Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9470 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9470 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 15/09/1974
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Milano del 10-10-2022 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio di un’autovett
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con un unico motivo violazione dell’art. 606 lett. b) ed cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità non essendo stata compiuta alcuna attività rilevante sul mezzo Citroen DS per cui l’imputato avrebbe potuto ritenersi responsabi del contestato delitto, mancando qualsiasi operazione di trasformazione o sostituzione dello stesso riconducibile ai parametri di cui all’art. 648 bis cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di aspetti g devoluti alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontati e risolti e deve, perta essere dichiarato inammissibile.
Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è diffusa l’affermazione che ha ammesso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 648 bis cod.pen. pur in assenza di opera trasformazione o alterazione della consistenza dell’oggetto materiale del reato. Proprio in quest senso si è recentemente affermato che costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpie e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta ille che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipo ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risulta diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, Rv. 286323 – 02); nello stesso senso si era già precedentemente stabilito che integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricetta la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a te cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azi dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Sez. 2, 57805 del 07/12/2018, Rv. 274490 – 01). In motivazione, tale ultima pronuncia specifica connotati tipici della fattispecie approfondendo il tema e stabilendo che trattandosi di rea forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilità dell condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo, la c punibile, anche essere posta in essere attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del be senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificati dell’oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico e imprescindibile per la punibilità dell’azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configu la condotta punibile in presenza di attività che pur non mutando l’essenza del bene d provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione dell’oggetto e in quanto temporalmente successive siano caratterizzate dalla sostituzione del bene di provenienza illecita con altro. Prosegue detta pronuncia asserendo che tra le attività sostituzione punibili ai sensi dell’art. 648 bis cod.pen. rientra, quale prima ipotesi, pro cessione in vendita del bene a terzi che configura la più tipica ipotesi di riciclaggio attrave sostituzione dell’oggetto di provenienza illecita, in questo caso furtiva, con dena l’intestazione dell’oggetto materiale del reato ad altro soggetto giuridico. Invero l’investi del bene di origine illecita per ricavare una somma di denaro costituisce tipica ipotes sostituzione punibile ai sensi dell’art. 648 bis cod.pen. comportando anche l’aggressione ai ben giuridici tutelati dalla suddetta norma che sono sia l’ordine pubblico economico, violato a segu Corte di Cassazione – copia non ufficiale
della circolazione dei beni di origine illecita immessi sul mercato, sia il patrimonio indivi anch’esso aggredito da attività che rendono più difficile l’individuazione della destinazione d res furtiva.
1.1 Detti principi vanno riaffermati anche al caso in cui, pur rimanendo intatto l’oggett origine illecita, l’attività di sostituzione interessi la titolarità di un bene mobile mediante l’intestazione ad un differente proprietario dall’originario; anche in tal caso, infat non attuandosi alcuna condotta materiale di alterazione della consistenza materiale del bene, si attua una modifica della proprietà che è certamente idonea ad ostacolarne la provenienza delittuosa; e quando tale attività viene effettuata mediante il trasferimento a titolo onero quindi, anche con la sostituzione del bene mobile registrato con l’importo del prezzo pagato condotta appare certamente riconducibile al parametro applicativo dell’art. 648 bis cod.pen. non essendosi esaurita nella semplice ricezione del bene, integrante la più lieve ipotesi di ricettaz prevista e punita dall’art. 648 cod.pen. ma essendosi attuate ulteriori attività comportanti proprio l’intestazione a terzi della titolarità e la sostituzione con il prezzo pagato. Per effetto di un operazione illecita il possesso materiale del bene mobile registrato viene trasferito dall’au del reato presupposto ad altri soggetti e, per effetto della condotta di riciclaggio, da questi volta ad un terzo intestatario nella veste di acquirente.
1.2 L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve fare ritenere manifestamente infondato ed anche reiterativo il motivo di doglianza con il quale la difesa ha contestat riconducibilità dell’operazione posta in essere dal ricorrente ai parametri del riciclaggio so profilo dell’assenza di qualsiasi condotta di alterazione dell’autovettura tipo Citroen DS invero, con adeguati argomenti in fatto, la corte di merito ha spiegato come la sostituzione de titolarità dell’autovettura proveniente da precedente appropriazione indebita consumata ai danni della società noleggiatrice, costituisse una precisa condotta illecita mirante ad ostacolar provenienza delittuosa del bene. Tale valutazione di rilevanza penale e riconducibilità parametri dell’art. 648 bis cod.pen. deve certamente essere confermata dovendosi affermare il principio secondo cui risponde di riciclaggio colui il quale ricevuta una autovettura sottratt un noleggiatore ne effettui la cessione a titolo oneroso a terzi sostituendo così il titolare del bene mobile registrato ed incamerando un prezzo per effetto della vendita.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti d ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
· GLYPH e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME