addotte dalla difesa, quali la conoscenza del precedente blocco del c/c ove era stata operata
altra azione simile ovvero i versamenti di somme modeste da parte del ricorrente e la richiesta di sblocco alle Poste Italiane, siano state pretermesse bensì ritenute soccombenti a fronte dell ricostruzione della operazione effettuata sul c/c dell’imputato che seguiva ad altro versamento di ben 29.000 C operato in precedenza dopo il perfezionamento di analoga truffa ad altra compagine sociale straniera. Il giudice di appello, quindi, attribuiva valenza probato significativa all’avvenuta utilizzazione del conto corrente dell’imputato per il versamento s stesso di somme rilevanti, entrambe provenienti da precedenti episodi di truffa informatica, senza che le altre e differenti circostanze potessero dimostrare l’assenza di dolo.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudi merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia complesso esauriente e plausibile.
2. Più complessa si profila la soluzione del secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge sotto il profilo della errata qualificazione giuridica dei fatti dovendo il ricorrent soggetto che ha messo a disposizione il proprio c/c agli autori di una truffa informatic rispondere di concorso ex art. 110 nel delitto presupposto di cui all’art. 640 ter cod.pen. e anche di riciclaggio. Il tema viene affrontato dalla corte di appello a pagina 9 della motivazi ove si sottolinea che in assenza di elementi specifici per ritenere che l’imputato avess precedentemente i fatti concluso accordi specifici con i soggetti autori degli accessi abusivi sistemi informatici, a seguito dei quali erano state operate le truffe in danno di RAGIONE_SOCIALE, ovvero di circostanze tali da dimostrare che egli stesso avesse materialmente partecipato a dette condotte, il fatto non può essere qualificato ex artt. 110, 64 ter cod.pen..
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello appaiono anche al proposito prive dei vizi dedotti con il secondo motivo; questa Corte di legittimità con distinte pronunce ha g affermato la responsabilità a titolo di riciclaggio di chi permetta il versamento di somme fru di precedenti delitti sul proprio conto corrente bancario nella consapevolezza dell’origine ille delle somme. Con una recente pronuncia si è difatti affermato che integra il delitto di riciclag la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il propri conto corrente per ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653 – 01); l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare che integra proprio la condotta di riciclaggio la ricezione su un proprio conto corrente bancario di somme di denaro provento di
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precedente .truffa informatica nella consapevolezza, che può anche consistere nella sola accettazione del rischio quale dolo eventuale, della provenienza illecita.
2.1 Né può ritenersi fondata la richiesta di applicazione del regime sul concorso di persone nel reato presupposto; intervenendo sul tema della c.d. clausola di riserva contenuta nell’incipit dell’art. 648 bis cod.pen. le Sezioni Unite imp. Iavarazzo hanno affermato che previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei co di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione dì essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore ritenere l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259587 – 01).
Orbene, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti di riciclaggio in caso di me disposizione di un conto corrente ove fare transitare somme di denaro provento di delitti contro il patrimonio ed in particolare di truffa informatica, occorre affermare che risponde del reato artt. 110-640 ter cod.pen. colui che abbia, d’accordo con gli autori materiali della condot criminosa di sottrazione illecita di somme ed a conoscenza specifica della stessa, ricevuto le somme al fine della successiva redistribuzione; viceversa il soggetto che abbia aperto ed operato sul c/c quale titolare soltanto al fine di permettere agli autori del reato presupposto di v successivamente in possesso del profitto illecito, risponde proprio del più grave delitto di all’art. 648 bis cod.pen., non sussistendo alcun profilo neppure di mero concorso morale nel reato di truffa informatica. In tali casi infatti, il titolare del conto può avere raggiunto un con gli autori del delitto presupposto sulla base del quale prevedere il versamento del profit illecito sul quel c/c ma, essendo del tutto inconsapevole ed ignaro delle modalità di consumazione del successivo delitto produttivo di profitto illecito, non può risponderne a titolo di conc avendo posto in essere un’azione tipica che è diretta ad ostacolare l’individuazione del profit illecito ed a permettere agli autori dell’azione di truffa di godere del suddetto profitto. quindi, della distinzione tra concorso nel reato presupposto di truffa informatica e fattispeci riciclaggio non basta che a seguito della ricostruzione delle condotte poste in essere risulti che c/c sia stato attivato anteriormente la consumazione del delitto presupposto per affermare la responsabilità del titolare a titolo di concorso nella truffa, ma, occorre anche, che lo st titolare abbia avuto conoscenza e consapevolezza dell’utilizzabilità di quel c/c per l’esecuzione d specifici episodi di truffa di cui aveva precisa conoscenza. Fermo restando che, così come anticipato, il dolo può essere configurato anche nella forma eventuale e cioè sotto il prof dell’avere accettato il rischio del versamento sul proprio conto corrente messo a disposizione di altri di somme di provenienza illecita. Sul punto va richiamato quel precedente secondo cui in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investit (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
. 2.2 Un approfondimento del tema della distinzione tra concorso nel reato presupposto ovvero riciclaggio, ai sensi della clausola di riserva contenuta nel primo comma dell’art. 648 b cod.pen., si rinviene in quella pronuncia che ha già analizzato i rapporti tra le due fattisp assumendo che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel deli presupposto, metta a disposizione la propria carta prepagata per ostacolare la provenienza delittuosa delle somme da altri ricavate dall’illecito utilizzo di una carta clonata, consenten versamento del denaro in precedenza prelevato al bancomat dal possessore di quest’ultima (resosi perciò responsabile del delitto di frode informatica), ovvero consentendo il dire trasferimento, sulla predetta carta prepagata, delle somme ottenute dal possessore della carta clonata con un’operazione di “ricarica” presso lo sportello automatico (Sez. 2, n. 18965 de 21/04/2016, Rv. 266947 – 01). In motivazione la suddetta pronuncia precisa che:” il reato di frode informatica si consuma quando, penetrando abusivamente nel sistema informatico, si provoca un danno al correntista ignaro, al contempo ottenendo l’ingiusto profitto, secondo lo schema del reato di truffa, dal quale quello di frode informatica mutua la struttu normativa…. Essendosi consumata la frode informatica al momento del prelievo del contante da parte del Lombardo, la successiva operazione di immissione di detto contante sulle carte prepagate, è condotta oggettivamente costitutiva del reato di riciclaggio, alla quale avevan concorso i ricorrenti….. intestando a sé stessi le carte prepagate….. I ricorrenti, inf avevano contribuito alla realizzazione del reato presupposto – in questo caso la frode informatica – già perfezionatosi a monte del loro contributo, così come impone, in generale, la clausola riserva prevista dall’art. 648 bis cod. pen.. Essi avevano prestato la loro opera, a valle, “ripulire” il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l’identificazione provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, perfettamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall’art. 648 bis cod. pen.. “.
Il principio affermato dalla suddetta pronuncia in tema di versamento di somme a seguito di truffa informatica su carte prepagate va ribadito anche nel caso in cui al delitto di cui a 640 ter cod.pen. segua il versamento del profitto illecito su un conto corrente bancario messo a disposizione da un terzo soggetto, estraneo al perfezionamento del reato presupposto; ed invero, anche in tal caso, mancando ogni forma di concorso punibile nel reato di truffa informatica, perché il ricorrente non aveva precisa cognizione della specifica operazione delittuosa, successivo versamento sul c/c finalizzato a permetterne il godimento agli autori del delitt presupposto configura una ipotesi di riciclaggio punibile ex art. 648 bis cod.pen.
Del resto questa corte di cassazione ha già affermato che ai fini della configurabilità d delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allo questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Rv. 277594 – 01); ma nel caso in esame non esiste alcun elemento per affermare il concorso del ricorrente nel reato presupposto non avendo lo stesso mai riferito o comunque fornito un qualsiasi elemento per ritenerlo concorrente nella truffa informatica né ammesso di avere agito d’accordo con gli autori materiali delle operazioni effettuate via web. Corretta appare
pertanto, la decisione dei giudici di appello di qualificare la condotta posta in essere dal ricorr ex art. 648 bis cod.pen. e non anche quale ipotesi di concorso ex art. 110 cod.pen. nella fattispecie di cui all’art. 640 ter cod.pen..
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 14 febbraio 2024
.!(.i IL CONSIGLIERE NOME.
LA PRESIDENTE