Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50069 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50069 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, del foro di Palmi, che, dopo breve discussione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21/6/2023 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 18/4/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo l’incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento per essere competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Rileva la difesa che l’associazione per delinquere è stata ideata e programmata a Catania, mentre a Trento è avvenuto il versamento in banca del denaro da riciclare.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione con riferimento all’identificazione del ricorrente. Evidenzia che l’utilizzo dell’autovettura intestata a NOME COGNOME e la individuazione fotografica di persona effettuata dall’agente sotto copertura a distanza di diversi giorni dai fatti non sono elementi che possono tranquillizzare in ordine alla identificazione del COGNOME.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, tett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 416 cod. pen. Osserva che la partecipazione dell’imputato al sodalizio si fonda unicamente sulle intercettazioni delle chat Sky ECC, che non trovano alcun riscontro negli atti del procedimento e che nulla provano in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
2.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alle esigenze cautelari. Ritiene la difesa che il Tribunale abbia motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di analoghi reati facendo ricorso a presunzioni e congetture, senza considerare il ruolo del tutto marginale del COGNOME nella vicenda per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Invero, la competenza è stata determinata ai sensi dell’art. 16, comma primo, cod. pen., a mente del quale nel caso di reati connessi la competenza si radica nel luogo di commissione del reato più grave, che nel caso di specie è certamente il riciclaggio. Tale reato è stato consumato in Trento, luogo in cui è avvenuto il versamento del denaro in banca che ne ha determinato la definitiva ripulitura. Dunque, del tutto inconferente è il riferimento al luogo nel quale vi sarebbe stato l’accordo associativo, tenuto conto che non è il reato di cui all’art. 416 cod. pen. determinare la competenza per territorio.
1.2 Il secondo ed il terzo motivo – entrambi relativi al tema della gravità indiziaria – non sono consentiti dalla legge, perché del tutto aspecifici, atteso ch non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Ed invero, l’identificazione dell’odierno ricorrente si fonda sulla circostanza che l’agente sotto copertura ha avuto modo di vederlo in più occasioni, ben quattro, corrispondenti alle consegne di denaro per la ripulitura, di talchè non pare possa ipotizzarsi un errore nella identificazione. Quanto alla sussistenza della associazione per delinquere, l’ordinanza non prende in considerazione solo le chat, ma una pluralità di altri elementi, quali le dichiarazioni confessorie di d dei coindagati (NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME), i resoconti dell’agente sotto copertura, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da altro coindagato, NOME COGNOME; quanto, infine, alla partecipazione del COGNOME, la
stessa viene desunta dall’inserimento del medesimo in un articolato meccanismo delinquenziale, minuziosamente descritto (era addirittura previsto un token, un codice di riconoscimento, che era costituito da una banconota di cinque euro con relativo numero identificativo, che mutava ad ogni operazione), che comportava la totale messa a disposizione in favore del sodalizio, oltre ad un rapporto fiduciario privilegiato, tenuto conto dei rilevanti importi affidati ai cor circostanze queste che sono state ritenute indicative della consapevolezza dell’inserimento della propria condotta all’interno della consorteria dedita al riciclaggio di ingenti somme di denaro. Ebbene con tali elementi il ricorso non si confronta, ignorandoli.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
1.3 Anche il quarto motivo, relativo al profilo delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. In proposito, giova evidenziare che l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. – così come dei gravi indizi di colpevolezza – è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro intensità ed alle ragioni che hanno imposto l’adozione del presidio cautelare estremo. In
particolare, i giudici della cautela hanno evidenziato, l’allarmante contesto delinquenziale all’interno del quale sono maturati i fatti per cui si procede, g ingenti quantitativi di denaro trasportato e l’elevato grado di fiducia di c evidentemente gode il ricorrente, oltre alla reiterazione delle condotte criminose (ben quattro trasporti). Trattasi di motivazione all’evidenza congrua ed immune da vizi illogici.
Sotto questo profilo, dunque, il motivo è ancora una volta aspecifico, atteso che solo apparentemente si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.