Riciclaggio Consumato: Basta l’Inizio dell’Operazione per la Condanna
Il delitto di riciclaggio consumato è uno dei reati più complessi e insidiosi del nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per fare chiarezza su un punto cruciale: quando si può dire che questo reato sia effettivamente ‘consumato’ e non semplicemente ‘tentato’? La risposta della Suprema Corte è netta e si basa sul concetto di ‘consumazione anticipata’, con importanti conseguenze pratiche per la difesa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 648-bis del codice penale. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, un’errata qualificazione giuridica del fatto. A suo dire, le operazioni da lui compiute non avevano portato a termine il processo di ‘pulizia’ del bene di provenienza illecita, e pertanto il reato avrebbe dovuto essere qualificato come tentato, con una conseguente riduzione della pena.
La Questione Giuridica: Quando si ha Riciclaggio Consumato?
Il nodo centrale della questione era stabilire il momento esatto in cui il delitto di riciclaggio passa dalla forma tentata a quella consumata. È necessario che l’autore del reato riesca a ‘ripulire’ completamente il bene e a reinserirlo nel circuito economico legale, oppure è sufficiente che ponga in essere le prime attività finalizzate a nasconderne l’origine?
La difesa dell’imputato sosteneva la seconda ipotesi, ma la Cassazione ha seguito un orientamento consolidato e di segno opposto.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo le argomentazioni difensive. I giudici hanno innanzitutto sottolineato come i motivi del ricorso fossero una mera ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e respinto dalla Corte d’Appello, mancando quindi del requisito di specificità necessario per un’analisi in sede di legittimità.
Il Principio della ‘Consumazione Anticipata’ nel Riciclaggio
Nel merito, la Corte ha ribadito un principio fondamentale. Il delitto di riciclaggio è una ‘fattispecie a consumazione anticipata’. Questo significa che il reato si perfeziona e si considera consumato non appena vengono compiute le operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Non è richiesto che tale obiettivo sia effettivamente raggiunto.
La Corte cita un precedente significativo (Cass. n. 35439/2021) in cui è stata confermata la condanna per riciclaggio consumato nei confronti di soggetti sorpresi mentre stavano smontando un veicolo di provenienza furtiva. L’atto stesso dello smontaggio è stato ritenuto un’operazione idonea a ostacolare l’identificazione del bene, integrando così il reato nella sua forma consumata.
L’Unico Corpo Argomentativo tra Primo e Secondo Grado
Un altro aspetto rilevante toccato dall’ordinanza riguarda il rapporto tra la sentenza di primo grado e quella d’appello. Quando le due decisioni di merito sono concordi nell’analisi e nella valutazione delle prove, e i motivi d’appello si limitano a riproporre questioni già esaminate, le due sentenze si ‘saldano’ per formare un unico e complessivo corpo argomentativo. Questo rafforza la motivazione della condanna e rende più difficile scalfirla in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una logica di politica criminale ben precisa: colpire la condotta di ‘inquinamento’ dei circuiti economici legali sin dal suo primo manifestarsi. Attendere il completamento dell’intero processo di ‘lavaggio’ del denaro o del bene renderebbe molto più difficile la repressione del reato. Per questo, la legge penale anticipa la soglia della punibilità al compimento delle prime azioni concrete dirette a nascondere l’origine illecita. Di conseguenza, nel momento in cui l’agente inizia a compiere operazioni – come smontare un veicolo rubato, frazionare una somma di denaro, o utilizzare false intestazioni – il delitto di riciclaggio consumato è già una realtà giuridica, a prescindere dal successo finale dell’operazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la linea di difesa basata sulla distinzione tra tentativo e consumazione nel riciclaggio è molto stretta. Per la giurisprudenza, qualsiasi atto concretamente idoneo a ostacolare la tracciabilità di un bene illecito è sufficiente a integrare il reato consumato. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi su altri elementi, come la prova della provenienza delittuosa del bene o la consapevolezza dell’imputato, piuttosto che sperare in una riqualificazione del fatto in tentativo sulla base del mancato completamento del processo di ‘pulizia’.
Quando si considera consumato il delitto di riciclaggio?
Secondo la Corte di Cassazione, il delitto di riciclaggio si considera consumato con il mero compimento delle operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. Si tratta di una fattispecie a consumazione anticipata, quindi non è necessario che l’obiettivo finale di ‘pulizia’ del bene sia raggiunto.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere ritenuto inammissibile se ripete argomenti già discussi in appello?
Un motivo di ricorso viene ritenuto inammissibile in tal caso perché si configura come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle stesse difese.
La sentenza di appello e quella di primo grado possono essere considerate un unico testo?
Sì, quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, e i motivi di appello non introducono elementi nuovi, la sentenza di appello si ‘salda’ con quella di primo grado, formando un unico e complessivo corpo argomentativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20402 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAVA DE COGNOME il 12/07/1971
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Cosimo;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in or al delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su m che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 6-9 della senten impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello h indicato i singoli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabili per il delitto di riciclaggio, anche mediante l’espresso richiamo a quanto sosten dal giudice di prime cure; va ribadito, infatti, che la sentenza di appello si con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione deg elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggi ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nel sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 de 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615);
considerato che la doglianza avente ad oggetto la riduzione della pena mediante la riqualificazione del fatto con il riconoscimento della fattispecie tent non è consentita poiché, oltre ad essere prospettata in termini del tutto gener risulta reiterativa di argomentazioni già adeguatamente disattese dal giudice merito il quale, conformandosi con i principi espressi dalla consolida giurisprudenza di legittimità, ha effettuato una corretta qualificazione di ricicla consumato (cfr. pagg- 9-11 della sentenza impugnata);
che «il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipat si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre ut (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281963 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consum nei confronti di due soggetti sorpresi nell’atto di smontare parti di veicolo prov di furto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.