Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA COGNOME l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
ricorso deciso ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modifiche.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Salerno ha rigettato ‘istanza di riesam presentata da NOME COGNOME l’ordinanza del 13 aprile 2024 con la quale il Giudi per le indagini preliminari di Salerno ha applicato all’indagato la misura cautelare degli a domiciliari in relazione ad una serie di 5 ipotesi di riciclaggio di denaro proveniente da informatiche.
Con il ricorso per cassazione vengono formulati dalla difesa dell’imputato i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce Tanifesta illogicità e violazione di legge in relaz all’eccepita incompetenza per territorio con erronea applicazione degli art648-bis e 12 c. nonché 16 c.p.p..
Rispondendo alla analoga eccezione formulata innanzi al giudice di prim grado, il Tribunal del riesame ha colto l’erroneità della regula iuris applicata dal primo giudi e, procedendo alla correzione ma commettendo, a sua volta, un errore di travisamento del fatto e di applicazion o della legge.
Infatti, escludendo l’applicazione dell’art.12 a) c.p.p., a favore del di posto della successiva, in ragione della specificità di ciascuna contestazione, riferibile individualment esclusivamente a ciascun imputato, il tribunale ha ignorato che la imputazione provvisoria n. di riciclaggio delle somme sottratte a mezzo di truffa ad NOME COGNOME, è contestata concorso a NOME COGNOME COGNOMEl’ideatore di tutte le truffe) oltre che a NOME COGNOME COGNOMEau materiale del riciclaggio per aver trasferito le somme sul suo conto corrente). A NOME COGNOME ispiratore dell’intero schema truffaldino, è contestata,tuttavia , anche la condotta del capo 1 di imputazione, relativa alla frode informatica, la cui competenza si radica nel luog commissione, all’interno del circondario di Potenza, con conseguente attrazione di tutti i r ‘minori’ presso quella giurisdizione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, consistente nella ricettazione, e non nel riciclaggio del denaro ricevuto dal Guar a seguito del diretto trasferimento sul proprio conto del denaro provenientE dalla truffa. Non è stato alcun occultamento a seguito del bonifico sul proprio conto.
2.3 Anche con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge, per a insussistenza qualsivoglia esigenza cautelare alla luce della occasionalità del fatto, dell’inattualit condotte risalenti nel tempo e della assenza di un concreto pericolo d reiterazione de condotte da parte dell’indagato, incensurato e che, dopo la commisione degli episodi ascrittigli, ha trovato lavoro come operatore socio-sanitario.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso c4.21 f;z4 ,15. per l’accoglimento,bon conseguente rinvio creiiLis i orad in relazione al secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ll ricorso, che articola motivi manifestamente infondati ed in parte generic inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che, pur esponendo argomentazioni giuridiche corrette in ordine alla vis attractiva (dal punto di vista della competenza territoriale) del reato di frode informatica ascritto al primo capo di imputazione rispetto al rea riciclaggio o ricettazione descritto al settimo capo provvisorio di imputaz one, lo fa su premessa errata, quella della contestazione di quest’ultima ipotesi delittuosg (capo 7) anche NOME COGNOME (cfr. pg .3 del ricorso: “… il COGNOME NOME commetteva il reato di cui al Capo in concorso con il COGNOME NOME“).
Trattandosi di questione processuale, ed avendo perciò accesso diretto agli atti processual (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimci, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) il Collegio ha potuto verificare l’infondat dell’assunto, dato che, come correttamente ricostruito nel provvedimento irnpugnato (pg.9) “è chiaro … che nel caso di specie … non si è in presenza di episodi contest ti a più inda concorso”.
Da ciò, la manifesta infondatezza della ricostruzione difensiva posta a base del primo motivo 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, ripetitivo (in quanto si limita
ribadire la tesi già propugnata nella fase precedente) e quindi gener co (perché non confronta con la motivazione fornita sul punto dall’ordinanza del Tribun le del riesame). infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli considerare non specifici ma soltanto COGNOMEnti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata COGNOME il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 528011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
Poiché il provvedimento impugnato si sofferma sulla questione controversa a pg. 10 e 11, affrontando in maniera estremamente chiara e corretta la tematica, mentre richiamare a sostegno della tesi difensiva le massime di due sentenze il ricorso si limita a di legittimità, pare opportuno, senza ripercorrere l’intera vicenda e ripetere quanto già ampiaffiente spiegato d giudice di merito, verificare se effettivamente i due precedenti richiamati (Sez.6, sent.24941 22 marzo 2018 e Sez.2, sent.10199 del 13 febbraio 2024) supportino l’argorhento addotto.
In entrambi i casi, l’imputato, ricevuti alcuni assegni rubati, aveva proceduto ad altera nome del beneficiario per poter procedere al versamento dei titoli sul proprio conto corrent La Corte aveva, in entrambi i casi concluso che non vi fosse riciclaggio perché, in sostanz non vi era stata la necessità né la finalità né, l’intenzione di nascondere la natura del finanziario ma semplicemente il fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento proprio conto corrente.
Nel caso di specie, in assenza di prova di concorso nel reato di truffa, l’ ncasso del den proveniente dal reato non è il fine dell’operazione, ma il mezzo, si potrebbe dire, per ‘pul provento delle truffe cioè per l’ulteriore passaggio del denaro nelle mani de destinatario fi dello schema truffaldino (verosimilmente, come ipotizzato nel ricorso, di duello stesso NOME COGNOME COGNOME COGNOME come la mente, l’ideatore all’origine dello schema illecito). In sostanza, condotta di NOME COGNOME COGNOME COGNOME connotata dal fine di profitto richiestP dalla ricettaz (che rispetto alla sua condotta costituisce solamente il movente dell’azione Ilecita) ma dal di occultamento, di schermo della effettiva destinazione ultima del denaro.
Negli stessi termini, per una vicenda sostanzialmente sovrapponibile, v dasi la pronunci Sez.2, n. 29346 dell’8 marzo 2023, COGNOME, laddove si è affermato che tegra il delitto riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto preslipposto, met disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenie delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari”.
4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Va preliminarmente richiamato il principio per cui in tema di misure cautelari persona il ricorso per cassazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari, è a missibile solo denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giu di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti Rv. 270628 – 01). Quella ora
ricordata, peraltro, costituisce l’applicazione al settore delle misure ca generale che riserva al giudice di merito ogni valutazione fattuale e che pr Cassazione la possibilità di una finale verifica del ragionamento giustificativ telari della regola clude alla Corte di della conclusione adottata, salvo che il giudice non sia incorso in un errore di diritto ovverd in una manif illogicità della motivazione.
Il Tribunale ha adeguatamente evidenziato come l’indagato, pur inOensurato, avesse commesso un rilevante numero di condotte dirette alla commissione del reato di riciclaggio (vengono enumerati 26 episodi), per importi rilevanti e dimostrando la non occasionalità dell condotte, nonché la contiguità ad ambienti criminali che avevano ideat e perpetrato un meccanismo truffaldino di proporzioni ancor più consistenti.
L’unica difesa dell’imputato in punto di diritto è consistita nel riferimentd ad una sen assai risalente e del tutto isolata (Cass., Sez.5, sent. n. 5457 del 28 novembre 1997, Fili Rv.209877) che afferma il principio della inutilizzabilità, al fine del giudizio prognostico 274 lett. c), c.p.p., delle caratteristiche della medesima condotta ascritta. Si tratta,tutta arresto rimasto isolato in giurisprudenza, superato pressoché immedialamente dal filone ermeneutico giunto fino ai giorni nostri (ex multis, Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, COGNOME ,Rv. 215337 – 01; Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 /COGNOME,Rv. 258053 – 01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016Stramegna,Rv. 267785 – 01; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023,M ‘ti )Rv. 285217 – 01) con cui si è convincentemente affermato che iai fini della configurabilità dell’ sigenza cautelare di cui all’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reite dell’attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in q la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall’attualità di condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso e da essa cdnsegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di nammissibilità, a pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eu l ro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così de iso in Roma, 9 luglio 2024
Il C siglierei elatore
Frncescd COGNOME