Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 4 maggio 2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 28 Aprile 2021 dal Tribunale di Palermo, che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di riciclaggio di un’autovettura provento di furto commesso smontandone la targa, in modo da ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del bene.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione dell’articolo 648 bis cod.pen. e vizio di motivazione anche per travisamento della prova poiché la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie di riciclaggio sebbene non sia stata provata la partecipazione dell’imputato alle operazioni di smontaggio dell’auto; il predetto non è stato rinvenuto sul luogo del contestato reato; non è stata alterata la targa e il telaio dell’automobile oggetto del presunto riciclaggi
Osserva inoltre il ricorrente che nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è mai emersa la presenza di un GPS all’interno dell’auto rubata, e tale elemento che non emerge dagli atti viene indicato per la prima volta nella motivazione della sentenza della Corte di appello, e costituisce frutto di evidente travisamento .
Lamenta poi che nella motivazione si fa riferimento ad un’eccezione mai sollevata dalla difesa, in relazione alla quale non è stata pronunciata alcuna ordinanza, e alla condanna alle spese sostenute dalla parte civile, palesemente errata poiché non vi è stata nel corso del giudizio alcuna costituzione di parte civile. Inoltre il difensore non ha mai richiesto in appello la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria contrariamente a quanto affermato a pagina 9 della impugnata sentenza.
Tutti questi passaggi della motivazione non sono pertinenti ai fatti del processo e ne palesano la evidente illogicità.
2.2 Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego delle invocate attenuanti poiché la Corte ha valorizzato esclusivamente la gravità del fatto, senza tener conto della buona condotta del Lo COGNOME, che avendo appreso di essere cercato, si è presentato spontaneamente ai Carabinieri. Inoltre la giovane età dell’imputato, il comportamento tenuto durante le indagini e successivamente al compimento del reato e le condizioni di vita individuali familiari e sociali non sono state prese in considerazione, così come la costatazione che l’imputato ha riportato una sola condanna per furto risalente al 2017.
2.3 Violazione di legge nella quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale in assenza di una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice che spieghi le ragioni di tali discostamento.
3.11 ricorso è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata, e in particolare dalla esposizione dei motivi di appello, si evince che il ricorso ha pedissequamente reiterato molte delle censure già sollevate con l’atto di appello, alle quali la Corte ha fornito ampia ed esaustiva risposta; dette censure sono destinate a non superare il vaglio di ammissibilità poiché non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte, mentre il motivo di ricorso deve contenere una valutazione critica delle risposte ricevute; inoltre risultano manifestamente infondate per le medesime ragioni già esposte ampiamente ed esaustivamente dalla Corte di appello, che appaiono condivisibili.
1.1 La prima censura è nel complesso manifestamente infondata e introduce o mira ad introdurre valutazioni di merito sul compendio probatorio che non sono consentite in questa sede e che comunque risultano smentite dall’evidenza della prova e dal tenore delle due concordi sentenze di condanna. E’ vero che nella parte motiva, per un evidente refuso, si fa riferimento alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ma nulla di tutto questo è inserito nel dispositivo, sicché la censura difensiva priva di concreto interesse, poiché detto passaggio della motivazione non ha comportato alcun pregiudizio per l’imputato.
Quanto al riferimento al GPS presente sull’autovettura, occorre rilevare che anche nella sentenza di primo grado si valorizza la presenza di detta apparecchiatura all’interno dell’autovettura e si afferma che ne aveva riferito la persona offesa nella denuncia, sicché non ricorre alcun travisamento della prova sul punto e la doglianza è comunque tardiva poiché non è stata formulata con il gravame. A ciò si aggiunga che il ricorrente non allega copia della denuncia o altri atti idonei ad escludere quanto concordemente affermato nelle due sentenze di merito in merito alla presenza di detta apparecchiatura, così determinando la genericità del motivo.
La presenza dell’imputato sul luogo in cui era stata poco prima cannibalizzata un’autovettura rubata la sera precedente, la cui scocca stava per essere caricata su un furgone, emerge dalle dichiarazioni del teste di PG e dalla constatata presenza del ciclomotore nella disponibilità dell’odierno imputato, posteggiato in una zona adiacente al deposito in cui si è consumata la condotta di riciclaggio.
Al riguardo la difesa contesta le logiche conclusioni cui pervengono entrambe le sentenze di merito, circa la riconducibilità del ciclomotore all’imputato che era riuscito a sfuggire al personale intervenuto, ma non deduce specifici elementi di fatto che possano smentire tali conclusioni o che siano stati trascurati dalle parti.
1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché a pagina 13 della sentenza la Corte spiega che non sussistono i motivi per concedere le attenuanti generiche in quanto l’imputato è gravato da un precedente penale specifico nel quinquennio, che seppur non preso in considerazione dal pubblico ministero ai fini della contestazione della recidiva influisce comunque sul giudizio di pericolosità e aggrava il disvalore del fatto commesso.
1.3 La terza censura è manifestamente infondata poichéVeorte ha determinato la pena in misura prossima al minimo edittale per il delitto di riciclaggio, stabilita in quattro an di reclusione sicché, per giurisprudenza consolidata, non risulta necessaria una puntuale e dettagliata motivazione in ordine ai criteri adottati nella sua commisurazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 7 febbraio 2024