Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27158 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARNO il 20/02/1969
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata nell’interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 5 luglio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio, per av compiuto, in concorso con altri coimputati non ricorrenti, atti diretti ad impiantare su una autovettura di sua proprietà un organo motore contraffatto al fine di impedirne la corretta identificazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte, eludendo uno specifico motivo di appello, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado dovuta alla circostanza che il Pubblico ministero non aveva adottato le proprie conclusioni in relazione alla posizione del ricorrente, del quale sarebbero state, per questo, violate le prerogative difensive di cui all’art. 178 cod. proc. pen., nonostante nel corso della requisitoria l’organo della pubblica accusa aveva espresso le sue convinzioni sulla responsabilità dell’imputato;
2) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte dichiarato la nullità della sentenza di primo grado che non aveva riportato neanche le conclusioni del difensore dell’imputato, essendosi annotate solo quelle adottate dal difensore nei confronti di altri coimputati, circostanza idonea a rendere oggettivamente incongrua la motivazione della sentenza del Tribunale;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Sia il Tribunale che la Corte di appello non avrebbero adeguatamente valutato i profili segnalati dalla difesa, inerenti alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, dal momento che il ricorrente si era limitato a portare la sua autovettura incidentata di lecita provenienza nella officina del coimputato COGNOME senza partecipare all’operazione di sostituzione del motore del mezzo avvenuto ad opera di altri attraverso la contraffazione del numero di telaio di altro motore di ignota automobile dello stesso modello.
Non sarebbero stati vagliati alcuni passaggi delle conversazioni intercettate, dimostrativi del fatto che il Salerno non era consapevole della contraffazione del motore che doveva essere impiantato sulla sua autovettura e non ne avesse commissionato ai coimputati la sostituzione, tanto emergendo da una conversazione tra l’imputato ed il fratello, nella quale egli stesso sollecitava l’effettuazione di una perizia che dimostrasse che il motore della sua auto era “buono”, non comprendendo per quale ragione l’automobile da egli lecitamente acquistata fosse stata sequestrata.
Il ricorso censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il dolo del reato sulla base del fatto che il ricorrente sarebbe stato l’unico soggetto ad avere interesse a che venisse effettuata la sostituzione del motore della sua autovettura, senza considerare che anche i coimputati potevano vantare un autonomo interesse di tipo economico ad effettuare l’operazione celandola al ricorrente per percepirne un utile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue.
Non è fondato il primo motivo.
La mancata adozione da parte del Pubblico ministero, nel processo di primo grado, delle conclusioni in relazione alla posizione del ricorrente – giustificat dalla presenza di più imputati – non è causa di nullità della sentenza, in quanto non tassativamente prevista dalla legge e non interferente con il diritto di difesa del ricorrente e con il suo intervento, assistenza o rappresentanza in giudizio previste dall’art. 178 cod. proc. pen.
Per di più, nel caso in esame, non solo la mancata adozione delle conclusioni del Pubblico ministero non era stata eccepita dal difensore al momento della verbalizzazione finale dell’intervento conclusivo del rappresentante della pubblica accusa o prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento dichiarata dal Tribunale, ma, come ha sottolineato la sentenza impugnata, il Pubblico ministero, presente alla discussione e che aveva concluso per tutti gli altri imputati, nei corso della sua requisitoria trascritta nel verbale in forma integrale, aveva fatto riferimento al suo intendimento di ritenere provata la responsabilità del ricorrente, in questo modo reso edotto, per tabulas, di quali fossero le conclusioni dell’organo della pubblica accusa nei suoi confronti.
Argomenti a favore della tesi qui sostenuta si rinvengono in una statuizione di legittimità nella quale è stato condivisibilmente sostenuto il principio di dirit secondo il quale, non dà luogo alla nullità generale per difetto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero, l’essersi quest’ultimo limitato, in esito al giudizio, a rassegnare le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, in quanto il dovere di partecipazione deve essere valutato in ordine all'”an” e non al “quomodo”. (In motivazione la Corte, nell’enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che ciò rientra nella discrezionalità tecnica del P.M.). (Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Isola, Rv. 242482-01).
Del pari, quanto al secondo motivo, le conclusioni in primo grado del difensore del ricorrente, come ha precisato la sentenza impugnata (fg. 12), risultano trascritte nel verbale in forma riassuntiva dell’udienza del 7 giugno 2023, sicché la mancata annotazione nella sentenza non determina alcuna nullità della medesima, essendo certo il regolare esercizio delle prerogative difensive in fase di discussione.
E’ fondato il terzo motivo.
Secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, l’imputato aveva portato in una officina meccanica la sua autovettura incidentata di accertata provenienza lecita. Egli non aveva partecipato alle operazioni illecite di punzonatura e di contraffazione di un organo motore appartenente ad altro mezzo e che avrebbe dovuto essere installato sulla sua automobile, condotte materialmente commesse dai coimputati separatamente giudicati.
La circostanza che egli avesse potuto commissionare siffatte operazioni – così
partecipando al reato attraverso il suo concorso morale – è ipotesi che non risulta adeguatamente supportata dalle risultanze citate in sentenza.
Per un verso, le conversazioni intercettate sembrano evidenziare, semmai, l’inconsapevolezza del ricorrente delle ragioni che avevano portato al sequestro
della sua autovettura.
Per altro verso, l’elemento logico valorizzato dalla Corte di appello inerente al fine ultimo della operazione di riciclaggio – in quanto dimostrativo dell’interesse
dell’imputato alla commissione del delitto, ritenuto esclusivo -non si confronta con l’argomento logico contrario, evidenziato dal ricorrente, secondo cui un
parallelo ed indipendente interesse alla commissione del riciclaggio potevano avere i coimputati, sostituendo, in cambio di denaro, l’organo motore
dell’autovettura della vittima senza alcuna combutta con essa.
D’altra parte, per quel che si rileva dalla lettura delle due sentenze di merito, i rapporti pregressi tra il ricorrente ed i correi non avevano avuto andamenti illeciti,
sicché da essi nulla sembrerebbe trarsi in ordine al dolo dell’imputato.
Si impone, pertanto, un nuovo giudizio di merito in ordine al punto della decisione relativo alla responsabilità concorsuale ed, in particolare, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, l’11/06/2025.