Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16930 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a CATANIA il 05/07/1984
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso l’irrevocabilità della sentenza relativamente all’accertamento penale di responsabilità e all pena detentiva e, in accoglimento del quarto motivo, annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena pecuniaria;
udito il difensore, l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha solo parzialmente ri la sentenza con la quale il 16/1/2019 il Tribunale cittadino aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e, 61 n. 2 e 490 cod. pen., e contestata recidiva e dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui all’art. 4 per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il reato di riciclaggio n ritenuta di giustizia.
La Corte territoriale ha riconosciuto la responsabilità del Campione sul rilievo che il 20/10/2014 è stato rinvenuto in possesso di autovettura provento di furto sulla qu state apposte targhe ed appartenenti invece ad altro veicolo intestato a NOME COGNOME Nel rendere testimonianza, quest’ultima ha confermato di essere stata propr dell’autovettura Fiat 500 con le predette targhe che, a seguito di sinistro, aveva Campione senza corrispettivo, tramite autosalone, ed ha esibito anche certificazione del cui risultava tale passaggio di proprietà effettuato il 04/03/2014 e carta di circol annotazione del passaggio di proprietà in data 15/07/2014.
Il Campione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cort appello, affidandolo a quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta respo per il delitto di riciclaggio dell’autovettura di cui al capo A).
Il ricorrente, dolendosi che la Corte territoriale avrebbe censurato l’esercizio de silenzio da parte dello stesso, assume essere non veritiera la circostanza secondo cui il di proprietà sarebbe stato trascritto al PRA in data 04/03/2014, assumendo che in sarebbe risultato alle Forze dell’ordine all’atto del controllo in data 20/10/2014. I pertanto, sarebbe stato vittima di un raggiro e la sostituzione delle targhe sarebbe da ad altri soggetti, quali ad esempio la stessa Giuffrida o l’autosalone “Ricca Auto”.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconosci dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quarto comma (già, terzo comma) cod. pen dalla Corte territoriale sul rilievo che il delitto presupposto non era punito con pena i massimo a cinque anni, trattandosi di furto di un veicolo che in denuncia risultava parc sulla pubblica via, così configurandosi l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, pen., e comunque parcheggiato chiuso sicché risulterebbe anche l’aggravante della violenza cose di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzio avendo il Tribunale riconosciuto il Campione meritevole delle circostanze attenuanti gen come equivalenti alle contestate aggravanti, compresa in esse la recidiva, sicché, nel specifica statuizione, ad avviso del ricorrente, per il principio del “favor rei”, le attenuanti dovevano ritenersi concesse nella loro massima estensione. Di conseguenza, una volta es
la recidiva dalla Corte territoriale, l’affermazione di questa secondo cui la riduzione della p per le attenuanti generiche non poteva avvenire “nella massima estensione” doveva ritenersi confliggere con la prescrizione dell’art. 597 cod. proc. pen.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale applicato pena base nel minimo edittale, individuato, però in “anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa”, nel testo dell’art. 648-bis cod. pen. novellato dalla legge 186/2014, successiva alla dat del commesso reato (20/10/2014), mentre il testo originario prevedeva una pena base minima di anni quattro di reclusione ed euro 1.032 di multa.
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria scritta del 27/12/2024 ha chiesto dichiararsi inammissibili i primi motivi di ricorso, dichiarando l’irrevocabilità della sentenza in relazione all’accertamento de penale responsabilità ed alla pena detentiva e, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena pecuniaria.
In data 6/1/2025 il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito sulla sussistenza dell’ipotesi di minor gravità ex art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., evidenziando anche che, come da documentazione allegata, l’assunto secondo cui la vettura oggetto del delitto presupposto risulterebbe parcheggiata sulla pubblica via, appare smentito dal rilievo che il proprietario aveva denunciato il furto come commesso in INDIRIZZO, la stessa ove risulta aver residenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, mentre è fondato l’ultimo motivo di ricorso, volto a censurare la misura della pena pecuniaria.
Il primo motivo di ricorso, in particolare, mira a prospettare una “rilettura” degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, notoriamente riservat in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanz processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01).
Il Campione, infatti, è stato rinvenuto a bordo di una vettura provento di furto, sulla qua erano apposte le targhe di altra vettura, dallo stesso acquistata da NOME COGNOME che, nel rendere testimonianza, ha confermato di averla ceduta al ricorrente, tramite autosalone, ed ha anche esibito certificazione del PRA da cui risulta che il passaggio di proprietà è stato effettua il 04/03/2014, nonché la carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà in data 15/07/2014: le doglianze difensive volte a contestare tali elementi di prova sono anche
manifestamente infondate, atteso che non risulta presentata alcuna querela di falso idonea a smentire le risultanze del PRA.
Anche il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-bis, quarto comma 4 (già terzo comma) cod. pen., manifestamente infondato, in quanto dalla denuncia del furto del veicolo a bordo del quale è stato rinvenuto il Campione risulta che, al momento della sottrazione, lo stesso era “parcheggiato e chiuso”, sulla pubblica via, in INDIRIZZO a Catania, circostanza che non può riteners smentita dal fatto che in tale via abiti anche il denunciante, così come la violenza sulle cose nel realizzazione del furto risulta comprovata anche dal rilievo che, al momento del controllo dei Carabinieri, il cilindro di accensione dell’auto risultava sostituito rispetto a quello ori evidentemente perché danneggiato all’atto del furto. La Corte territoriale ha, pertanto, dat adeguatamente conto della sussistenza delle aggravanti di cui all’artt. 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. per ciascuna delle quali l’art. 625 cit. prevede una pena superiore nel massimo a cinque anni, tale, pertanto, da non consentire il riconoscimento dell’attenuante invocata dal ricorrente.
In relazione al terzo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia come la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al Campione le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti, compresa in esse la recidiva (pena così determinata: ritenuto come più grave il reato di riciclaggio di cui al capo A, previo riconoscimento delle circostanze attenua generiche con giudizio di equivalenza rispetto a circostanza aggravante e recidiva, pena base, anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.900 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui all’art. 490 cod. pen., ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 2.00 multa).
La Corte territoriale, nell’escludere la recidiva, era tenuta unicamente a disporre un riduzione di pena nella misura ritenuta congrua, in conformità al disposto dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato effettuato in primo grado un mero giudizio di comparazione tra circostanze, per quanto vincolato dalla condizione ostativa di cui all’art. 69, quarto comma, cod pen. Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale, nel valutare le ragioni poste a fondament delle circostanze attenuanti generiche, dovute unicamente al comportamento processuale dell’imputato (che ha consentito l’acquisizione di atti agevolando l’istruttoria dibattimentale) ritenuto che queste giustificassero una riduzione della pena solo in misura inferiore alla massima estensione consentita. E, in tal senso, ha calcolato la pena finale in anni tre di reclusione ed eu 3.750 di multa, partendo dalla pena base per il solo reato di riciclaggio (per il reato di cui al 490 cod. pen., come detto, veniva pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, diminuendola nella misura sopra indicata ex art. 62-bis cod. pen.
4. L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato, in quanto la sentenza impugnata ha di determinare la pena base in misura “ancorata al minimo edittale di anni quattro di re
ed euro 5.000,00 di multa”, con evidente riferimento al testo dell’art. 648-bis cod. pen.
dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore successivamente alla data del co reato, essendo stato questo accertato il 20 ottobre 2014.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla misura pena pecuniaria, che ben può essere rideterminata da questa Corte di legittimità, per il
dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con una riduzione di un quarto, proporziona effettuata dalla Corte territoriale, con riferimento però alla pena base di euro 1.032,0
e pertanto nella misura di euro 774,00.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniar ridetermina in euro 774,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME periali
NOME COGNOME