Riciclaggio consumato: l’alterazione di targa e telaio basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un’importante chiarimento sulla linea di demarcazione tra tentativo e consumazione nel reato di riciclaggio. La Suprema Corte ha stabilito che per integrare il riciclaggio consumato non è necessario rendere impossibile l’identificazione della provenienza illecita di un bene, ma è sufficiente porre in essere operazioni idonee a ostacolarla concretamente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni dei giudici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in Corte d’Appello, di un soggetto per il reato di riciclaggio. L’imputato era stato sorpreso mentre compiva operazioni su un ciclomotore di provenienza illecita. In particolare, le attività contestate consistevano nella sovrapposizione del numero di telaio e nella sostituzione della targa originale del veicolo.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo due motivi principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione della prova. Secondo la difesa, le azioni compiute non erano sufficienti a configurare un riciclaggio consumato, ma avrebbero dovuto essere qualificate, al più, come un tentativo.
La Questione Giuridica: Tentativo o Reato Consumato?
Il fulcro della questione legale ruotava attorno alla qualificazione giuridica del fatto. La difesa mirava a ottenere una rilettura delle prove per dimostrare che le operazioni di mascheramento non erano state portate a un livello tale da impedire del tutto l’identificazione della provenienza del ciclomotore, configurando così solo un tentativo di riciclaggio.
Il ricorso, tuttavia, proponeva una rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Riciclaggio Consumato
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa come un tentativo di ottenere una rilettura alternativa delle risultanze probatorie, già correttamente valutate dai giudici di merito. I giudici hanno sottolineato come la condotta dell’imputato, consistente nell’alterazione del numero di telaio e nella sostituzione della targa, fosse già di per sé sufficiente a integrare la fattispecie di riciclaggio consumato.
La motivazione si basa su un principio consolidato: per la consumazione del reato di riciclaggio, è sufficiente che le azioni poste in essere siano concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. Non è richiesto che tale identificazione diventi permanentemente o assolutamente impossibile. La sovrapposizione del numero di telaio e il cambio di targa sono operazioni che, per loro natura, creano un ostacolo effettivo al processo di tracciabilità del veicolo, e tanto basta per considerare il reato perfezionato in tutti i suoi elementi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’interpretazione rigorosa della norma sul riciclaggio. La decisione chiarisce che il reato si consuma nel momento in cui l’agente pone in essere una qualsiasi condotta idonea a ‘ripulire’ il bene, anche se l’occultamento della sua origine non è totale o irreversibile. L’azione di ostacolo è il vero elemento che perfeziona il delitto. Di conseguenza, chiunque compia operazioni, anche parziali, volte a mascherare la provenienza illecita di un bene, rischia una condanna per il reato consumato e non solo tentato, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando si considera consumato il reato di riciclaggio?
Secondo la Corte, il reato di riciclaggio si considera consumato quando vengono poste in essere condotte, come l’alterazione del numero di telaio e la sostituzione della targa di un veicolo, che sono idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della sua provenienza illecita.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate nei gradi di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4828 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FOGGIA il 11/02/1990
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della p posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e all qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie consumata di riciclaggio in l di quella tentata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto f già proposte e puntualmente respinte in appello, un’alternativa rilettura d risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertin individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzat dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla condotta dell’imputa momento dell’intervento degli operanti e sulla sovrapposizione del numero del telaio e la sostituzione della targa che ostacolavano già l’identificazione provenienza del ciclomotore, integrando la fattispecie consumata di reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente