Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4435 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4435 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRUMO NEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIOCOGNOME che, in difesa di COGNOME NOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del riciclaggio di un’autovettura provento di furto, commesso compiendo operazioni tali da ostacolarne il riconoscimento della provenienza delittuosa, quali la sostituzione del numero di telaio, della targa originaria, della centralina elettronica e del cambio manuale con un cambio automatico.
Ha rilevato la Corte territoriale che il COGNOME aveva comprato un’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO il 13/9/2017 quando questa non era stata riparata dopo un grave incidente ed un perito aveva accertato che non era nemmeno riparabile, ed era altresì priva di centralina elettronica; che la vettura sequestrata presso una carrozzeria all’esito di un controllo amministrativo presentava, appunto, la targa TARGA_VEICOLO e montava, invece, il motore dell’autovettura tg. TARGA_VEICOLO, anch’essa rubata il 12/10/2017 in Grumo COGNOME (luogo di nascita e di residenza del COGNOME) un mese dopo dell’acquisto dell’autovettura incidentata, e presentava anche il numero di telaio alterato e centraline delle quali non era possibile accertare la provenienza a causa alcune anomalie. Il COGNOME, peraltro, in sede di stipula del contratto di acquisto e di assicurazione del sua vettura aveva fornito un indirizzo e recapiti telefonici poi rivelatisi inesistenti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando a sostegno di questo sette motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente: si assume che la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente in ordine alla riferibilità del telaio dell’autovettura in sequest all’autovettura tg. TARGA_VEICOLO provento di furto, avendo il teste COGNOME riferito dell’alterazione de numeri di telaio che di per sé non provano trattarsi proprio di quello della vettura tg. TARGA_VEICOLO, ben potendo trattarsi anche di una terza vettura di origine delittuosa. Anche l’elaborato e le fotografie effettuate dal consulente tecnico AUDI, peraltro, non facevano alcun riferimento alla possibile alterazione del numero di telaio. La prova, inoltre, doveva ritenersi travisata anche con riferimento alla disponibilità del veicolo in capo al COGNOME, emergendo dalla relazione investigativa Target allegata all’atto di appello, invece, che il bene era in uso e nella disponibi quotidiana di altra persona, NOME COGNOME. Assume il ricorrente, inoltre, doversi ritene verosimile che l’auto incidentata si stata riparata con due singoli pezzi dell’auto rubata (motor e airbag) e non già che questa sia stata sostituita con pezzi dell’auto danneggiata.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, non essendosi confrontata la sentenza impugnata, con riferimento alla prova dell’elemento soggettivo del reato, con le argomentazioni difensive dell’atto di appello in ordine all’irrilevanza dell’omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta dall’imputato ed all’insufficienza del silenzio del ricorrente ai fini del riconoscimento delle componenti voliti conoscitiva del dolo di riciclaggio,.
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 648bis cod. pen., risultando dalla relazione investigativa allegata all’a appello che il bene non era nella disponibilità del COGNOMECOGNOME bensì di altro soggetto, il COGNOME, aveva anche provveduto al pagamento del bene: ad avviso della difesa, pertanto, le condotte attribuibili al COGNOME andrebbero qualificate com favoreggiamento reale, ovvero ricettazione e, comunque, l’astratta possibilità di una partecipazione al reato di furto presupposto è incompatibile con la configurazione del riciclaggio.
2.4. GLYPH Violazione di legge, con riferimento agli artt. 190, 494, 495 e 546 comma 1 cod. proc. pen. in quanto, come dedotto già con l’atto di appello (pagg. 4 e 5 ) con doglianza difensiva con la quale la Corte territoriale non si era confrontata, il primo giudice non aveva proceduto all formalità di apertura del dibattimento, sicché il ricorrente non era stato messo in condizione d esercitare il diritto di difesa e di articolare prove, con omessa preliminare valutazione della lice delle prove a carico, non avendo consentito la Corte territoriale di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l’esame dell’imputato, ritenendo quest’ultimo non necessario.
2.5. Violazione di legge, con riferimento all’art. 190 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza per non aver consentito la Corte d’appello l’esame dell’imputato, sul riliev che questo non era necessario ed era stato chiesto per la prima volta in sede di appello, il tutto peraltro in contraddizione con la valorizzazione del silenzio mostrato dall’imputato come elemento a carico del COGNOME.
2.6. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi esclusa la recidiva contestata al COGNOME sulla base dei soli precedenti penali di questo e senza una valutazione individualizzata della pericolosità del predetto, nonostante l’enorme salto temporale, di oltr venti anni, tra le diverse condotte.
2.7. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 648bis comma 4 cod. pen. in relazione al reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché, a fronte di un percors argomentativo esente da vizi logici e giuridici, con il quale la Corte territoriale ha esplicita ragioni del suo convincimento, prospetta, piuttosto che un reale travisamento della prova, una mera “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poter della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudi di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa
e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 3 n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
Nonostante qualche sbavatura non determinante nella ricostruzione dei fatti, qua sottolineatura della circostanza, priva di rilievo, che l’autovettura tg. TARGA_VEICOLO è stata luogo di nascita e di residenza del COGNOME, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente del fatto che, all’atto del controllo, la vettura recante la targa TARGA_VEICOLO, ap motore dell’autovettura tg. TARGA_VEICOLO, rubata appena un mese dopo l’acquisto della prima parte del ricorrente, in condizioni non riparabili e che il numero di telaio dell all’apparenza corrispondente a quello del veicolo incidentato acquistato dal COGNOME, in risultato alterato, così come alcune anomalie delle centraline non consentivano di accer provenienza.
Pur emergendo dalla relazione investigativa Target, ricordata anche nella sen impugnata, che il bene era in uso e nella disponibilità quotidiana di NOME COGNOME, non risulta incorsa in alcun vizio logico o giuridico laddove ha riconosciuto la responsab COGNOME COGNOME rilievo che questo, significativamente, all’atto dell’acquisto e, poi, della del contratto di assicurazione della vettura incidentata aveva fornito indirizzi e recapiti inesistenti, evidentemente allo scopo di non farsi rintracciare, e che, poi, era pre carrozzeria, insieme al COGNOME, all’atto del controllo e del sequestro (cfr. pag. 10 de impugnata).
Anche il secondo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, contesta anch’ess merito della decisione impugnata che, come dinanzi esposto, ha dato adeguatamente conto de ragioni che hanno portato a ritenere provata la consapevole volontà di partecipare quanto alle operazioni volte ad ostacolare il riconoscimento della provenienza del bene da del peraltro, è anche aspecifico laddove contesta la rilevanza probatoria della circostanza che dell’acquisto e, poi, della stipulazione del contratto di assicurazione della vettura in COGNOME aveva fornito indirizzi e recapiti telefonici inesistenti, evidentemente allo sc farsi rintracciare, circostanza certo non irrilevante sotto il profilo del dolo, senza c poi, con la constatazione che il predetto era anche presente, insieme al COGNOME, a controllo e del sequestro dell’autovettura di cui si tratta.
Per le ragioni dinanzi esposte è inammissibile per la sua manifesta infondatezza anc motivo volto a contestare la qualificazione giuridica del reato, atteso che la Corte ha d delle ragioni che hanno indotto a riconoscere che il COGNOME non ebbe mai a perd disponibilità del bene al quale sono stati sostituiti il numero di telaio, la targa o centralina elettronica ed il cambio manuale, bene poi sequestrato in sua presenza, né elemento è stato addotto dal quale possa desumersi la possibilità di una partecipazio COGNOME al reato di furto presupposto.
4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché propone una censura che n risulta essere stata previamente e ritualmente dedotta come motivo di appello secondo q è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come s dall’atto di appello, con il quale la difesa riferiva in premessa (alle pagg. 4 e risponderebbe a verità l’assunto della sentenza del Tribunale di Trieste secondo cui all del 13/12/2022 lo stesso avrebbe proceduto alle formalità di apertura del dibattimento m non formulava alcun motivo di impugnazione con riferimento a tale asserita omissione né, tre motivi di appello successivamente proposti, aventi altro oggetto, indicava in alcu quale fosse la prova che in tal modo gli sarebbe stata preclusa né, infine, la difesa r sollecitato l’ammissione di ufficio dell’esame dell’imputato, o di qualsivoglia altra pro dell’ex art. 507 cod. proc. pen.
Ne consegue la manifesta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso, in quanto, essendo stato richiesto l’esame dell’imputato nel corso del giudizio di primo grado, violazione dì legge può ravvisarsi nella mancata ammissione di tale esame nel giudizio di a essendosi uniformata la Corte territoriale al consolidato principio di diritto seco rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di com dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al qua ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266
5. E’ inammissibile anche il motivo di ricorso volto a contestare “il punto della sent cui la Corte, con motivazione carente e per inosservanza o erronea applicazione della leg ritenuto l’insussistenza delle condizioni per escludere la recidiva contestata al COGNOME“
Premesso che già la sentenza di primo grado aveva escluso la recidiva specific considerazione dei precedenti riportati nel casellario giudiziale”, riconoscendo solo la semplice, deve rilevarsi che la Corte di appello ha giustificato il riconoscimento di tal con l’indicazione della condanna del ricorrente, nel 2008, per reati di ricettazione co truffa continuata e falsità in scrittura pubblica continuata, rilevando che, anche in consi della gravità dei fatti di cui alla pregressa condanna, oltre che di quelli oggetto d giudizio, e tenuto conto dell’intensità che si è ravvisata nella complessa attività post dal ricorrente, i reati in contestazione rivelassero una maggiore pervicacia del Pezz crimine: si tratta di un percorso argomentativo idoneo a rendere conto della decisione impu e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità perché immune da vizi logici o giuridici
6. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motiva esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 24/9/2008, Rv. 242419), avendo la Corte territoriale rilevato l’assenza di elementi i giustificare un trattamento di favore, non potendosi ravvisare questi nella mera disponib ricorrente a sottoporsi ad esame. Si tratta, infatti, di motivazione immune da vizi logici e
con l’insegnamento di questa corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elemen positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, COGNOME, Rv. 26646001).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, condivisa dal Collegio, infine, è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, COGNOME, Rv. 26315701). Come tale, è inammissibile anche la censura relativa all’omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva del riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell’art. 648 bis cod. pen., in quanto il relat motivo di appello era manifestamente infondato, trattandosi di disposizione applicabile con riferimento al riciclaggio di beni provenienti da delitto punito con pena della reclusione inferi nel massìmo a cinque anni, quale non è il furto dì un’autovettura esposta alla pubblica fede (punito dall’art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. con pena fino ad un massimo di sei anni dì reclusione), quale l’autovettura tg, TARGA_VEICOLO, come indicato nella denuncia di furto in atti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2025
L’estensore
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SMORDA SEZIONE PENALE
Il Presidente