Riciclaggio Autovettura: la Cassazione traccia il confine con la Ricettazione
La distinzione tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio è un tema di cruciale importanza nel diritto penale, specialmente quando l’oggetto del reato è un bene mobile registrato come un’automobile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i criteri per distinguere le due fattispecie, focalizzandosi sul concetto di Riciclaggio autovettura. La decisione sottolinea come specifiche operazioni volte a “ripulire” il veicolo dalla sua origine furtiva integrino il reato più grave.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato in Corte d’Appello per il reato di riciclaggio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver sostituito le targhe e il numero di telaio di un’autovettura risultata rubata. Lo scopo di tali operazioni era quello di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del veicolo per poterlo poi rivendere sul mercato.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali: in primo luogo, un difetto di motivazione circa la sua responsabilità penale, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove; in secondo luogo, un errore nella qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nel meno grave reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e non in quello di riciclaggio.
La Decisione della Corte e il Riciclaggio autovettura
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno respinto entrambi i motivi di ricorso, fornendo importanti chiarimenti sulla natura del reato di Riciclaggio autovettura e sui limiti del sindacato di legittimità.
Il divieto di rivalutazione dei fatti in Cassazione
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove e i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio. Il ricorrente, secondo i giudici, si era limitato a contestare genericamente la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici e palesi travisamenti. Le doglianze, pertanto, si traducevano in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
La qualificazione giuridica del Riciclaggio autovettura
Sul secondo e più rilevante motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. I giudici hanno spiegato perché la condotta dell’imputato non potesse essere considerata semplice ricettazione. Il reato di ricettazione si consuma con la mera acquisizione o ricezione di un bene di provenienza illecita. Il riciclaggio, invece, richiede un quid pluris: il compimento di operazioni volte a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Nel caso di specie, la sostituzione delle targhe e, soprattutto, del numero di telaio, rappresenta un’attività finalizzata proprio a “ripulire” l’autovettura, interrompendo il legame con il suo passato criminale per renderla idonea a una nuova immissione nel mercato legale. Questa specifica attività trasformativa integra pienamente la fattispecie di riciclaggio.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due pilastri argomentativi. Il primo riguarda la natura del giudizio di legittimità, che preclude un riesame del merito se non nei limiti del vizio di motivazione o del travisamento della prova. Le lamentele dell’imputato erano generiche e non individuavano errori logici o fattuali manifesti nella sentenza impugnata. Il secondo pilastro risiede nella corretta interpretazione della norma sul riciclaggio. La Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato che l’alterazione di elementi identificativi cruciali di un veicolo, come targa e numero di telaio, è un’operazione che va oltre la semplice ricezione della cosa rubata, configurando un’attività specificamente diretta a ostacolare l’accertamento della sua provenienza delittuosa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chiunque non si limiti a ricevere un’auto rubata, ma si adoperi per alterarne i dati identificativi al fine di venderla, commette il più grave reato di riciclaggio. La decisione serve da monito, evidenziando che le operazioni di “pulizia” dei beni rubati sono sanzionate più severamente perché considerate particolarmente insidiose per l’ordine economico e la tracciabilità dei beni. Di conseguenza, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Quando la modifica di un’auto rubata diventa riciclaggio e non ricettazione?
Secondo l’ordinanza, la condotta integra il reato di riciclaggio quando non ci si limita a ricevere il bene rubato, ma si compiono operazioni concrete volte a ostacolare l’identificazione della sua provenienza illecita, come la sostituzione della targa e del numero di telaio, per immetterlo nuovamente sul mercato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile chiedere una semplice rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è illogica, contraddittoria o se vi è stato un palese travisamento di una prova, ma non può riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/06/1980
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, è finalizzato ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respint in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacat legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisament emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, particolare, pagg. 5 e 6 sulle circostanze di fatto che consentono di ritene responsabilità dell’imputato per il riciclaggio della autovettura di cui al c imputazione e sulla mancanza di elementi di prova a sostegno dell’alternativa te difensiva);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica, è manifestamente infondat avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni che impediscono di sussumer la condotta tenuta dal ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 648 cod avendo questi sostituito targhe e numero di telaio all’autovettura provento di fu per ostacolare l’identificazione della provenienza illecita ed immetterla mercato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente