Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Viagrande il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 30/1/2024, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Loc in data 21/07/2016, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pen il reato di riciclaggio.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-bis cod. pen. Osserva
conferma del giudizio di responsabilità penale in relazione al riciclaggio non tenuto conto delle argomentazioni difensive, che hanno evidenziato come la falsificazione della documentazione presentata per la immatricolazione dell’autovettura provento di furto fosse di elevato livello, tanto da indur errore anche un funzionario della Motorizzazione civile ed a maggior ragione l’inconsapevole ricorrente, come non vi siano elementi che possano fa ricondurre le condotte di falsificazione al COGNOME e come quest’ultimo avess pagato il veicolo per cui si procede a prezzo di mercato.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Rilev sentenza impugnata non motiva in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata specificame richiesta con i motivi di appello; che il richiamo alla gravità dei fatti reiterazione ravvicinata costituisce pura formula di stile, che non soddisfa l’o motivazionale gravante sul giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono
1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente l doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merit dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quant non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza ogget di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 de 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849). In altri termini, è del tutto evidente che fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motiv gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso pe cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., com lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sost ogni richiesta.
Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizz prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estran sindacato di legittimità. Invero non è deducibile nella presente sed travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazion sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiu nei precedenti gradi di merito: il controllo sulla motivazione rimesso al giudic
legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’han determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utili della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/202 Chen COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 01)
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di f acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispett quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Orbene, la sentenza impugnata – che in relazione alla ricostruzione dei fat ascritti all’imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce un doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01) – ha evidenziato come risulti provato al di là di ogni ragionevole dubbio il concorso dell’odi ricorrente nel riciclaggio dell’autovettura per cui si procede, in considerazione possesso della falsa documentazione presentata alla Motorizzazione civile e dell circostanza per cui il numero di telaio apposto sulla autovettura provento di f risultava appartenere ad un veicolo di proprietà di una società belga fin 13/2/2014, dunque, fino ad epoca successiva all’acquisto dell’autovettura p come indicato dal COGNOME (11/9/2013). Tale dato prova la piena consapevolezza dell’imputato in ordine alla falsità della documentazione tedesc utilizzata per nazionalizzare l’autovettura di provenienza illecita alla qua stato alterato il numero di telaio e, dunque, il suo concorso nel riciclagg contestazione.
1.2. Coglie nel segno il secondo motivo. Ed invero, pur a fronte di un specifico motivo di appello, manca anche graficamente una motivazione che dia conto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; né l ragioni della mancata applicazione sono rinvenibili nella sentenza di primo grado analogamente rimasta silente sul punto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria p nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocab l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2023.